Differenza Firma Digitale, Firma qualificata e Remota: cosa sono

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Vi sono diverse tipologie di firme digitali e utilizzando terminologie e definizioni non sempre uguali si ha il timore di sbagliare e non capire se la firma digitale apposta ha effettivamente valore legale. Il lookdown ha dato una forte accelerazione al processo di dematerializzazione dei processi cartacei e spinto verso una rivisitazione degli stessi in ottica paperless. Non dobbiamo però sacrificare la sicurezza, l’originalità e l’immodificabilità del dato per cui diviene importante capire cosa fare per far si che un documento non sia modificato e come provocarne l’autenticità. Per fare questo oramai da diversi anni ci si serve della firma elettronica. Si parla sempre più spesso di firma digitale, remota, qualificato con o senza apposizione della marcatura temporale o del sigillo. Inutile dire che colui che appone la firma si può trovare in difficoltà nella scelta della tipologia di firma da acquistare on line presso i principale provider esterni

A queste si aggiunge anche la SPID che potrebbe essere facilmente associata ad una firma ma che in realtà è la nostra identità digitale. Immaginate che per una popolazione la cui età media è di 45 anni e cresce sempre più è possibile che non sia agevole cogliere le differenze, laddove vi siano.

Cos’è la firma digitale

La firma digitale ha lo stesso valore legale della firma apposta manualmente su un contratto dal sottoscrittore. Quella che fino prendeva il nome di autografo o firma autografa.

La firma digitale invece è il risultato di un processo che parte dalla richiesta della propria firma digitale ad un soggetto certificatore dell’identità del soggetto richiedente e che termina con l’apposizione della firma digitale su un documento informatico che può avere diversi formati ed estensioni. La firma digitale è quindi il risultato di una procedura informatica che consente di attestarne:

  • l’autenticità: in termini di identità di chi firma;
  • la paternità: l’impossibilità che il firmatario disconosca il documento sottoscritto;
  • l’integrità: la certezza che il documento non sia stato modificato dopo essere stato firmato digitalmente.

Può essere rilasciata da un ente Certificatore accreditato come per esempio Aruba, infocert, Poste. Il certificatore garantisce l’autenticità della firma e l’attribuzione di quela firma a quel soggetto ivi indicato. L’ente certificatore inoltre conserva i codici generati dalla sottoscrizione dei documenti e garantisce la verifica della validità della firma, seguendo gli standard di legge.

La lista degli enti certificatori accreditati dalla Pubblica Amministrazione è presente presso il sito dell’AGID – agenzia per l’italia digitale.

Quando usare la firma digitale

L’apposizione della firma digitale può essere effettuata su qualunque documento informatico: solitamente viene richiesta per la sottoscrizione di contratti, bilanci e atti societari in genere.

Differenza tra firma digitale e firma elettronica qualificata?

Non vi sono differenze sostanziali per cui laddove vi fosse richiesto di apporre la firma firma elettronica qualificata potete utilizzare la vostra firma digitale con pennetta, smart card o credenziali personali (in genere sono 3:user id, una password e una one time password). Si tratta infatti di sinonimi e modi di dire la stessa cosa.

Differenza Firma digitale e Firma remota?

La firma remota è firma digitale generata da un server di un certificatore esterno dotato dei requisiti richiesti dallo Stato italiano. Non tutti infatti possono rilasciare le firme digitale e quelle remote. In pratica solo gli enti accreditati possono rilasciarle in quanto dotate di requisiti tecnici e di sicurezza di alto profilo tali per cui ricevono uno specifico accreditamento dall’Italia per poter erogare questo genere di servizi.

Qual è il valore legale della firma digitale?

La firma digitale, se rilasciata da un ente certificatore ha valore legale. L’articolo 20 del Cad. Il CAD o Codice dell’amministrazione digitale è il testo unico che contiene le norme riguardanti l’informatizzazione della pubblica amministrazione. Il CAD è stato introdotto nel nostro regolamento nel 2005 con il Dlgs n. 82/2005. Successivamente rivisto e integrato con il DLgs n. 179/2016 e il DLgs n. 217/2017.

L’articolo 20 prevede infatti che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile. In sintesi ha valore legale ed ha efficacia verso terzi.

Come firma elettronicamente un documento informatico

In pratica per firmare digitalmente un documento si deve disporre di un dispositivo di firma digitale con certificato di firma a norma (Smart card o Token) rilasciato dall’ente certificatore. Nel caso di Smart card un lettore e un applicativo di firma digitale a norma sempre rilasciato dall’ente certificatore.

Alcuni certificatori come per esempio Aruba ho visto che mette a disposizione anche una firma generata elettronicamente senza utilizzo della smart card o della chiavetta.

Apertura SPID in 3 mosse

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