Omessa dichiarazione dei redditi residenti Estero AIRE

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Le persone fisiche residenti all’estero iscritte o non all’AIRE possono rimediare all’omessa presentazione o dichiarazione dei redditi prodotti all’estero e qui vediamo come e quando farlo e quanto costa.

Come chiarito nella nuova guida dell’agenzia delle entrate sugli italiani all’estero i cittadini italiani che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti all’estero perdono il diritto alla detrazione delle imposte eventualmente pagate all’estero rimanendo così incisi della doppia tassazione. Questo viene disciplinato dall’articolo 165, comma 8 del Tuir – testo unico delle imposte sui redditi.

Nel momento in cui si ravvedono, pagherebbero quindi due vuole le imposte o tasse come le chiamate voi. Una volta in Italia e ancor prima immagino all’estero.

A tal proposito da diversi anni è stata introdotto una procedura di collaborazione volontaria – cosiddetta voluntary disclosure che in prativa è una mini condono fiscale per i furbetti che hanno sempre imboscato i soldi all’estero.

Si parla di condono perchè le sanzioni sono ridotte rispetto a quelle ordinarie.

In barba a tutti i principi di proporzionalità delle imposte e delle sanzioni rispetto al montante evaso e eluso in buona o mala fede o, se volgiamo essere buoni, per negligenze o ignoranza potete budini he, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’Aire e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero  se accertati.

La voluntary è stata prorogata ancora fino al 30 settembre 2017 ma potete scommetterci che verrà prorogata ancora ” per l’ultima volta”, non so quanti sono gli anni che è aperta la procedura.

Voluntary Disclosure

La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Come presentare la richiesta

Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Calcolo delle Sanzioni

Nel seguente link trovate il calcolo delle sanzioni con la voluntary disclosure

Se volte una stima indicativa di quanto andreste pagare parliamo di un range che va dal 100% al 133% del tributo omesso.

Calcolo degli interessi

Nel seguente link potete trovate il calcolo degli interessi con la voluntary Disclosure

Versamento spontaneo delle somme omesse

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria possono provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017.

E’ possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017. Per agevolare i contribuenti che intendono provvedere spontaneamente al versamento, è possibile utilizzare la procedura “software di calcolo degli importi dovuti”. L’applicazione effettua il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi e fornisce tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del modello F24 per il pagamento.

Nel modello F24 dovranno essere indicati i codici tributo istituiti per la definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e per la definizione agli inviti all’adesione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis d. lgs n. 218 del 1997, nonché il codice atto e il codice ufficio riportati nella ricevuta di corretta ricezione dell’istanza trasmessa telematicamente.

In sostanza, presentando istanza di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

La disposizione agevolativa si applica anche agli atti non ancora definiti al 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017, che ha convertito il Dl 50/2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria. Non è previsto in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

Software di compilazione (Link)

Proroga Unico 2020 sui redditi 2019

Per il calcolo delle sanzioni da ravvedimento operoso per correggere errori nel calcolo delle imposte generate da tali dichiarazioni dovrete anche considerare eventuali  proroghe concesse dal legislatore sui termini di scadenza previsti per la trasmissione telematica. A titolo di esempio per la dichiarazione dei redditi 2020 il termine della dichiarazione è stato prorogato al 10 dicembre 2020.

Vediamo quali scadenze a seguito del Decreto Ristori Quater. Le dichiarazione dei redditi IRES e IRPEF e dell’IRAP possono beneficiare della proroga al 10 dicembre 2020. La proroga avrà effetti anche ai fini del calcolo di eventuali ravvedimenti operosi che dovranno tarare il computo dei giorni e delle sanzioni da queste nuove scadenze.

Possono beneficiare della proroga tutti i contribuenti indistintamente sia titolari di partita IVA e sia privati cittadini senza.

Questo implica anche che il calcolo del termine dei 90 giorni per coloro che si scordano di trasmettere la dichiarazione scatterà da tale data. Questo si traduce nel fatto che la dichiarazione dei redditi 2020 si considera omessa per quest’anno superato il termine del 10 marzo 2021, ossia 90 giorni dal 10 dicembre 2020.

Riferimenti normativi e di prassi

Testo unico delle imposte sui redditi – Dpr 917/1986 – art. 2 (soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) e art. 165 (credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero)

Legge 470/1988 (legge istitutiva dell’A.I.R.E.) Dpr 323/1989 (regolamentazione Aire)

Dl 50/2017 – convertito dalla legge 96/2017 – art. 1 ter (modifiche alla disciplina della voluntary disclosure)

Dpr 322/1998 – art. 2, comma 8 (presentazione della dichiarazione integrativa)

Presentazione Voluntary in Power Point

http://www.tasse-fisco.com/international-taxation/elenco-convenzioni-contro-doppie-imposizioni-fiscali-vigenti/36334/

1 commento

  1. Salve,
    io non sono iscritto AIRE e ho un lavoro dipendente in Germania da ottobre 2015 nella quale ho regolarmente dichiarato i miei redditi per l’ anno 2016. Se non dovessi dichiarare in Italia il reddito 2016 prodotto all’ estero, quali sarebbero le probabilità di venire individuato dal fisco italiano considerando che il mio rientro definitivo in Italia è previsto per Febbraio 2018.
    Nel caso mi arrivassero sanzioni, quale sarebbe l’ ammontare?

    Grazie mille

    Andrea

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