TFR in azienda o nel Fondo Previdenza Complementare: Guida alla destinazione della pensione

La destinazione dei contributi previdenziali per la pensione e del TFR (trattamento di fine rapporto) lascia da sempre aperte molte domande e fornisce poche risposte ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, nonché ai lavoratori autonomi, che spesso chiedono una guida che gli dia qualche consiglio per sapere quale scelta effettuare, quale sia la convenienza a lasciare il TFR in azienda o destinarlo a forme di previdenza complementare.

TFR investito in fondi pensione complementari

In questo articolo ci dedichiamo alla valutazione sulla convenienza ad investire il TFR nella previdenza complementare mentre ho scritto altri articoli per approfondire il discorso relativo alla richiesta di versamento del TFR in busta paga come concesso dal 2015 in poi in via sperimentale per tre anni. Nei precedenti articoli abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali connesse agli investimenti in forme di previdenza complementare come fondi chiusi e fondi aperti e abbiamo anche introdotto una guida fiscale alla pensione con le principali novità introdotte dalla nuova manovra economica.

Pensiamo anche che già il fatto di essere in grado di poter accantonare dei contributi previdenziali ci mette in condizione di poter formare il nostro fondo pensione con una guida fiscale, e non è cosa da poco se si pensa alle altre tipologie di previdenza complementare variabili da contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, ecc. che ne prevedono il versamento a carico del datore di lavoro.

Cosa si può fare

Per la destinazione del TFR in genere si privilegiano eventuali fondi di previdenza complementare eventualmente appartenenti ai rispettivi contratti collettivi di lavori che spesso prevedono forme di investimento privilegiate e piani di accumulo agevolati e spesso è lo stesso datore di lavoro che partecipa alla formazione del fondo previdenziale attraverso il riconoscimento di punti percentuali di contribuzione a favore del dipendente (esempio se io verso il TFR al fondo di previdenza complementare XY io ti riconoscerò un 2% in più rispetto alla tua quota di TFR che intendi destinare al fondo. (la cosiddetta contribuzione datoriale che spinge il lavoratore dipendente ad innalzare la quota da destinare al fondo di previdenza per avere la maggiore contribuzione bonus da parte del proprio datore di lavoro). I fondi di previdenza complementare solitamente indicano una linea garantita di investimento e anche linee con diversi profili di rischio. In genere sul lungo periodo si predilige un investimento bilanciato di tipo azionario, ma alla luce della nuova crisi economica le logiche potrebbero variare.

TFR in azienda convenienza?

L’alternativa a questo sarebbe la tradizione destinazione e mantenimento del TFR in azienda che prevede come sappiamo la rivalutazione del dello 0,75% del tasso di inflazione Istat+ 1,5%. La prima scelta presenta un vantaggio fiscale connesso alla detraibilità dei contributi versati con le modalità descritte nell’articolo dedicato all’investimento dei contributi nel fondo di previdenza completare. Lo svantaggio invece consiste nel fatto che questo investimento resta bloccato fino alla maturazione del diritto alla pensione in quanto a differenza del TFR aziendale, questo non potrà essere liquidato per esempio in occasione dell’interruzione del rapporto di lavoro come nel caso di cambiamento del datore di lavoro.

Vi ricordiamo che in assenza di esplicita comunicazione da parte del dipendente la destinazione del TFR si presume fatta al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo aziendale.

Certo che nessuno ci darà mai la certezza che l’investimento nel fondo di previdenza complementare sia superiore a quello della rivalutazione Istat del 75% + 1,5% tuttavia sarebbe ragionevole pensarlo dal momento che il fondo di previdenza vive grazie a questo e non superare quella soglia significa che bisogna cambiare gestore del Fondo.

Cosa conviene fare

Il TFR a forme di previdenza complementare

Inutile dire che il legislatore fiscale agevola il trattamento fiscale dei contributi a forme di previdenza complementare in quanto le prestazioni pensionistiche che saranno corrisposte in forma previdenziale sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (e non di acconto) nella misura del 15% con un ulteriore agevolazione fiscale che si raggiunge solo dopo il quindicesimo anno di contributi consistente in una riduzione di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione con un limite massimo del 6%. Per cui se volessimo fare un esempio, un lavoratore al trentesimo anno di partecipazione avrebbe una tassazione sul TFR pari al solo 9% ossia 15% meno 6% massimo.

La destinazione del fondo pensione ad un fondo di previdenza complementare consente di godere del beneficio fiscali per derivante dalla deducibilità fiscale dal reddito imponibile fino al limite annuo dei 5.164,57 annui. Questo si traduce in un risparmio effettivo che va dal 203% di questi 5 mila euro fino al massimo del 43% a seconda dello scaglia in cui vi situate.

Inoltre a questo si aggiunge anche la detassazione della plusvalenza – se la realizzano – o sui rendimenti garantiti. L’aliquota attuale per la tassazione dei rendimenti è pari al 20 per cento rispetto al 25 per cento applicato alle altre rendite finanziarie escluse le cedole di stato che hanno sempre una tassazione inferiore.

Inoltre viene prevista una tassazione ancora più agevolata attraverso una imposta sostitutiva del 15 per cento che scende, un volta superato il quindicesimo anno dello 0,30 per ogni anno fino a a scendere ad un limite del 9%….questo sempre che il fondo vada in positivo. Ragionevole pensare perché la statistica attendibile degli ultimi 100 anni ce lo dice che il sistema tende per sua natura alla crescita perché produce ricchezza di continua o almeno la genera più di quanto sia distrutta.

Tuttavia non è tutto oro quel che luccica in quanto nel fondo pensione vi state anno accollando un rischio che molto probabilmente l’intermediario non vi paleserà in modo giusto ma se è bravo ed onesto vi fornirà alcuni elementi indispensabili che sono:

  • un prospetto contenente tutti i costi e le commissioni si tutta la durata del fondo
  • il track record delle performance del fondo fino alla data di sottoscrizione

Occhio anche perchè se è un fondo relativamente giovane negli ultimi 10 anni il tasso media di crescita e di rendimenti, dopo la crisi, è stato abbastanza favorevole. A me comunque preme sottolineare che voi abbiate consapevolezza di quello che vi stanno proponendo rispetto alle vostre esigenze manifeste e che sappiate che in un fondo c’è sempre del rischio, sempre.

Il TFR accumulato in azienda

Invece corrisposto al momento di cessazione del rapporto del lavoro o in occasione di anticipi viene tassato secondo gli scaglioni di reddito Irpef per cui partendo da un minimo del 23% e via via maggiore per livelli di reddito più alti e la cui tassazione viene calcolata definitivamente in fase di erogazione considerando l’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR ed il cui calcolo viene effettuato dall’agenzia delle entrate.
Vi consiglio come sempre di leggere anche gli articoli inseriti nelle categorie a tema dedicati alle pensioni nonché nelle parole evidenziate che rimandano ad altri articoli attinenti.

Anticipazione TFR e Liquidazione: potete trovare la guida ai casi in cui è possibile richiedere l’anticipazione sul TFR o liquidazione ed il regime di tassazione fiscale applicato alle diverse fattispecie in modo da farvi un’idea di quanto vi rimarrebbe in tasca da spendere.

Attuale regime di tassazione fiscale e novità dal 2015

Si possono dedurre dal  reddito complessivo Irpef per un importo non superiore ad euro 5.164,57 calcolato sui  contributi versati dal lavoratore e dal datore (anche per i familiari  carico) di lavoro o committente sia versati volontariamente sia dovuti sulla base del contratto di lavoro o accordi collettivi, anche aziendali. Lo stesso beneficio fiscale è concesso  anche per quelli versati oltre l’età pensionabile versati alle forme pensionistiche complementari a condizione che alla data del pensionamento vi sia almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare). I contributi che non possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile Irpef perché non capiente non saranno tassati  tassati al momento della liquidazione della prestazione.

Se versate al di sopra di questi limiti i versamenti eccedenti dovranno essere comunicate al fondo pensione entro il successivo 31 dicembre in maniera tale da essere poi esentati dalla tassazione al momento dell’erogazione finale.

La tassazione del rendimento finale derivante dalla previdenza integrativa è pari all’11% mentre le prestazioni finali erogate sia sotto forma di rendite periodica sia sotto forma di prestazione di capitale saranno tassati alla fonte mediante trattenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Lo stesso vale anche qualora decidiate di versarli per i vostri figli anche se vi consiglio in questo caso di stipulare anche una polizza caso morte o inabilità al lavoro per copire il rischio che tali eventi potrebbero avere per il raggiungimento della fine del piano di accumulo considerando il fatto che già dopo 8 anni è possibile prelevare con aliquote fiscali ridotte per cui non parliamo di orizzonti temporali proibitivi.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma di capitale al momento del pensionamento ma fino ad un massimo del 50% del loro ammontare spettante mentre la restante parte deve essere corrisposta sotto forma di rendita. La tassazione si applica sulla parte decurtata della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e dei redditi di capitale derivanti dai rendimenti dell’ammontare della posizione individuale maturata lett. g-quinquies del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR.

Al momento della corresponsione anche qui si applica una ritenuta a titolo di imposta sulla parte imponibile con l’aliquota del 15 per cento. L’aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La quota parte della prestazione di capitale o di rendita corrispondente ai contributi on dedotti non sarà nemmeno tassata.

Attenzione: ai fini del calcolo del limite di 5.164,57 euro previsto come massima quota deducibile dovrete considerare sia i contributi versati alle forme pensionistiche individuali sia a quelle collettive per cui dovrete sommare sia quelle accantonate dal datore di lavoro ai fondi per il trattamento di fine rapporto TFR e ai fondi di previdenza.

Indicazione nel modello 730

I contrubuti versati nell’anno andranno indicati nel rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione fiscale non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

MI raccomando sempre di fare riferimento alle descrizione delle righe da prendere in considerazione, la cui numerazione, di anno in anno potrebbe subire delle leggere modifiche. Le descrizioni tuttavia difficilmente subiscono delle variazioni.

Dipendenti Pubblici e contributi versati in fondi di previdenza complementare

Nel caso di contributi versati da lavoratori dipendenti pubblici in fondi di previdenza complementare il regime di tassazione è leggermente differente in quanto è previsto un limite massimo di contributi da portare in deduzione fiscale dal reddito imponibile IRPEF pari al 12% del reddito complessivo del dipendente pubblico. Per reddito complessivo si intende non solo quello derivante dal lavoro come dipendente pubblico ma anche eventuali altre fonti di reddito (da locazione, di capitale, etc). Ulteriore limite consiste nel fatto che l deduzione non può essere maggiore del doppio della quota del TFR versata al fondo. Inoltre è previsto anche il limite di deduzione fiscale, espresso in valore assoluto, pari a euro 5.164,57.

Indicazione nel 730

Questa tipologia di contributi deve essere riportata nel Rigo E31 – Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici: il rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.

Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2017 è indicato il codice 4, i dati da indicare nel rigo sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2017. In particolare dovrete riportare:

  • in colonna 1 l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione
  • in colonna 2 l’importo indicato nel punto 414 della Certificazione Unica;
  • in colonna 3 l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall’imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2017.

Lavoratori di prima occupazione

Se già sapete quali sono i requisiti per essere considerati lavoratori dipendenti di prima occupazione e state versando contributi in forme di previdenza complementare dovete sapere che la deduzione subisce un trattamento di favore. Per i  primi 5 anni di adesione vale il limite dei 5.164,57 euro ma dal 6° anno in poi è consentito per i successivi 20 anni la deduzione pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l’anno. Se sommiamo questo importo ai 5.164,57 euro avremo che il limite massimo di contributi deducibili dal 6 anno in poi è pari a 7.746,86 euro

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/esempio-tassazione-contributi-fondi-previdenza-integrativa-complementare/37460/

E se investiste in fondi pensioni esteri?

Vi segnalo l’articolo dedicato ad approfondire i temi della tassazione dei fondi pensioni esteri e su come ridurre le tasse da pagare.

Riscatto degli anni di laurea

Con la Legge di Bilancio per il 2019 diviene un passaggio obbligato ripensare la propria strategia della previdenza complementare in quanto oltre i vantaggi offerti da questa viene prevista la possibilità di riscattare gli anni di laurea ad un costo contenuto. L’agevolazione consiste nel pagamento di 5.184 euro per ciascun anno riscattabile e la somma potrà essere rateizzata e dedotta fiscalmente ai fini IRPEF al pari del costo per il fondo pensione.

Dal putto di vista fiscale non vi sono impatti iniziali ma in futuro avremmo due scenari:

  • da un parte il rendimento del fondo pensione sarà tassato con una aliquota del 9% età mentre la pensione sconterà gli scaglia di reddito irpef
  • il riscatto vi farà guadagnare tempo e anticiperò la vostra pensione il che rende la soluzione molto attraente

http://www.tasse-fisco.com/tassazione-rendite/tassazione-fondo-pensione-estero-doppia-imposizione-credito-evitare-fiscale/29198/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/anticipo-tfr-liquidazione-trattamento-fiscale/16159/

http://www.tasse-fisco.com/lavoro/fondi-pensione/guida-fiscale-contributi-inpdap/148/

 

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/deduzione-fondi-pensioni-complementare-chiusi-negoziali-deduzione-730-calcolo-indicazione-convenienza/37623/

2 Commenti

  1. Edoardo, concordo pienamente, hanno creato un gigantesco caos se poi parliamo dei fondi pensione, cose da pazzi!!!
    Comunque ti posso dire con certezza che il TFR non si può dedurre (in quanto versamento obbligatorio, che sembra una contraddizione ma è cosìì)
    Idem se lo fai versare a un fondo pensione negoziale (del tuo contratto collettivo), aperto (banche) o a un PIP (azienda assicuratrice).

  2. Salve, purtroppo, ancora una volta, non riesco a capire il gergo usato. Sarà che sono solo un tecnico e non un commercialista. Comunque sia non si capisce bene cosa convenga fare del TFR, non sarebbe stata più chiara una semplice tabella e via? Se questo voleva essere n articolo di divulgazione credo che ci si debba sforzare di renderlo quanto più breve e chiaro possibile, no?
    Se io lascio il TFR in azienda e questa si appoggia all’INPS, posso detrarre dal 730 l’importo, non si capisce.
    Saluti.

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