INPS Voucher lavoro e Buoni lavoro, cosa sono e come usarli

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

voucher Inps per il lavoro accessorio (buoni lavoro)

Vediamo di fornirvi una guida pratica per l’utilizzo dei voucher lavoro telematici o voucher INPS, dove si acquistano e come si usano i limiti all’utilizzo per non rischiare sanzioni e riconfigurazioni del rapporto in lavoro tempo indeterminato. Chiariamo altresì quali sono le caratteristiche di questo nuovo sistema di pagamento per remunerare attività per lo più di lavoro occasionale, non regolate da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia ancora in molti, sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori, non hanno una conoscenza approfondita in materia e sono dubbiosi riguardo l’utilizzo di tali ‘buoni lavoro’.

Facciamo un po’ di chiarezza su quali siano le possibilità d’uso dei voucher telematici, su chi li possa utilizzare e su quali siano i vantaggi e i limiti di tali modalità di pagamento.

Cosa sono i voucher INPS

Il voucher card telematico è una carta magnetica che viene utilizzata dai datori di lavoro, per effettuare pagamenti a lavoratori occasionali. Per ricevere un pagamento tramite il vaucher telematico i lavoratori devono effettuare una registrazione all’INPS. Parimenti, anche i datori di lavoro che intendono pagare i propri dipendenti occasionali in questo modo devono effettuare la registrazione alla Previdenza Sociale. La registrazione all’INPS è obbligatoria non solo perché la carta magnetica è intestata al lavoratore, ma anche, naturalmente, per motivi fiscali e burocratici.
Il voucher cartaceo e telematico hanno un valore nominale di 10 euro e multipli di 10, 20 e 50 euro. Il carnet è composto massimo di 25 buoni del valore di 50 euro. Nel seguito però vedrete che vi sono dei limiti di importo complessivamente acquistabili e dei limiti previsti per ciascun lavoratore.

I 10 euro sono così composti:

  • 7,5 euro guadagno netto del lavoratore;
  • 1,3 euro contributi INPS pari per l’appunto al 13% dei 10 euro e parliamo di una percentuale fissa;
  • 0,7 euro contributi INAIL pari per l’appunto allo 0,7% dei 10 euro;
  • 0,5 euro come compenso del concessionario INPS per la gestione dei voucher e pari quindi allo 0,5% dei 10 euro.

Cosa succede in pratica: dall’acquisto all’incasso

Nella pratica le fasi sono:

  1. Acquisto i voucher con o senza autenticazione sul sito dell’INPS
  2. Effettuo la dichiarazione di inizio attività presso il sito dell’INPS
  3. Consegno al termine della prestazione lavorativa i voucher al lavoratore che li incassa in qualsiasi ufficio postale.

Alla fine di questo articolo trovate il vademecum gratuito dell’INPS che spiega come funziona questo importante strumento di lavoro

Novità in sintesi

Dal 2023 ecco le più importanti novità introdotto dal Decreto AIUTI e Legge di Bilancio del Governo Meloni:

L’utilizzo del voucher viene esteso anche alle discoteche, night-club, locali che esercitano attività sotto il codice ATECO 93.29.1 come previsti dai commi 342 e s.s.

Per il settore agricolo le prestazioni occasionale potranno essere solo stagionali e di durata non superiore a 45 giorni di lavoro effettivi e da svolgersi nell’arco di 12 mesi per singolo lavoratore. Laddove si superi questo limite saranno applicati sanzioni che si sostanziano nella trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a tempo indeterminato oltre alla sanzione amministrativo da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di lavoro accertata.

Tra lavoratore e datore non ci deve essere stato un rapporto di lavoro subordinato nei tre anni precedenti.

Il datore di lavoro del settore agricolo deve richiedere e acquisire una autocertificazione dal lavoratore in ordine ai propri requisiti prima dello svolgimento dell’attività.


La legge di bilancio ha inoltre aumentato il valore massimo della prestazione occasionale annua che ora può ogni datore di lavoro può richiedere che sale da 5 mila euro a 10 mila euro.

Tuttavia ogni lavoratore può ricevere dal medesimo committente massimo 2.500 euro annue e il tetto di 5 mila euro totali annui da più utilizzatori.


Il numero massimo che ogni azienda può destinare a rapporti di lavoro occasionale invece sale da 5 a 10 unità .

Con il 2016 sono state introdotte le seguenti novità:

  • innalzamento del limite di utilizzo da 5 mila a 7 mila euro annue; dal punto di vista del limite si intende netto mentre per quello che concerne annuo si è inteso considerarlo come anno civile ossia dal primo gennaio al 31 dicembre;
  • Acquisto telematico dei voucher obbligatorio per imprese e levatoi autonomi
  • Comunicazione preventiva telematica prima dell’inizio della prestazione
  • Per coloro che sono disoccupati non esistono praticamente limitazioni ai settori visti sopra ma il limite gli casi abbassa a 3 mila euro.

Quale tipologia di lavori acquistare

I settori sono attività agricola, attività non familiare per tutti i settori produttivi,  privati e famiglie. Esistono inoltre diverse procedure di attivazione. Al call-center dovranno essere comunicati i propri dati anagrafici, il settore di attività ed il codice fiscale del lavoratore che si vuole remunerare con i nuovi buoni lavoro e anche i dati del datore di lavoro (e gli adempimenti continuano verrebbe da dire) comprensivi anche del luogo di lavoro dove viene prestata l’attività, la data di inizio e quella di  fine dell’attività lavorativa.

Quanto costano i nuovi voucher lavoro per prestazioni occasionali

L’iniziativa è lodevole ma pone qualche riflessione sulla distanza tra la procedura attuale, fuori legge e quella proposta con tutti i maggiori costi da sostenere (1o euro contro i 7,50), il tempo speso per attivazioni, comunicazioni, codici fiscali che non esisteranno per tutti i lavoratori che ancora non ce l’hanno, le difficoltà di comprensione delle procedure.
Anche nella cosiddetta impresa familiare ossia quella in cui lavorano  il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo possono ricorrere al voucher o lavoro accessorio.
Esempi di attività individuati dall’inps per il lavoro accessorio e occasionale sono attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti e potranno lavorare sia giovani sia pensionati, studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale. Il singolo committente non può erogare oltre 2 mila euro netti annui per ciascun lavoratore rivalutato al più in base all’indice ISTAT. La ratio è sempre quella di non perdere di vista il fatto che i voucher INPS sono finalizzati a remunerare il lavoro accessorio o occasionale e non un contratto a tempo indeterminato.

Per i collaboratori domestici, colf badanti, e simili invece parliamo di un limite maggiore che sale fino a 930 ore annue il che si traduce se volessimo suddividerlo in 8 ore giornaliere il che si traduce in 116 giorni di lavoro per un corrispettivo massimo di 9300 euro.
Nel caso di lavoratori che prestazione il servizio per altri settori produttivi compresi gli enti locali il limite è fissato in 3 mila euro complessivi per anno civile che va dal primo gennaio al 31 dicembre, rivalutato annualmente in base all’indice istat (che ricordo potrebbe anche essere negativo per cui state attenti).

Il superamento del limite porta alla trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Peccato che seppur l’obbligo della verifica del limite è a carico del datore eia lavoro è sufficiente farsi fare una dichiarazione dal lavoratore che si è entro i limiti per non incorrere in questa sanzione.
Nella pratica a mio avviso è come se non ci fosse, in quanto i lavoratori la potrebbero fare falsa e c’è da scommetterci che la faranno se ne avranno bisogno, a meno che non vi sia un controllo al momento della riscossione del denaro presso l’INPS o altri Istituti Postali.

Esistono dei limiti per l’utilizzo dei voucher?

Complessivamente si potranno utilizzato fino a 7 mila euro NETTE per ciascun lavoratore e 2 mila euro per la prestazione svolta per ogni singolo committente ogni anno. Il termine nette fa una bella differenza in quanto significa che il limite è visto in base a quello che effettivamente il lavoratore incassa.

Dalla tabella seguente comunque vi aiuterà a capire i nuovi limiti:

Datore di lavoroNuovi Voucher Nuovi Voucher
Limite nettoLimite lordo
Societu00e0 di persone (SAPA, SNC, etc)20202693
Societu00e0 di capitali (SPA, SRL, ETC)20202693
Lavoratore autonomo20202693
Professonista20202693
Ditta individuale20202693
Altri datori di lavoro70009333
Altri datori con lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali40003000

I limiti indicati in tabella valgono a partire dal 25 giugno 2015.  I limiti non sono li per gioco ma identificano un confine molto serio attraverso il quale il rapporto si ardue automaticamente in lavoro  tempo indeterminato e questo varrà non solo nel caso in cui si superi il limite economico ma anche (da dimostrare) laddove la prestazione richiesta sia superiore a quella pagata.

Siamo proprio sicuri che non esista un altro modo, più snello, per gestire la procedura e regolarizzare per quanto possibile i lavoratori occasionali??? Capiamo che attivare nuove procedure porta anche nuovi posti di lavoro ma ciò deve rendere maggiormente efficiente un processo non lo deve appesantire di fasi di controllo intermedie che lo allungano. Iniziamo a eliminare la procedura di attivazione all’INPS e vedrete che il successo dell’iniziativa decollerà.

Iscrizione gestione separata INPS (per coloro che svolgono le prestazioni)

Per coloro che sforano il limite dei 5 mila euro (7 mila euro con il Job Act 2016) scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS mi raccomando non ve lo scordate perchè i controlli su quella voce sono automatici per cui non avete molte possibilità di non ricevere una cartella di pagamento da parte dell’INPS con l’applicazione delle sanzioni.
Potrete trovare comunque molte affinità di trattamento e chiarimenti su come gestire le prestazioni ed i limiti o adempimenti che ne potrebbero derivare (per chi effettua le prestazioni intendiamoci) che potete trovare nell’articolo dedicato proprio alla guida alle prestazioni occasionali.

La registrazione preventiva all’INPS

I committenti, in linea di massima, sono solitamente registrati all’INPS se dispongono di lavoratori dipendenti ma, qualora non lo fossero, possono mettersi in regola con la previdenza recandosi presso gli sportelli INPS. I lavoratori, possono invece effettuare la registrazione sia presso gli sportelli che in rete, nella sezione servizi online dell’INPS. Per questa procedura è tuttavia necessario essere in possesso del PIN che permetta l’accesso ai servizi online, ossia serve una registrazione ai servizi in rete dell’INPS.

Dove acquisto i voucher e come funziona l’attivazione

Potete acquistarli attraverso diversi canali telematicamente, dai i rivenditori di generi di monopolio autorizzati e presso la banca che si è abilitata al servizio. Dal 31 agosto 2015 non è più possibile prenderli all’INPS.

Attualmente avete a disposizione i seguenti canali di acquisti:

  • tramite versamento sul conto corrente postale numero 89778229 intestato all’Istituto nazionale di previdenza sociale direzione generale lavoro accessorio. Il versamento dovrà essere un numero multiplo di 10 E purtroppo non basterà sul versamento ma sarà necessario anche registrarlo attraverso la verifica del bollettino presso una sede provinciale dell’Inps. Naturalmente vi sconsiglio questa metodologia che è piuttosto lunga ci farebbe perdere troppo tempo.
  • Altra soluzione è quella di effettuare un semplice versamento modello F24 andando ad indicare nella sezione Inps i soliti dati relativi al codice sede, al codice fiscale indicando come causale LACC. Nel caso in cui versate come impresa o società allora dovrete andare a compilare anche il campo matricola Inps dove saranno riportati sia il codice fiscale aziendale sia il suo codice di avviamento postale. Potrete altrimenti inserire il codice fiscale anche del committente datore di lavoro oppure un codice fittizio formato da 17 caratteri “66666666666666491”.
  • Un altro modo per effettuare lo stesso versamento è quello telematico tramite il sito Internet dell’Inps nella sezione personale con PIN di autenticazione ai servizi on-line, portale dei pagamenti, accedi al portale, Lavoro accessorio, entra nel servizio committente, datore di lavoro oppure consulente associato delegato. Qui potrete effettuare il versamento sia con carta di credito e carte prepagate mi sono accettati tutti i circuiti dalla Visa a MasterCard o Postepay.

Tutte le informazioni inerenti datori e lavoratori che fanno richiesta di vaucher telematici vengono poi inoltrate a Poste Italiane, ente che accredita i compensi. Infatti, anche prima dell’arrivo dei voucher telematici, INPS e Poste Italiane avevano stilato un accordo per cui sia l’acquisto che la riscossione dei buoni lavoro potevano essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale. Con l’arrivo dei voucher telematici le cose non sono cambiate, se non per il fatto che Poste Italiane non emette più dei buoni lavoro ma una carta (INPS card Postepay Virtual), sulla quale va accreditato l’importo relativo alle prestazioni offerte. La carta, per essere operativa, deve essere attivata: in caso contrario il pagamento non potrà essere caricato sul voucher telematico e il sistema di pagamento sarà quello di un bonifico domiciliato che potrò essere riscosso in un qualunque ufficio postale. Il pagamento tramite bonifico domiciliato verrà effettuato anche per i lavoratori minorenni, visto che la card per i vaucher telematici può essere richiesta solo al raggiungimento della maggiore età.

Cosa succede dopo che il committente ha effettuato la registrazione all’INPS per la richiesta dei vaucher INPS?

Il passo successivo è quello comunicare il codice fiscale e tutti i dati anagrafici del lavoratore o dei lavoratori, nonché le date di inizio e fine prestazione (almeno quelle presunte, si possono poi effettuare modifiche nel caso il lavoro si prolunghi o la collaborazione termini prima). Vanno poi indicati il luogo di svolgimento del lavoro e il numero di ore di lavoro, nonché l’accredito che dovrà essere effettuato sul vaucher, da calcolare in base al numero di ore di lavoro.
Prima della data di inizio della prestazione il committente dovrà già aver acquistato i buoni lavoro che verranno così automaticamente riportati sulla card del lavoratore al termine della prestazione, dopo le dovute verifiche da parte dell’INPS. L’acquisto dei buoni può essere effettuato da parte del datore di lavoro tramite versamento sul conto corrente postale dedicato (n. 89778229 intestato a INPS DG Lavoro Occasionale Acc), tramite il modello F24 oppure sempre online, nell’apposita sezione relativa al lavoro occasionale o accessorio.

La comunicazione tra il datore di lavoro e l’INPS è fondamentale, soprattutto nel caso si verifichino variazioni di numero di lavoratori o di date di inizio e termine collaborazione. Infatti, la mancata comunicazione di queste informazioni o la comunicazione errata è soggetta a sanzioni non lievi, come da art. 4 comma 1 della legge 183/2010.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà controllare che gli importi totali dei vaucher accumulati dal lavoratore non superino un determinato limite economico attualmente fissato a 7mila euro: in caso contrario, infatti, il rapporto di lavoro cambia diventando da accessorio e subordinato con tutte le conseguenze e gli oneri fiscali, civili e burocratiche legate al caso.

Per migliorare l’utilizzo e la gestione dei vaucher telematici, soprattutto per quei committenti che ne fanno ampio utilizzo, l’INPS ha di recente introdotto una sezione nel proprio sito, per semplificare le procedure relative ai grandi numeri di vaucher. Tale sezione, denominata FastPOA, permette al datore di lavoro di organizzare delle liste di lavoratori per tipologia di prestazione e di monitorare le diverse operazioni e i rapporti di lavoro con i singoli lavoratori inseriti in tale lista.

Bisogna ricordare che i voucher telematici, come i buoni lavoro, possono essere utilizzati in ogni settore; solo per il settore agricolo vi sono delle normative differenti. Esistono tuttavia delle ‘categorie’ entro cui devono rientrare le motivazioni di utilizzo dei vaucher, che possono essere per lavoro di studenti under 25 (ma con età superiore ai 16 anni), lavoratori stranieri, pensionati, o altri tipi di lavoratori.
Per comprendere come si può coniugare il vaucher studenti con gli impegni scolastici, va specificato che nelle categorie previste per i vaucher studenti vi sono delle date ben precise in cui questi possono essere utilizzati, ossia nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie o pasquali, il sabato e la domenica e durante le vacanze estive. Non sono previste limitazioni, invece, per gli studenti universitari e per gli altri tipi di lavoratori.
Infine, va specificato che, in quanto lavoro accessorio, la collaborazione che viene pagata tramite vaucher lavoro non dà diritto a maternità, disoccupazione, malattia o assegni familiari, pur garantendo la copertura assicurativa e previdenziale.

Vi segnalo l’articolo dedicato comunicazione dei Voucher Lavoro all’INPS

Quali sono i vantaggi dei BUONI LAVORO (voucher)?

I vantaggi per i lavoratori sono soprattutto quelli legati alla possibilità di ottenere una retribuzione non in nero, riconosciuta ai fini pensionistici ma comunque esente da qualsiasi tipo di tassazione e, soprattutto, non incidente sullo stato di disoccupazione. Vantaggi interessanti vengono registrati anche da parte del datore di lavoro, che si ritrova ad avere delle prestazioni di lavoro legale senza tuttavia le complicazioni fiscali e burocratiche legate alla stipula di un contratto. Nella sostanza poi è molto semplice anche il meccanismo di calcolo della contribuzione INPS ed INAIL rispettivamente del 13% e del 7% al di sotto di quella che sarebbe richiesta in via ordinaria.
Per il lavoratore nessun vantaggio in quanto non ha alcuna tutela derivante dal rapporto del la oro in quanto non gli si applicano i diritti previsti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato per cui ferie, maternità, indennità, Naspi, etc etc…insomma un bel mercato del lavoro performante e pieno di tutele hanno costruito.

Da quanto sono e quanto valgono i voucher

Il valore nominale dei voucher è di 10 euro ma c’è anche un buono ‘multiplo’, che vale 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un altro da 20. Nei 10 euro sopno compresi i contributi che sono calcolati al 13% e all’INAIL nella misura del 7% e di un piccolissimo agio all’INPS che vale il 5%.

Quanto va al lavoratore

In soldoni in tasca arriveranno nette al lacoratore 7,50 euro, la paga minima di un’ora di prestazione. Se penso a quando facevo il praticante dottore commercialista, lavorando 12 ore al giorno in media a quest’ora sarei stato ricco con 7,5 euro l’ora!

La scadenza dei vaucer INPS

Se volete andare solo una volta alle poste o all’NPS potete acquistarne anche diversi considerando che scadono dopo 24 mesi dall’emissione. Per ulteriori informazioni potete comunque visulizzare la sezione INPS dedicata proprio ai voucher INPS.

Comunicazione prima dell’inizio della prestazione

I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Tali sanziono non sono ravvedibili.
Vi ricordo di non sottovalutare la preventiva comunicazione dell’uso dei Voucher da fare all’INPS via SMS o via email che potrebbe esporvi a sanzioni molto salate, per cui vi consiglio anche di leggere l’articolo all’uopo dedicato.

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI IN POCHI CLICK
Utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale è semplice e veloce a patto che si rispettino alcune regole – poche ma tassative – la cui mancata osservanza può creare disservizi non riconducibili all’Inps.

La procedura messa in atto, infatti, che per alcuni aspetti può sembrare rigida, in verità non lo è o, se in alcuni casi lo è, questo dipende solo dalla necessità di adeguare i singoli passaggi procedurali al dettato normativo, i cui cardini sono la totale automatizzazione/tracciabilità delle transazioni e la tutela del prestatore di lavoro.

Utilizzatore e prestatore sono tenuti a svolgere pochissimi adempimenti, che riepiloghiamo così.

Adempimento di registrazione di utilizzatore e prestatore:

L’utilizzatore e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali.

Un primo errore da evitare è la registrazione sulla “vecchia” procedura dei voucher. Le due procedure, quella dei voucher e quella delle prestazioni occasionali, corrono su binari paralleli e non si intersecano MAI.

E’ questo il motivo per cui:

essersi registrati in passato sulla vecchia procedura non esonera dalla necessità di registrarsi sulla nuova;

registrarsi, ora, sulla vecchia procedura non consente l’utilizzo del CPO Contratto di prestazione occasionale e del LF Libretto Famiglia (e viceversa: chi deve utilizzare voucher acquistati fino al 17 marzo 2017 deve registrarsi sulla vecchia procedura e non sulla nuova dedicata alle Prestazioni

Occasionali, e questa regola vale sia per il prestatore che per il committente);

 i limiti economici della vecchia procedura dedicata ai voucher non inficiano quelli della nuova. Uno stesso lavoratore può guadagnare fino a 7.000 euro nell’anno civile coi voucher e un ulteriore importo fino a 5.000 euro con le Prestazioni occasionali.

Lo stesso dicasi per i limiti economici cui soggiace l’utilizzatore/committente.

 Il prestatore non riceve più la INPS card che riceveva all’atto della registrazione (una ventina di giorni dopo la chiamata del Contact center, per la verità) sulla procedura voucher. Nel caso in cui il prestatore, ad oggi, riceva la Inps card significa che ha sbagliato a registrarsi: invece di registrarsi sulla nuova procedura lo ha fatto sulla vecchia procedura informatica.

Nella nuova procedura dedicata alle Prestazioni occasionali il prestatore, infatti, all’atto della registrazione deve comunicare il proprio iban (che sia collegato a un conto corrente, a un libretto postale o a una carta di credito a lui intestati o cointestati) su cui riceverà, direttamente dall’Inps, i compensi per le prestazioni lavorative che ha reso.

In mancanza di tale indicazione in procedura il prestatore riceverà un bonifico domiciliato che potrà riscuotere in circolarità pressi gli uffici postali del territorio nazionale, al costo di € 2,60 a suo carico.

Per quanto riguarda il prestatore, gli adempimenti a suo carico si esauriscono nella registrazione sopra descritta. Nessuna altra operazione in procedura gli è richiesta se non la – eventuale e discrezionale – conferma dell’avvenuta prestazione di cui si dirà in seguito.

Adempimenti a carico dell’utilizzatore

1) Creazione della provvista economica. Portafoglio virtuale Dopo essersi registrato l’utilizzatore deve necessariamente alimentare il proprio portafoglio virtuale.

Può farlo, ad oggi, in due modi, tramite:
 F24
 PagoPa
In entrambi i casi sono necessari dei tempi tecnici perché le somme “pagate” confluiscano nel portafoglio dell’utilizzatore e siano da questo:

 Visualizzabili
 Utilizzabili

Più precisamente per le somme versate tramite F24 sono necessari almeno sette giorni bancabili perché le somme giungano nella disponibilità dell’utilizzatore, e in ogni caso tale tempistica è determinata da Agenzia delle Entrate e banche.

In nessun caso tali tempi sono comprimibili da Inps.

Nel caso di pagamenti effettuati tramite PagoPa i tempi sono molto ristretti e in alcuni casi addirittura le somme versate possono confluire nel portafoglio dell’utilizzatore in tempo reale, in altri casi possono servire alcuni giorni.

Si richiama l’attenzione sul fatto che le Persone Giuridiche sono tenute ad indicare sull’F24 il proprio codice fiscale e non quello del legale rappresentante, per consentire la corretta imputazione delle somme.

2) Inserimento delle prestazioni lavorative.

Una volta che l’utilizzatore si è registrato e ha creato il proprio portafoglio virtuale, e gli importi risultano visualizzabili in procedura, può procedere con l’inserimento delle prestazioni di cui intende usufruire (nel caso del CPO) o di cui ha usufruito (nel caso del Libretto famiglia).

Due precisazioni:

 per poter dichiarare dei rapporti di lavoro in procedura, non è sufficiente aver versato le somme tramite F24 o PagoPa. Ma è indispensabile che le stesse siano contabilizzate e rese disponibili in procedura.

I tempi di accredito dell’F24 sono variabili, infatti i sette giorni lavorativi necessari in generale sono indicativi e suscettibili di variazione.

 Come detto, la dichiarazione è preventiva solo nel caso del CPO Contratto di prestazione occasionale, nel caso del Libretto famiglia è successiva.

Nel CPO Contratto di prestazione occasionale, almeno 60 minuti prima della prestazione, l’utilizzatore deve effettuare la dichiarazione, comunicando tutti i dati necessari richiesti dalla legge e recepiti dalla procedura.

Una volta inserita, la prestazione non può più essere modificata. Si richiama pertanto l’attenzione degli utenti sulla necessità di inserire con molta cura i dati necessari, in particolar modo l’importo che si intende pagare al prestatore.

L’Istituto non assume responsabilità in relazione per pagamenti avvenuti erroneamente per responsabilità relative a errate comunicazioni dell’utilizzatore.

Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l’utilizzatore può
revocarla entro il termine TASSATIVO del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.

Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.

Quest’ultima si riferisce alle singole giornate che possono (e devono) essere revocate singolarmente, ciascuna entro il terzo giorno successivo alla singola giornata.

Es. numero 1- prestazione del giorno 5 settembre 2017. Può essere revocata fino alle 23:59 dell’8 settembre 2017 Es. numero 2- prestazione inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017.

Il lavoratore il 7 settembre sta male e non si presenta a lavoro. L’utilizzatore può revocare la
prestazione del 7 settembre fino alle 23:59 del 10 settembre. La prestazione dell’8 settembre può svolgersi normalmente, nonostante che quella relativa al 7 sia stata revocata.

Nel caso in cui l’utilizzatore revochi la prestazione e il prestatore invece ritenga di aver lavorato può confermare in procedura di aver reso la prestazione, annullando così, di fatto, la revoca inserita dall’utilizzatore.

Questo meccanismo tutela naturalmente il prestatore e scongiura ipotesi di revoche illegittime ma spiega anche il motivo per cui, una volta effettuata la revoca, le somme che erano state impegnate per la prestazione non tronano immediatamente nel portafoglio dell’utilizzatore.

Infatti, il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione e anche dopo la revoca da parte dell’utilizzatore, può sempre confermare la prestazione in realtà eseguita, per cui le somme devono restare vincolate (almeno per i tre giorni successivi alla prestazione) nel portafoglio elettronico per l’eventualità in cui debbano essere utilizzate per retribuire la prestazione (revocata dall’utilizzatore ma confermata dal prestatore).

La comunicazione della prestazione da parte di un imprenditore agricolo segue regole diverse.

La stessa può essere inserita in procedura per un arco temporale di tre giorni al massimo, senza necessità di indicare di preciso in quale delle giornate vadano a collocarsi le ore dichiarate.

Nel caso in cui la prestazione precedentemente inserita non si svolga, l’utilizzatore può revocare l’intera prestazione inserita (per tutti i giorni ivi indicati) entro il termine TASSATIVO del terzo giorno successivo alla fine della prestazione.

Più precisamente, la prestazione può essere revocata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla fine
della prestazione. Non è possibile revocare le singole giornate in quanto l’orario di lavoro indicato non è collocabile all’interno di una singola giornata.

Es. numero 1- prestazione inserita per i giorni 6/7/8 settembre 2017 per un totale di 15 ore lavorative. L’utilizzatore può revocare la prestazione di tutti e tre i giorni 6/7/8 settembre fino alle 23:59 dell’11 settembre.

La dichiarazione con cui l’utilizzatore comunica all’Inps l’avvenuta prestazione nel caso del Libretto Famiglia è successiva rispetto alla prestazione e deve essere inserita in procedura entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione.

Il fatto che la prestazione sia successiva e venga inserita solo successivamente all’effettivo svolgimento non ha reso necessario prevedere a livello normativo un regime di revoca, come invece avviene del contratto di prestazione occasionale, dove la dichiarazione è preventiva e può accadere che una prestazione programmata e calendarizzata poi effettivamente non abbia luogo e debba pertanto essere revocata (termini di legge).

Tutte le prestazioni inserite entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione vengono pagate al lavoratore entro il 15 del mese.

Tutte le prestazioni che, per dimenticanza, vengono inserite oltre il giorno 3 del mese, vengono retribuite il mese successivo.

Attività facoltative del prestatore

Il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può sempre confermare la prestazione eseguita (è una facoltà, non un obbligo), in analogia con una c.d. timbratura di uscita dal luogo di lavoro, e in tal caso l’utilizzatore non potrà revocare la prestazione.

Inoltre il prestatore, nell’arco di tempo di tre giorni dalla data della prestazione, può confermare la prestazione eseguita anche dopo la revoca da parte dell’utilizzatore, se la prestazione si è realmente svolta.

Nuovo Voucher Baby Sitter

Potete poi leggere anche l’articolo correlato relativo al nuovo bonus dei Voucher per le baby sitter  che consiste in una agevolazione per il lavoro delle madri che rinunciano al congedo parentale. Per approfondimenti leggete la circolare INPS 3/2/2010, n. 17 in cui troverete molti chiarimenti su questo interessante strumento.

Abrogazione Voucher: da quando

Dal 17 marzo 2017 non sarà più possibile utilizzare i voucher (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 2017 – Legge di conversione n. 49/2017 del decreto legge n. 25/2017).

Altre novità, sconti ed agevolazioni dal nuovo welfare aziendale 2017

Riferimenti normativi del Job Act 2016

Decreti Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, numeri 148, 149, 150 e 151

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