Il testo definitivo della nuova legge di bilancio 2021 introduce alcune novità in merito al BONUS BABY SITTER.
La prima e più importante è che viene prorogato fino al 28 febbraio 2021. Così come descritto nel messaggio 13 gennaio 2021, n. 101 il bonus baby-sitting potrà essere richiesta con il servizio online entro il 28 febbraio 2021.
Tuttavia in calce a questo articolo le novità e la proroga del bonus Baby Sitter prevista per il 2021 al fine di far fronte al protrarsi dell’emergenza epidemiologica.
Si ricorda che, in caso di accoglimento della domanda, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono prima registrarsi al servizio. L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, tramite Libretto Famiglia.
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
Novità 2020
Il Decreto Cura Italia 2020 ha introdotto un nuovo Bonus baby sitter per far fronte all’emergenza sanitaria derivante dal Corona Virus Covid 19 che si sostanzia nella possibilità per i lavoratori del settore privato, di parte di quelli pubblici nonché i lavoratori autonomi di richiedere un contributo economico per l’assistenza e la sorveglianza dei minori e per i servizi di baby sitting derivante dalla chiusura delle scuole e degli asili nido.
Vediamo come funziona il nuovo bonus baby sitter 2020, chi può richiederlo, quanto vale e come si presenta la domanda per la richiesta di pagamento
Chiarisco perchè molti furbetti lo chiedono che il bonus baby sitter è alternativo al congedo parentale 2020 per cui le agevolazioni non sono cumulabili.
Novità 2020 riguardanti il Bonus Baby Sitter
L’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 del Decreto Cura Italia del Governo Conte ha introdotto questa nuova misura di sostegno alle famiglie per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19 che chiameremo Bonus Baby Sitter 2020. Più in particolare è stata prevista la possibilità di beneficiare di un nuovo sostegno per la famiglie sotto forma di contributo economico +per servizi di baby sitter a seguito della chiusura degli asili e delle scuole.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha stabilito infatti che dal 5 marzo 2020 tutti i lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi posso richiedere un contributo economico se nel nucleo familiare vi sono uno o più figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori.
Un primo chiarimento che posso dare è che relativamente al fattore anagrafico il minore deve avere meno di 12 anni alla data del 5 marzo 2020 e non alla data di presentazione della domanda come chiarito anche dall’INPS.
L’INPS spiega con il messaggio n. 1281 del 20 marzo fornisce le prime importanti istruzioni per comprendere quanto vale, a chi si applica, come richiederlo pur tuttavia chiarendo che saranno oggetto di una seconda comunicazioni le tempistiche per fornire l’istruzione operativa sulle modalità di presentazione delle domande e rilascio del Bonus.
Attenzione: rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in merito all’integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni.
Quanto vale il Bonus Baby Sitter
Il beneficio si sostanzia in 600 euro ovvero fino a 1.000 euro mentre per le particolari categorie che vedete riepilogate nel seguito spetterà in misura maggiorata da 1.200 euro a 2.000 euro.
Famiglie con più Figli Minori
Se nella famiglia sono presenti più figli minori di età entro i limiti sarà possibile presentare la domanda per tutti i minori presenti, formulando una domanda per ogni figlio. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare e, dunque, nella fattispecie in esempio si potrà indicare un importo parziale per ciascun minore. L’INPS riporta un esempio di due figli minori di dodici anni e un genitore con lavoro dipendente privato. Questo indicherà nella nuova domanda che sarà presentata all’INPS 300 euro per ciascun minore. Tenuto conto che lo stesso nucleo ha percepito ad aprile la prima tranche del bonus, pari a 600 euro, resta impregiudicato il diritto a percepire esclusivamente la residua somma restante fino all’importo massimo complessivo di 1.200 euro).
Chi può richiedere l’assegno INPS Baby Sitter
L’assegno può essere richiesto dai seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti del settore privato
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- Lavoratori iscritti alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
- Lavoratori pubblici e privati che operano nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per quello che concerne i lavoratori autonomi del settore privato è consentito anche che siano iscritti ad altre forme di previdenza oppure ad alte casse previdenziali non gestite
dall’INPS come per esempio le casse professionali. Tuttavia le casse dovranno trasmettere all’INPS l’elenco dei richiedenti ed il lavoratore autonomo dovrà comunque seguire la procedura della richiesta.
Per operatori del servizio sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie si intende:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
Il Bonus per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare.
Soggetti esclusi per legge
Sono esclusi invece i lavoratori del comparto della sicurezza e difesa soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ossia i militari impiegati in queste settimane.
Importante è che vi attiviate fin da subito andando nella vostra area riservata del sito dell’INPS per presentare la domanda in quanto i fondi a disposizione sono limitati per la cui la domanda sarà accolta fino ad esaurimento scorte. Sul sito ancora non è presente però la sezione dedicata.
Bonus Baby Sitter a Nonni, Zii e Familiari
Come chiarito dalla Circolare INPS n.73 del 2020 si può richiedere il bonus baby sitter anche per prestazioni svolte da familiari, parenti, zii e nonni dei minori di età purchè non siano conviventi.
Circolare Inps numero 73 del 17-06-2020
Circolare INPS numero 44 del 24-03-2020
Requisito ulteriore da soddisfare
Il contributo spetta a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa come per esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
Famiglie con più figli
Nell’ipotesi in cui vi siano più figli di minore età il bonus è sempre lo stesso pur tuttavia rilevando che non tutte le baby sitter richiedono la stessa tariffa in caso di più figli anche se è una quota assolutamente residuale. In altre parole il limite di 600 euro o di mille euro si applica all’intero nucleo familiare che presenta la domanda indipendentemente dai componenti dello stesso.
Domanda e chiarimento: Genitori Separati o divorziati
Nel caso delle famiglie con genitori separati o divorziati che, laddove non facenti parte dello stesso nucleo familiare dovranno lasciare spazio al genitore affidatario del minore.
convive con il minore.
Controlli sulla veridicità delle attestazioni
Saranno condotte delle verifiche a posteriori sulla veridicità delle attestazioni riportate nei moduli di domanda come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per esempio, sapendo che il voucher beby sitter non è cumulabile con altre forme di ammortizzatori o strumenti di sostegno del reddito, non vi venisse in mente di richiederlo qualora nel medesimo nucleo familiare vi sia l’altro genitore che già fruisce i uno di di questi trattamento come NASPI, CIGO, indennità di vario genere.
Come richiedere il Bonus Baby Sitter 2020
Prima di tutto vi consiglio di accedere all’home page del sito dell’INPS con le vostre credenziali di accesso all’area riservata. Potrete poi andare al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”; IN azzurro cliccate per accedere direttamente al servizio per la domanda.
Per presentare la domanda per il Bonus Baby Sitter la procedura sarà quella del PIN semplificato on line per evitare le file agli sportelli e contenere gli assembramenti.
In alternativa potrete rivolgervi al CONTACT CENTER INTEGRATO – numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
In alternativa ancora potrete rivolgervi, anche se il momento non è dei più opportuni ad uno dei PATRONATI
Nel seguito vi segnalo articolo dedicato all’elenco dei Patronati in Italia
Diviene obbligatorio sia per le famiglie aprire il proprio libretto di famiglia dove saranno accreditati i bonus vaucher da spendere entro 15 giorni dalla”appropriazione” sia per i prestatori del servizio accreditarsi sul portale dell’INPS. E’ una procedura piuttosto veloce per cui non demordete e seguite i passi nel seguito.
Accredito sul portafoglio elettronico del Libretto Famiglia
Ci siamo già occupati del libretto Famiglia in un precedente articolo per comprendere come funziona e come richiederlo. Per quello che concerne il bonus baby sitter questo può essere accreditato sul portafoglio elettronico del libretto di famiglia.
Per l’accredito sul libretto famiglia ci si deve prima di tutto iscrivere alla piattaforma dedicata alle prestazioni occasionali sul sito dell’INPS.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
Una volta inserite le proprie credenziali gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi al pari d quello che si fa con colf badanti o tate o lavoratori domestici.
Coloro che richiedono il bonus dovranno procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC). In questo modo saranno accreditati sul portafoglio elettronico le somme spettanti a titolo di beneficio che potranno essere spese solo per questi servizi.
Se si scavalla questo termine i soldi sono persi, in quanto la mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
Le prestazioni lavorative inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
Le prestazioni occasionali i servizi di baby sitting sono pagate 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della
categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
Attenzione: inserire Causale Bonus Covid 19
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di
usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore
beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Quanto alle istruzioni generali per l’utilizzo del Libretto Famiglia si rinvia alla circolare n. 107 del 5 luglio 2017.
Di seguito un esempio sulle modalità di fruizione del bonus tramite Libretto Famiglia.
Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte; il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro
inserite in procedura entro il 3 di ogni mese.
Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.
Ricordate che dovete essere consapevoli delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 assumo l’impegno a comunicare tempestivamente all’Inps qualsiasi variazione della situazione sopra descritta.
Novità 2021: proroga domanda bonus baby sitter
Per far fronte alla grave emergenza epidemiologica il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. decreto Cura Italia ha previsto agli articoli 23 e 25 hanno previsto misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori.
Oltre al congedo parentale per i genitori è previsto anche il bonus per i servizi di baby-sitting da richiedere, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Viene fissato un limite di spesa complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore come sopra descritto.
Il bonus andrà utilizzato nei periodi di sospensione delle attività didattiche o DAD.
La prima scadenza fissata nel 28 febbraio viene prorogata al 30 aprile 2021 per consentire il soddisfacimento delle istanze ancora in fase di accoglimento.
Al fine di garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere al completamento dell’istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.
Fonte Normativa Bonus Baby Sitter 2020
Articoli 23 e 25 del decreto-legge Cura Italia
Libretto Famiglia ex articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020