L’acquisto e l’utilizzo di telecamere può portare a delle violazioni della privacy per questo ci chiediamo in questo articolo come funziona la videosorveglianza nelle aree comuni condominiali e come evitare problemi con la legge o contestazioni da parte di privati o degli altri condomini.
Sappiamo che l’ordinamento pone enfasi sul rispetto del diritto alla propria privacy e questo diritto non trova un restringimento nel caso dei condomini.
Ma cosa posso riprendere e cosa è vietato riprendere con delle telecamere
In linea generale la norma prevede che non possono essere fatte riprese tra privati se non con l’autorizzazione scritta da parte degli interessati per non ledere il diritto alla privacy. La privacy è disciplinata dal Dlgs n.196/2003 compreso anche il diritto dei soggetti ripresi.
E’ Possibile riprendere i condomini?
In linea di massima no. Nel senso che non potete riprendere la finestra di un condomino a tutto schermo tipo stalker, se non con il consenso scritto da parte del proprietario o dei soggetti ripresi.
Tuttavia non sempre è così e vediamo perchè
Spesso oramai acquistiamo telecamere di videosorveglianza, antifurti con telecamere o anche viecamere per sorvegliara l’abitazione per poi comprendere che può essere utile anche a sorvegliare baby sitter, idraulico, giardiniere o altri che per impossibilità di falro personalmente ci affidiamo alla tecnologia.
Sono magari anche solo telecamere che, posizionate all’interno dell’abitazione, riprendono anche finestre di altri condomini o anche aree comuni. Seppur quindi dirette a evitare furti o intrusioni da parte di ladri talvolta qualcuno le utilizza anche per controllare il comportamento di altri condomini.
Il limite infatti è disciplinato dall’articolo 615-bis del codice Penale dedicato alle cosiddette “Interferenze illecite”. Secondo tale articolo “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa (articoli 120 e 336 codice procedura penale); tuttavia si procede d’ufficio (articolo 50 codice procedura penale) e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale (articolo 357 codice procedura penale) o da un incaricato di un pubblico servizio (articolo 358 codice procedura penale), con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”
Le riprese delle aree comuni sono da sempre terreno dibattuto tra dottrina e giurisprudenza proprio perchè, come si sa, nel condominio si adottano spesso comportamenti non solo contrari al regolamento condominiale ma talvolta anche al buon costume, al decoro e forse anche in violazione dei più basilari principi di buona educazione o senso civico.
Sentenze Cassazione Riprese Aree Comuni Condominiali
Una recente sentenza della Corte di Cassazione – sentenza n. 30191/2021 – ha sancito che è consentita la ripresa delle parti comuni condominiali purchè finalizzata all’accertamento di reati. In questo caso gli ermellini non individuano un comportamento lesivo della privacy ossia non rappresentano una interferenza illecita nella vita privata dei condòmini
Il motivo risiede nel fatto che la videosorveglianza della propria abitazione che punta però anche su aree condominiali, installate quindi dentro casa non lede la privacy degli altri condomini.
Altro principio che viene sancito è che proprio per il fatto che queste aree sono comuni non rappresentano una sfera privato del singolo per cui le riprese non sono da considerarsi violazioni della sfera personale del singolo condomino.
Non solo….la Cassazione afferma anche che queste riprese formano prova all’interno di un giudizio anche senza il consenso delle parti interessate ai sensi dell’articolo 234 del Codice di procedura penale.
Queste quindi potranno forma prova documentale in giudizio. Secondo tale articolo infatti è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
In definitiva quindi potete tranquillamente riprendere con le vostre telecamere le aree comuni cosa che mi è capitato più volte di sentire dire che fosse vietato….in assemblee condominiali.
E’ consentito alle parti interessate però di prenderne visione o anche richiedere una copia in giudizio.
Tuttavia non configurano alcuna violazione del diritto della privacy dei soggetti e persone riprese.
Lo stesso vale con qualsiasi mezzo per effettuare la ripresa per cui non solo telecamere ma anche cellulari o smartphone o qualsiasi altro mezzo di videosorveglianza.
Per approfondimenti al caso specifico: Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza n. 30191/2021 del 02/08/2021