Detrazione Fisioterapia: come, quando e quanto detrarre. Prescrizione medica e ricevute fiscali

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Last Updated on 28 Aprile 2023

Nel seguito vediamo quando è possibile portare in detrazione fiscale IRPEF le spese per la fisioterapia o le visite specialistiche a seguito di infortuni che richiedono l’intervento riabilitativo da parte di uno specialista o di una struttura sanitaria.

Vedremo anche come e quanto si può portare in detrazione fiscale (non deduzione dal reddito imponibile ma detrazione diretta dalle tasse che andrete a pagare a fine anno), a fronte di spese sostenute per visite e sedute di fisioterapia. La domanda nasce spontanea anche perchè la normativa è in evoluzione sia per quello che riguarda l’ambito oggettivo di applicazione (cosa e quali visite sono detraibili) ossia le tipologie di visite ammesse allo sfruttamento del beneficio fiscale sia perchè mutano anche le modalità di pagamento che la legge impone per non perdere la detrazione fiscale (deduzione).

Domanda Detrazione Fiscale Fisioterapia

La classica domanda che mi pongono è: “Dottore posso portare in detrazione fiscale IRPEF le ricevute per le prestazioni effettuate dal mio fisioterapista?”. Per provare la detrazione, in assenza di una specifica previsione normativa della tipologia di fisioterapia scelta sarà necessario verificare la riconducibilità della stessa ad una cura riabilitativa.

La prima condizione da soddisfare per qualsiasi prestazione medica è quello di sanare una patologia. Un classico esempio che spesso faccio è il rifacimento del naso che se effettuato per una questione estetica non è detraibile mentre sé è rifatto per i turbinati che devono essere corretti invece si.

La seconda condizione richiesta per la detrazione è che sia resa da personale abilitato all’effettuazione della prestazione dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Il punto di riferimento è il Decreto ministeriale 29 marzo 2001 che identifica le caratteristiche e le principali categorie di prestazioni che al tempo erano presenti, in quanto non scordiamoci che nel tempo le tecniche di cura di determinate patologie subiscono, fortunatamente una evoluzione.

Certo la cura con il pendolino magico non sarà ammessa questo sia chiaro ma il DM vi aiuta a definire quelle che possono essere annoverate o entrare per assimilazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie e soddisfare questo requisito.

La detrazione fiscale IRPEF che fa da cornice è l’articolo 15 del Tuir. Come avete ormai avuto modo di approfondire nell’articolo guida alla detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi sia che si tratti i modello 730 sia Modello Unico o modello Redditi PF la situazione non cambia.

Nel seguito sia il testo da scaricare sia il link per essere sempre aggiornati sulla versione vigente dell’articolo 15 del Tuir.

Se avete la partita Iva infatti non vi è mica preclusa la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali come persona fisica.

Fisioterapia

Tra queste rientrano anche le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, che sono pertanto ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche senza una specifica prescrizione medica.

Come chiarito dalla circolare 19 del 2012 rilasciata dall’agenzia delle entrate la detrazione spetta a patto che dalla ricevuta fiscale figuri la tipologia della prestazione resa e il corrispettivo corrisposto.

Anche questa la potete scaricare nel seguito. Si parla delle FAQ dei contribuenti tra cui figura anche questa risposta specifica fornita dall’agenzia delle entrate sull’argomento oggetto del presente articolo.

Prescrizione medica

Per questa tipologia di prestazione sanitaria non serve la prescrizione medica ai fini dello sfruttamento dell’agevolazione fiscale.

Tuttavia se avete una assicurazione medica la richiederei ugualmente ai fini della richiesta di indennizzo della spesa sostenuta. Nella circolare invero si fa riferimento ad un caso leggermente diverso ma assimilabile alla fattispecie in quanto si parla della detrazione per le spese sostenute per la frequenza di palestre

La domanda specifica è se “Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa
per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto l’attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria.
R. La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato

Se le spese sono rimborsate, la detrazione non è ammessa, salvo che il rimborso avvenga per effetto di assicurazioni non detraibili (rileva la detraibilità per legge del premio, anche se per errore non fu detratto).

Gli importi spettanti sono quindi rilevati dalle ricevute di pagamento (fatture, ricevute o scontrini parlanti) oppure si possono desumere dalla certificazione unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro, qualora il contribuente chieda a quest’ultimo di tenerne conto nel calcolo dell’imposta risultante dalle operazioni di conguaglio di fine anno. In dichiarazione vanno infatti indicati anche gli importi delle spese sanitarie indicate nella sezione «Oneri detraibili» (punti da 341 a 352) della CU con il codice 1.

Se l’importo totale è superiore a 15.493,71 euro, è possibile detrarre quattro quote annuali costanti, ma la scelta è irreversibile.

Spese mediche generiche

Per l’acquisto di medicinali va fatta attenzione alla descrizione riportata sul documento commerciale o scontrino: i prodotti fitoterapici rientrano nella detrazione, ad esempio, solo se sono qualificati nel documento con la natura di “medicinali”.

Se il medicinale è acquistato all’estero, va prodotta idonea documentazione che indichi natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Detraibili pure l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, per i quali occorre documentare che il prodotto abbia la marcatura CE.

Gli esempi più comuni sono le lenti e relativa montatura, gli apparecchi acustici, per aerosol, lenti a contatto e relativa soluzione e prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, tutori e stampelle, materassi ortopedici e antidecubito).

Le mascherine protettive sono detraibili solo se sono classificate, in base alla tipologia, quali dispositivi medici dai provvedimenti del ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura Ce (che comprende anche la conformità alla normativa europea ovvero alle norme europee).

Tra le prestazioni sanitarie rientrano quelle rese da medici generici, comprese visite e cure di medicina omeopatica, nonché i certificati per uso sportivo, per rilascio o rinnovo della patente, e per pratiche assicurative e legali. Ammessa inoltre la detrazione per esami e diagnostica di laboratorio, radiografie, Tac, ecografie, endoscopie, elettrocardiogramma, risonanze e simili.

Spese specialistiche e chirurgiche

La casistica è assai articolata, e comprende le prestazioni rese da medici specialisti, indagini di diagnosi prenatale (compresa amniocentesi e villocentesi), inseminazione artificiale e crioconservazione di ovociti ed embrioni ed anestesia epidurale. Detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni del fisioterapista, dietista, igienista dentale, logopedista e podologo, purché dalla fattura risulti la qualifica professionale.

Per particolari trattamenti (mesoterapia ed ozonoterapia) è richiesta una prescrizione medica, che ne attesti la finalità terapeutica; per la chiropratica, oltre alla prescrizione, è richiesto che siano effettuate in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici, compresa la degenza ospedaliera (escludendo le maggiorazioni per servizi di confort e per ospitalità dei parenti).

Spese di assistenza specifica

Sono le spese sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni rese da personale che ha la qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza della persona, ovvero rese da educatori professionali o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale. Per i disabili sono deducibili.

Spese veterinarie

Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni del medico veterinario, per i medicinali (per i quali non è necessario conservare la prescrizione) e per analisi di laboratorio ed interventi presso cliniche veterinarie, in relazione ad animali detenuti legalmente per compagnia o per pratica sportiva.

Il limite di detrazione è, per il 2020, di 500 euro (saliranno a 550 nel 2021), cui applicare la franchigia di 129,11 euro

Testo della Circolare sopra citata

L’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la deduzione delle “spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che “le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile”, anche se non fiscalmente a carico.

La circolare n. 17 del 18 maggio 2006 ha chiarito che per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Il documento di prassi ha precisato, altresì, che, in via generale, le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in deduzione/detrazione a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricondurre nell’ambito della norma agevolativa sopra citata le spese sostenute in favore di portatori di handicap per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia finalizzate alla riabilitazione, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative, anche se consigliate da un medico, e che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, ma la loro utilità ed efficacia può essere valutata soltanto soggettivamente.

In assenza di una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attività e i soggetti competenti ad esercitarle, si ritiene che le prestazioni di ippoterapia e musicoterapia, possano essere ammesse alla deduzione in esame qualora: un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap;

siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc…), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato presso cui è eseguita l’ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Tale ultima condizione, per le fatture eventualmente già emesse nell’anno 2011, potrà essere certificata anche mediante una specifica attestazione del centro specializzato apposta su dette fatture

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