Cartelle di pagamento nulle? Non vanno pagate sanzioni

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Aggiornato il 20 Maggio 2014

Vi ricordiamo che spesso siamo sommersi dalle tasse da pagare e rate del mutuo e quanto altro che spesso ci spingono a tardare o a rinviare il pagamento di qualche cosa che puntualmente sono le tasse. Un po’ anche perché i termini e le modalità di dilazione del pagamento o per ravvedersi non sono così proibitivi. Ma a volte ecco arrivare le sanzioni tramite gli avvisi bonari o le cartelle di pagamento (quelle blu per intenderci).

Vi ricordiamo tuttavia che anche l’agenzia può inficiare l’atto rendendolo nullo e pertanto possiamo sfuggire al pagamento presentando ricorso in cassazione e adducendo la nullità dell’atto.

Vi ricordiamo in primis che l’atto, ossia la cartella di pagamento, deve contenere

  1. Il responsabile del procedimento
  2. L’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame
  3. Modalità, termine, organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere
  4. L’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito

 

Nella fattispecie i vizi che possono rendere nullo l’atto sono diversi tra cui quello che sta prendendo sempre più piede e sta trovando il favore della giurisprudenza è quello relativo alla mancata sottoscrizione dell’atto o alla sottoscrizione di un atto da parte di un soggetto non titolato a farlo.

In ultima pertanto vi segnalo la sentenza 4 maggio 2009, n. 63 emessa dalla Commissione tributaria della Regione Puglia che ci lascia grandi speranze per non pagare le tasse quando per qualche volta sono loro a sbagliare

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