Mutuo cointestato? le fatture non devono essere cointestate

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Pallottoliere - Calcolatrici manualeNel caso di contitolarità del mutuo contratto con le banche e gli istituti di credito per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa (MUTUO COINTESTATO) è possibile chiarire che le spese sostenute dai coniugi rientrano nell’ambito delle disposizioni agevolative indipendentemente dall’intestazione delle fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dai fornitori e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute.

Le detrazioni fiscali degli interessi sul mutuo

In virtù di tali agevolazioni fiscali concesse per la detrazione fiscale sugli interessi del mutuo quindi sarà comunque possibile per entrambi i coniugi procedere alla detrazione degli interessi passivi pagati limitatamente ad una quota per ciascun anno di imposta e nei limiti stabiliti dal Testo Unico delle Imposte sui redditi, tanto più se le spese sostenute sono pagate da conti correnti che risultano intestati ad entrambi i coniugi.

Vi ricordo sempre il rispetto dei requisiti che in estrema sintesi possiamo ricondurre al rispetto della duplice condizione che vede il sottoscrittore del mutuo essere anche intestatario dell’immobile o almeno il nudo proprietario e come diviene fondamantale anche trasferire la residenza o meglio, la dimora abituale (perchè il requisito anagrafico se non accompagnato dal possesso di fatto non conta in ipotesi di accertamento fiscale) entro un anno dalla stipula. Potete però approfondire le diverse fattispecie non solo leggendo la guida sopra evidenziata nelle parole in celeste ma anche l’articolo dedicato alle domande e risposte sulla detrazione fiscale degli interessi sul mutuo.

La norma non va così a fondo

Seppur la norma nulla dice rispetto alle precise modalità pratiche da adottare che possono essere diverse, sarebbe auspicabile produrre tutti gli elementi a sostegno della destinazione delle spese all’interno del medesimo nucleo familiare.

Resta fermo che se il mutuo è cointestato e sono entrambi proprietari la detrazione spetta limitatamente alla propria quota parte di interessi pagati nell’anno pggetto della dichiarazione dei redditi.

Vi ricordo sempre la guida alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e anche le altre fattispecie che possono dar luogo ad un risparmio sulle imposte Irpef per via delle detrazioni.

Mutuo cointestato e nuda proprietà

Potete approfondire la lettura anche con il nuovo articolo dedicato alla detrazione fiscale interessi del mutuo cointestato o in caso di nuda proprietà o in ipotesi di accollo.

Coniuge a carico

Vi segnalo inoltre che per la detrazione è necessario comunque soddisfare la duplice condizione tra i coniugi ossia che entrambi (anche se con parti /proporzioni diverse devono essere intestatari del mutuo e dell’abitazione. Il coniuge titolare del mutuo può portare in detrazione gli interessi passivi soltanto se l’acquisto avviene in comproprietà anche differente con l’altro coniuge anche se l’altro coniuge è fiscalmente a carico dell’altro. Non è considerato a carico il fidanzato, ragazzo o ragazza anche se convivente. Vi segnalo a proposito l’articolo con la definizione di familiare fiscalmente a carico .

Chiarimenti dall’agenzia delle entrate sulla cointestazione del mutuo e la detrazione fiscale

Domanda: nel quesito 2.8 della circolare del 26 gennaio 2001 viene detto che in caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi il tetto massimo di sette milioni di lire su cui è possibile calcolare la detrazione deve essere inteso complessivamente o riferito a ciascun cointestatario?

Risposta dell’agenzia delle entrate
In merito all’ammontare degli interessi su cui calcolare la detrazione d’imposta del 19 per cento, la norma prevede, per i contratti stipulati dall’anno 1993, l’importo massimo di lire 7 milioni da ripartire
tra gli intestatari del contratto stesso. A tale previsione non è stata apportata alcuna modifica dalla Finanziaria per l’anno 2001, per cui rimangono valide le interpretazioni già fornite da codesto Ministero in particolare con la circolare n. 108/E del 3 maggio 1996.

Decesso o morte di uno dei due intestatari del mutuo

In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale ci si chiede se senza accollo è possibile detrarsi gli interessi anche del de cuius in quanto la norma dice che in caso di più intestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.

Ci viene in soccorso la circolare n. 122 del 1999  dell’agenzia delle entrate in cui si chiarisce che “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi è possibile che legittimamente il reddito dell’unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione”. La detrazione inoltre può essere riconosciuta agli eredi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca.

L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo.

Detto accordo ha la finalità di documentare, ai fini fiscali, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.

Rifiuto o ritardi della banca alla richiesta di Surroga: cosa fare

La detrazione sul mutuo per la casa dei figli

Altro caso frequente riguarda la detrazione degli interessi sul mutuo della casa per i figli

Se avete bisogno di maggiori approfondimenti potete provare a scrivere all’indirizzo di posta elettronica che vedete in home page, cioè info@tasse-fisco.com.

3 Commenti

  1. Buongiorno io e il mio convivente abbiamo preso casa il mutuo e contestato ma io non lavorando non prendo gli interessi passivi, è possibile intestare tutto il mutuo al mio convivente?
    Un attesa di risposte. Distinti saluti.

  2. Buongiorno,
    io e mio marito (sposati in regime di comunione dei beni) abbiamo acquistato insieme un immobile e acceso un mutuo cointestato per la ristrutturazione (sarà la nostra prima casa). Attualmente abbiamo conti correnti separati e per questioni organizzative (io sono lavoratrice dipendente e mio marito libero professionista) preferiremmo non aprire un nuovo conto cointestato ma addebitare le fatture per la ristrutturazione e le rate del mutuo solo sul mio conto.
    A questo punto se tutti i pagamenti verranno fatti dal mio conto, dovrò richiedere solo io le detrazioni (per ristrutturazione e mutuo) o dovremo richiederle ciascuno al 50% presentando però la stessa documentazione?
    Grazie!

  3. […] Mutuo per l’acquisto della casa del figlio […]

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