Guida alla Distribuzione dei dividendi: delibera, imposta di registro, ritenuta e certificazione

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

indexVediamo in sintesi quando è possibile deliberare la distribuzione di dividendi, quali sono gli adempimenti da porre in essere prima e dopo la delibera, effettuando la registrazione del verbale in agenzia delle entrate, pagando l’imposta di registro e rilasciare l’eventuale certificazione unica.

Quando è possibile effettuare la distribuzione del dividendo

Parlaimo di fuoriuscita di denaro dalla società verso le casse dei soci per cui in genere dobbiamo verificare se possiamo effettuarla tutelando gli interessi degli aventi diritto che in sintesi sono:

  • Gli altri soci che potrebbero avere dei diritti o dei privilegi;
  • I creditori che potrebbero vedersi ledere il diritto al pagamento dei propri crediti;
  • l’Agenzia delle entrate a non vedersi riconoscere il versamento di imposte.

Esistono quindi dei requisiti e dei passaggi da effettuare prima di procedee con la distribuzione:

  1. Verificare prima di tutto che l’eventuale utile di esercizio sia stato destinato a riserva legale ex articolo 2430 Codice Civile nella misura del 5 per cento degli utili netti annuali fino al raggiungimento di un quinto del valore capitale sociale;
  2. Verificare che lo statuto societario non preveda eventuali vincoli di destinazione dell’utile di esercizio sempre che non siano  lesive del diritto alla percezione di utili da parte dei soci.
  3. Verificare la presenza di classi di soci o meglio categorie di azioni che danno diritto a privilegi particolari nella distribuzione come potrebbero essere per esempio per  soci finanziatori, soci fondatori, amministratori delegati o dipendenti.

Lo stesso articolo 2433 del codice civile recita che “Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.  I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.”

Ulteriori vincoli alla distribuzione dei dividendi

Ulteriori vincoli posti alla distribuzione dei dividendi sono dettati sempre da codice civile che impone di non procedere alla loro erogazione qualora nell’attivo dello Stato Patrimoniale della società siano stati iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità se prima non sono state costituite delle riserve apposite che soprano la loro parte.
Qualora la società abbia inoltre emesso prestiti obbligazionari che siano maggiori al 200 per cento del capitale sociale  della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite non si potrà procedere alla distribuzione dei dividendi.

Il provvedimento o delibera assembleare avente ad oggetto le delibere conseguenti all’approvazione del bilancio deve indicare eventualmente:

  1. l’importo da “staccare” del dividendo ossia da distribuire;
  2. la data entro cui effettuare il pagamento;
  3. la natura e l’importo del credito d’imposta eventualmente attribuito ai soci.

Non è vincolante la presenza di utili dell’esercizio per la distribuzione di dividendi in quanto sarà sufficiente anche la presenza di riserve di utili anche se dovremo dimostrare che sono libere e stare attenti al fatto che alcune sono in sospensione di imposta (tassate alla distribuzione) altre invece no e anche che alcune sono libere di essere distribuite ed altre no..

Cosa fare in pratica passo per passo

Una volta effettuata la verifica preliminare sarà redatto il verbale assembleare di approvazione del bilancio in cui sarà definita la destinazione dell’utile e l’eventuale distribuzione degli utili.

Una volta verificati preliminarmente i requisiti e l’assenza di vincoli per procedere alla distribuzione e deciso la quantificazione degli stessi sarà convocata l’assemblea di approvazione del bilancio che delibererà con apposito punto all’ordine del giorno il destino degli utili o delle riserve disponibili inserendo anche le tempistiche entro cui procedere all’effettiva erogazione.

Tali informazioni dovranno naturalmente essere riportate nel bilancio di esercizio e nella nota integrativa in quanto modificano la rappresentazione del progetto di bilancio presentato dagli amministratori.

Qui il legislatore ha deciso d creare un duplice termine da rispettare che vede da una parte il consueto deposito in camera di commercio entro 30 giorni dalla delibera di approvazione mentre per quello che concerne il verbale (hce probabilmente sarà sempre lo stesso) ai fini del dividendo dovrà essere registrata presso l’agenzia delle entrate entro 20 giorni.

Successivamente si dovrà riportare sul libro libro delle adunanze e delle decisioni assembleari per le S.p.A. oppure nel libro soci per le S.r.l. tale verbale.

Si dovranno poi predisporre due copie del verbale ed apporre marche le consuete marche da bollo ogni 4 facciate o ogni 100 righi scritti se utilizzate fogli non a uso bollo (i fogli a uso bollo sono i vecchi fogli protocollo che utilizzavate a scuola).

La documentazione da non scordarsi

Mi raccomando di presentare la seguente documentazione e anzi se potete di contattare preventivamente l’ufficio a cui vi recherete per richiederla e che di seguito vi riassumo:

  • Modello 69 per la comunicazione e la consegna di atti societari
  • la quietanza di versamento del modello F23
  • il verbale in originale o una copia di quello stampato sul libro verbali assembleari firmato in originale da coloro che lo hanno firmato
  • eventuale delega se vi recate come posso immaginare per i vostri clienti

Versamento dell’imposta di registro per la registrazione dei dividendi e sanzioni

Entro 20 giorni dalla delibera assembleare si dovrà poi versare l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro utilizzando il codice tributo 109T e la causale RP in base al testo unico delle imposte di registro e che sarà, vi anticipi, soggetta a disciplina sanzionatoria ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 131/1986 che va da un minimo del 120 ad un massimo del 240 per cento dell’imposta dovuta.

Compilazione del modello F23 per l’imposta di registro sui dividendi

Nel modello F23 dovrete indicare:

  • campo 4 – il nome, il codice fiscale e la sede legale della società;
  • campo 5 – nome, data e luogo di nascita e il codice fiscale del legale rappresentante;
  • campo 6 – il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso cui si registra l’atto, ovvero l’ufficio di competenza della società (i codici sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate);
  • campo 10 – l’anno riportato in delibera;
  • campo 11 – il codice 109T e causale RP (sono i dati più importanti da indicare)
  • campo 12 – Registro altre voci
  • Importo pari a 200 Euro

Cosa fare se siete in ritardo nel pagamento dell’imposta di registro

Se siete in ritardo nel pagamento dell’imposta di registro sui dividendi sappiate che potrete effettuare il versamento avvalendovi del nuovo ravvedimento operoso utilizzando come codice tributo della sanzione il 671T.

Dividendi infrannuali

Spessi si chiede se è possibile procedere alla distribuzione del dividendo infrannuale e rispondo fin da subito di si ma questo sarà soggetto a più vincoli in quanto come potrebbe essere intuibile ritenere infrannualmente non è possibile avere le situazioni contabili economiche e patrimoniali aggiornate per poter consentire la verifica ed il rispetto dei requisiti visti sopra. Per questo sono richieste verifiche da parte del controllo contabile collegio sindacale o società di revisione che sia.
Quando effettuare la registrazione del verbale assembleare della distribuzione del dividendo.

L’applicazione della ritenuta d’acconto sui dividendi

Vi ricordo che coloro che erogheranno dividendi dovranno anche effettuar se rientrano nell’ambito di applicazione dei soggetti obbligati ad effettuare la ritenuta d’acconto e la certificazione ex articolo  4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 ai soggetti percipienti. Qualora lo faranno sarà necessario poi predisporre la certificazione unica entro il 28 febbraio dell’anno successivo. A tal proposito nel seguito trovate il modello CUPE con le Relative Istruzioni modello CUPE.

CUPE_Istruzioni

CUPE_Modello

Tassazione e trattamento fiscale dei dividendi

Per quello che concerne il trattamento fiscale applicato alle somme erogate potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla Tassazione dei dividendi in cui troverete che le aliquote a cui assoggettare le somme ricevute a titolo di divenendo variano a seconda della tipologia di partecipazione qualificata o meno del dividendo, della residenza fiscale della società erogatrice e della natura del soggetto che li percepisce. Attorno a questo si gioca il livello di tassazione applicabile.

Dividendi esteri

Vi ricordo a tal proposito anche l’articolo con i chiarimenti dedicato all’eliminazione della doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero

Certificazione Unica Dividendi Incassati

Vi ricordo anche che entro il 31 marzo il soggetto erogatore dovrà effettuare la compilazione della certificazione uniche comprensiva anche dei dividendi e degli utili corrisposti su partecipazioni societaria.

Nel seguito l’articolo sulla Certificazione Unica dei Dividendi con il modello, le istruzioni per la compilazione e i principali chiarimenti.

Tassazione Dividendi Novità 2021

La legge di bilancio 2021 prevede l’esclusione dalla formazione del reddito
complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50%. Questo regime di favore vale nel caso in cui tali enti esercitino in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse collettivo con finalità civiche, solidaristiche, utilità sociale, famiglia, 
prevenzione della criminalità, ricerca scientifica e tecnologica, arte, attività o beni culturali.
Il risparmio deve essere accantonato in una
riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente che potrà essere utilizzata per le medesime finalità.
Sono esclusi i dividendi derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Novità 2017: aumento della quota imponibile sul dividendi

Dal primo gennaio 2017 la quota imponibile sale al 58,14% come più ampiamente illustrato nell’articolo dedicato alla tassazione dei dividendi – Aumento quota imponibile. Questa è la naturale conseguenza della riduzione del prelievo erariale sul reddito prodotto dalle società che passa da una aliquota Ires del 27% al 24%.

Contabilizzazione

Una volta distribuiti sarà necessario anche contabilizzarli riportandoli nelle scritture contabili in partita doppia con il metodo del patrimonio netto.

Se siete interessati anche a questo passaggio potete consultare il successivo articolo di approfondimento gratuitamente:

Contabilizzazione Dividendi

Guida pratica alla tassazione dei dividendi (Gratuita)

10 Commenti

  1. Buongiorno,
    Se non sono in possesso del Libro Assemblee posso comunque registrare il verbale?

  2. Buongiorno,
    Se non sono in possesso del Obro Assemblee posso comunque registrare il verbale?

  3. Buongiorno, dovendo distribuire l’utile maturato dal 2007 al 2017 a 2 soci, uno con il 97% e l’altro con il 3%, che tassazione deve versare la società per poi imputarlo in capo ai soci?
    Grazie

  4. Buonasera,
    se in una società s.r.l. sono costreto, per motivi finanziari, a distribuire i dividendi in 2 o 3 acconti, la tassa di €. 200,00 devo pagarla ogni volta ?
    Se così fosse, non è un controsenso, visto che, non per scelta, ma per mancanza di liquidità, la società è costretta a distribuire acconti anzichè il saldo e per questo venga penalizzata a pagare l’imposta ogni volta che distribuisce gli acconti ?

    Ringrazio e saluto

  5. Nono conosco un obbligo in tal senso in quanto leggo anche per esempio che Il verbale di approvazione del bilancio dal quale risulti una distribuzione degli utili ai soci deve essere necessariamente registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate prima del deposito al Registro delle Imprese; conseguentemente la copia del documento allegata alla pratica di deposito dovrà riportare gli estremi della suddetta registrazione (rif. art. 4, comma 1, lettera d della Tariffa Allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) e Risoluzione 353/E del 5 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate).
    Di contro, se dovessero sussistere dei motivi di esenzione dalla registrazione, occorrerà allegare comunque una copia del verbale assemblea con in calce dichiarazione sostitutiva che citi gli estremi di esenzione.

  6. buongiorno,
    una volta registrato all’agenzia delle entrate devo depositare copia anche al registro imprese?
    grazie
    saluti

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