Interessi di Mora: Ritenuta d’acconto, IRPEF, IRES

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Aggiornato il 14 Marzo 2023

Vediamo nel seguito la gestione degli interessi di mora ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto e ai fini del trattamento fiscale riservato ai fini IRES.

Tassazione Interessi di Mora: cosa dice la Legge

1.  I singoli  redditi sono  classificati nelle seguenti categorie: a) redditi
 fondiari;   b)  redditi   di  capitale;  c)  redditi  di lavoro dipendente; d)
 redditi  di  lavoro  autonomo;  e)  redditi  d'impresa;  f)  redditi  diversi.
 2.  I proventi   conseguiti in sostituzione  di redditi, anche  per effetto di
 cessione  dei relativi   crediti, e le  indennità conseguite, anche  in forma
 assicurativa,  a titolo  di risarcimento di danni consistenti nella perdita di
 redditi,  esclusi  quelli  dipendenti  da invalidità  permanente o  da morte,
 costituiscono  redditi della  stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
 Gli  interessi  moratori  e  gli  interessi   per   dilazione   di   pagamento
 costituiscono redditi della stessa categoria  di  quelli  da  cui  derivano  i
 crediti su cui tali interessi sono maturati.
 3.  I redditi  delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da
 qualsiasi   fonte  provengano   e  quale  che  sia  l'oggetto  sociale,   sono
 considerati  redditi  d'impresa  e  sono determinati  unitariamente secondo le
 norme relative a tali redditi.

Questo significa che laddove la componente di ricavo alla quale si riferisce non sia imponibile fiscalmente non lo saranno nemmeno gli interessi oratori eventualmente applicati al cliente o alla controparte in genere inadempiente.

V’è da dire che sicuramente le fattispecie di esenzione o esclusione dalla tassazione degli interessi moratori sarà una fattispecie residuale ma in questa sede a mio avviso è importante che voi sappiate il principio e la regola imposta dal legislatore. In sintesi e con altre parole gli interessi di mora seguono la sorte della componente da cui nascono.

Articolo 6 TUIR

Interessi di Mora e Ritenuta d’acconto

Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto non si rinviene un trattamento esplicito nel testo unico dell’accertamento tuttavia possiamo coniugare quanto disciplinato nel sopracitato articolo 6 del Tuir e l’articolo 26 del DPR 600 del 1973.

Per analogia assumendo la stessa natura del reddito a cui si riferiscono gli interessi di mora concorreranno all’applicazione del montante su cui applicare le ritenute d’acconto.

Articolo 26 DPR 600 1973

Trattamento IVA Interessi di Mora

Fatturazione interessi legali, di mora, dilazioni di pagamento

1 commento

  1. Buonasera,si chiede per un libero professionista che emette fattura con interessi di mora,il cui importo và ad aumentare la base imponibile,che oltre agli interessi di cui sopra gli stessi saranno soggetti anche alla cassa di previdenza al 4%.In conclusione gli interessi di mora sono esenti iva per il disposto fell’art.15 c.1 del dpr.633/72,ma soggetti al contributo previdenziale e a ritenuta di accanto.Se cosi fosse sarebbe indeterminabile l’importo degli stessi interessi in quanto gli stessi si calcolano su tutto e cioè onorario + spese non imponibile+ cassa
    +iva+bollo fattura.Se ho compreso male, attendo riscontro.Cordialità e complimenti per aver trattato un argomento di estrema rilevanza fiscale.

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