Aggiornato il 14 Marzo 2023
Vediamo nel seguito la gestione degli interessi di mora ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto e ai fini del trattamento fiscale riservato ai fini IRES.
Tassazione Interessi di Mora: cosa dice la Legge
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi. 2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Questo significa che laddove la componente di ricavo alla quale si riferisce non sia imponibile fiscalmente non lo saranno nemmeno gli interessi oratori eventualmente applicati al cliente o alla controparte in genere inadempiente.
V’è da dire che sicuramente le fattispecie di esenzione o esclusione dalla tassazione degli interessi moratori sarà una fattispecie residuale ma in questa sede a mio avviso è importante che voi sappiate il principio e la regola imposta dal legislatore. In sintesi e con altre parole gli interessi di mora seguono la sorte della componente da cui nascono.
Interessi di Mora e Ritenuta d’acconto
Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto non si rinviene un trattamento esplicito nel testo unico dell’accertamento tuttavia possiamo coniugare quanto disciplinato nel sopracitato articolo 6 del Tuir e l’articolo 26 del DPR 600 del 1973.
Per analogia assumendo la stessa natura del reddito a cui si riferiscono gli interessi di mora concorreranno all’applicazione del montante su cui applicare le ritenute d’acconto.
Trattamento IVA Interessi di Mora
Fatturazione interessi legali, di mora, dilazioni di pagamento
Buonasera,si chiede per un libero professionista che emette fattura con interessi di mora,il cui importo và ad aumentare la base imponibile,che oltre agli interessi di cui sopra gli stessi saranno soggetti anche alla cassa di previdenza al 4%.In conclusione gli interessi di mora sono esenti iva per il disposto fell’art.15 c.1 del dpr.633/72,ma soggetti al contributo previdenziale e a ritenuta di accanto.Se cosi fosse sarebbe indeterminabile l’importo degli stessi interessi in quanto gli stessi si calcolano su tutto e cioè onorario + spese non imponibile+ cassa
+iva+bollo fattura.Se ho compreso male, attendo riscontro.Cordialità e complimenti per aver trattato un argomento di estrema rilevanza fiscale.