La nuova White list per le operazioni con l’estero: nuovi paesi e chiarimenti

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

White list black list chiarimentiVediamo come si modifica la nuova White list e le conseguenze che questa ha nella tassazione delle operazioni con l’estero alla luce del Nuovo Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2016.

Con il D.M. 9 agosto 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridisegnato in modo significativo la white-list del D.M. 4 settembre 1996, ovvero gli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Come gestire i nuovi ingressi o paesi

In più casi, però, i “nuovi ingressi” non hanno una Convenzione in vigore con l’Italia; appare quindi realistico che, così come già fatto in occasione della revisione della black-list per la deduzione dei costi (operata dal D.M. 27 aprile 2015), si sia tenuto conto di fattori quali l’adesione dei singoli Stati alla Convenzione multilaterale OCSE per la mutua assistenza amministrativa ai fini fiscali, o alla partecipazione al processo di “collaborazione” promosso presso l’OCSE.

Chi sono i nuovi entrati?

Rispetto alla vecchia white-list fanno il loro ingresso tra i Paesi ufficialmente designati quali “collaborativi” 51 nuovi inserimenti, tra i quali si segnalano Hong Kong, il Liechtenstein e la Svizzera, l’Arabia Saudita, le Isole del Canale e Taiwan. Il D.M. 4 settembre 1996, inoltre, era costituito da un unico articolo, mentre il D.M. 9 agosto 2016 inserisce nel testo originario l’art. 1-bis. Quest’ultimo dispone esplicitamente che con decreto sono eliminati dall’elenco gli Stati e i territori con i quali, in caso di reiterate violazioni dell’obbligo di cooperazione amministrativa tra autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l’adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di un strumento giuridico bilaterale o multilaterale.

Lista paesi

Ad esito delle modifiche, nella white-list sono ora inclusi: Alderney, Anguilla, Arabia Saudita, Aruba, Belize, Bermuda, Bosnia, Camerun, Colombia, Congo, Costa Rica, Curacao, Etiopia, Ghana, Gibilterra, Giordania, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Liechtenstein, Libano, Malesia, Moldavia, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Nigeria, Oman, Senegal, Serbia, Seychelles, Saint Martens, Siria, Svizzera, Taiwan, Uganda

Gli effetti dell’inclusione di un determinato Stato o territorio nella white-list riguardano in taluni casi i residenti di tali Stati o territori, che possono in genere fare valere esenzioni sui redditi di fonte italiana, e in altri i residenti italiani, che possono evitare regimi specifici di penalizzazione nel momento in cui le attività da cui si generano i redditi sono localizzate negli Stati “collaborativi”.

Altri benefici riguardano il quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto solo per gli investimenti in Stati “non collaborativi” sono previsti gli obblighi di adottare l’approccio per trasparenza (look-through) per le partecipazioni rilevanti e di indicare l’ammontare massimo che i conti correnti e i libretti di risparmio hanno raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

Conseguenze sull’IVIE

Altre novità riguardo l’IVIE assolta sugli immobili degli Stati SEE ora collaborativi (Liechtenstein), per l’assolvimento dell’imposta su base catastale e lo scomputo delle imposte sia patrimoniali che reddituali assolte all’estero (se non già detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR). Riguardo l’IVIE potete leggere la guida al calcolo dell’IVIE

FDC

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1 commento

  1. Buon pomeriggio ero interessato a comprare casa (appartamento) a Fortaleza in Brasile da sfruttare quando mia compagna torna a trovare la sua ,mi conviene? e che tasse andrei in contro? Sono obbligato a dichiarare il tutto in Italia? In attesa di una vostra risposta porco i mie saluti

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