Dottorati di ricerca: tasse e deducibilità dei costi

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

I costi sostenuti per i dottorati di ricerca e  le rette per la frequentazione di corsi di istruzione universitaria qualificabili quali dottorati di ricerca universitaria sono detraibili al pari delle spese universitarie nella misura del 19% da scomputare dal reddito imponibile del soggetto che sosterrà la spesa e da indicare nel quadro RP del modello di diciharazione dei redditi modello 730 o modello Unico.

In questo modo le spese per le rette universitarie sono ridotte in virtù dell’agevolazione fiscale connessa al sostenimento di costi corsi di frequenza di scuole secondaria e universitarie.

L’agenzia delle entrate chiarisce il suo indirizzo nella consapevolezza che per accedere ad un dottorato di bisogna aver conseguito un titolo (la laurea) un titolo che si ottiene solo dopo sostenuto dei corsi specificie degli esami indirizzati proprio all’attività di ricerca. Si afferma che i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca fornisce “le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Le Università, con proprio regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso”.

Si considerano, quindi, veri e propri corsi di istruzione universitaria e i relativi costi d’iscrizione possono beneficiare della detrazione Irpef del 19%.

Come già avviene quindi per i corsi di specializzazione universitaria statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario, e così come i corsi di perfezionamento, o di master (pubblici o privati), nonché per la frequenza della scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario avviene per i costi sostenuti per i dottorati di ricerca, limitatamente a però alle rette e nella misura del 19%.

In caso di possesso di partita Iva invece il discorso cambierebbe in quanto i costi sostenuti non solo sarebbero deducibili nella misura del 50% ma anche le ulteriori spese per i costi di vitto e alloggio rientrerebbero nella disciplina. Riassumendo le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, corsi di perfezionamento e di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani e stranieri.

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