Tassazione dei redditi derivanti dall’affitto di terreni agricoli: Agevolazioni per IAP

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affitto terreni agricoli reddito tassazioneI redditi derivanti dallo sfruttamento del terreno e più in generale le attività agricole sono soggette ad agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore sia ai fini Irpef sia ai fini delle imposte indirette di registro nel caso di vendita. Vediamo qui come tassare il reddito derivante dall’affitto di terreni per usi agricoli ed i regimi agevolati connessi alla tipologia del soggetto che coltiva il terreno che, laddove in possesso di speciali requisiti può addirittura godere di una esenzione temporanea dall’Irpef. Vedremo anche come si effettua la compilazione dei redditi agrari nella dichiarazione dei redditi per questa tipologia di reddito fondiario,  sia nel caso in cui utilizziate il 730 sia il Modello Unico o Redditi PF.

La Legge di Bilancio 2019 introduce una nuova esenzione per alcuni IAP che rispettano i seguenti requisiti.

Novità 2020 IAP

La Manovra di Bilancio 2019 introduce l’esonero contributivo dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali IAP di età inferiore a 40 anni che risultano iscritti nella previdenza agricola tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto l’esenzione dall’Irpef per due speciali categoria di agricoltori che sono i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, semprechè esercitano una particolare attività agricola. L’Irpef sul reddito agrario è correlata alla potenzialità del terreno e alla sua produttività. Il superamento di questo livello determina, per l’agenzia delle entrate, il mutamento della tipologia e, conseguentemente della metodologia di tassazione.

La potenzialità del terreno viene espressa mediante indicatori di redditività media ordinaria ritraibile dal terreno e quindi dal cosiddetto reddito fondiario che può assumere, come detto due forme:

Non è difficile trovare nella prassi soggetti che sono proprietari di terreni ma che, non essendo realmente agricoltori o non avendo competenze per poterli sfruttare direttamente o semplicemente per esigenze di natura personale, decidono di darli in locazione a terzi affittandoli a terzi e concedendogli lo sfruttamento per usi agricoli o diversi. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un continuo ricorso alla concessione del diritto di superficie per installazione impianti fotovoltaici o eolici o più in generale per la generazione di energia.

Il reddito dominicale rappresenta “la parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole” mentre il reddito agrario rappresenta la “parte del reddito medio ordinario dei terreniimputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso”. Il primo in sintesi remunera la proprietà mentre il secondo remunera il lavoro ed il capitale eventualmente investito per lo sfruttamento del fondo.

Il reddito dominicale viene dichiarato da chi ha il diritto di proprietà o altro diritto reale come enfiteusi, usufrutto o altro, mentre quello agrario da chi ne possiede il diritto di utilizzo come per esempio l’affittuario o locatario.

Questo è importante perché, come anticipato primo il reddito agrario potrebbe essere tassato in capo non tanto al proprietario ma ad un soggetto che, acquisendone la possibilità di utilizzo, vi esercita un attività sul suolo. Attività che, in quanto produttiva di reddito viene tassata come reddito agrario e non dominicale.

In questo articolo vediamo come i proventi percepiti dal proprietario del terreno derivanti dall’affitto dei terreni  dovranno essere indicati nella propria dichiarazione dei redditi 730, modello redditi PF o Modello Unico sotto forma di reddito dominicale rivalutato.

Tassazione Terreno non locato, sfitto, ad uso proprio

In questo caso il proprietario del terreno dovrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi il reddito agrario rivalutato

Terreno su cui si paga l’IMU

Il reddito deve essere espresso proporzionalmente ai giorni di effettivo possesso. In pratica se il proprietario subentra dal primo gennaio allora il reddito deve essere dichiarato per intero altrimenti dobbiamo prendere il reddito, dividerlo per 365 e moltiplicarlo per i giorni di effettivo uso proprio. Nel caso di terreno sfitto poi sappiamo che si realizza l’effetto sostituzione tra IMU ed IRPEF secondo cui il pagamento dell’IMU rende non imponibile fiscalmente questa voce di reddito. In poche parole non pagate Irpef su questa tipologia di reddito limitatamente al periodo e alla percentuale di possesso che vi ha visto essere titolari di un terreno sfitto.

Questo vale sia nel caso si utilizzi il modello 730 pre-compilato, ordinario, redditi PF o Modello Unico PF.

Terreno esente IMU

Nel caso in cui il terreno sia esente dall’IMU per una del cause che potrete vedere nell’articolo dedicato ai casi di esenzione dall’IMU non si realizza più naturalmente l’effetto sostitutivo per cui sarà necessario calcolare il reddito imponibile Irpef. Il calcolo sarà effettuato prendendo il valore del reddito agrario e del reddito dominicale rivalutati e rapportati al numero dei giorni di effettiva “sfittanza” (desideravo troppo scriverlo, scusatemi).

La tassazione in capo al proprietario del terreno sarà pari al reddito dominicale rivalutato.

Terreno affittato o locato a terzi

La prima differenziazione l’abbiamo fatta sulla base della presenza o meno di un contratto di affitto. Nell’ipotesi in cui sia locato dobbiamo fare una ulteriore distinzione rispetto al fatto che sia locato in regime vincolistico con fissazione del canone in base agli accordi presi con le associazione di categoria e le principali rappresentanze del settore oppure se sia a canone libero di mercato.

Regime vincolistico a canone concordato

Qualora il terreno venga dato in affitto per usi agricoli in regime vincolistico il reddito imponibile Irpef sarà dato dal canone di affitto da contratto se inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato per l’80% e successivamente di un altro 30%. Qualora si trattasse di conduttori/locatari IAP – Imprenditori Agricoli Professionali la successiva rivalutazione del 30% applicabile alla generalità dei contribuenti non si applica semprechè questi siano iscritti alla previdenza agricola. Stesso trattamento per i coltivatori diretti semprechè iscritti anche questi iscritti alla previdenza agricola.

La rivalutazione dell’80% è determinata dal fatto che lo Stato deve ancora procedere alla revisione degli estimi catastali (per intenderci le rendite) per cui ha indotto una semplificazione basata su una rivalutazione forfettaria dell’80%.

Laddove però il canone di affitto annuale sia minore dell’80% della rendita catastale del terreno allora dovrà essere dichiarato il canone di affitto percepito secondo un criterio di competenza (quello previsto da contratto anche se non percepito come previsto dalla Legge n. 203/1982).

In estrema sintesi se dovessimo schematizzare il trattamento fiscale in capo al proprietario del terreno si avrebbe che qualora il canone indicato nel contratto sia inferioreall’80% del reddito dominicale rivalutato di un altro 30% si prenderebbe il minore ossia il canone da contratto. Se il canone fosse maggiore allora prenderemo il reddito dominicale rivalutato dell’80% e poi del 30%. Per gli IAP e i CD non opera questa ulteriore rivalutazione.

Esempio

Se prendiamo per esempio un terreno con reddito dominicale pari a 100 euro e reddito agrario pari a 50 euro  dato in affitto per 200 euro all’anno la tassazione sarà pari al minore tra 100 x 180% x 130% = 234 e 200.  Il proprietario invece indicherà nella propria dichiarazione dei redditi 200 perchè minore. Infine il reddito agrario sarà tassato in capo al conduttore del terreno.

Affitto con canone a mercato

In questo caso invece non si farà il confronto con il canone concordato ma si prenderà direttamente la determinazione, per così dire catastale del reddito dominicale. Il reddito imponibile sarà pari al reddito dominicale rivalutato dell’80% e successivamente del 30% a meno di condizioni agevolative rispetto alla natura del conduttore (CD e IAP).

Affitto per usi non agricoli

Qualora, invece, i terreni vengano concessi in locazione per altri usi non agricoli  come ad esempio per esposizioni commerciali o per lo svolgimento di altre attività, il canone riscosso costituirà, in capo al percipiente, un reddito diverso interamente imponibile ai fini Irpef secondo gli ordinari scaglio di reddito. Sfuggirebbe così la caratteristica agricola del terreno per questo il legislatore non consentirebbe agevolazioni circa le metodologie di tassazione. La natura del reddito rientrebbe quindi nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1 lett. e) del Tuir e sconterebbe la maggiore tassazione per scaglioni che vedete nel seguito.

Scaglioni di reddito Irpef Aliquota Irpef (%) Imposta da pagare Irpef
fino a euro 15.000,00 23 23% sull’intero importo
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 27 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 38 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 41 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00
oltre a euro 75.000,00 43 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00

Logico che il proprietario avrà più interesse ad affittare il terreno per usi agricoli piuttosto che per latri fini. Per attività agricole e connesse. Dietro le attività agricole connesse naturalmente si è aperto un mondo in questi anni fatto di impianto di produzione di energia eolica e fotovoltaica di cui abbiamo ampiamente parlato in altri articoli di approfondimento.

Tassazione agevolata per l’affitto ai giovani imprenditori agricoli professionali

Regime agevolato per l’affitto a giovani imprenditori agricoli IAP

Nel caso in cui gli affittuari del terreno agricolo siano coltivatori diretti CD o imprenditori agricoli professionali IAP oppure si impegnino ad acquisire tale qualifica del contratto di affitto e sempre che la durata del contratto sia  almeno pari a cinque anni si potrà godere un regime agevolato di tassazione del reddito ai fini Irpef che spieghiamo qui di seguito.

Per l’affittuario del terreno il reddito dichiarato agrario rivalutato sarà indicato in dichiarazione senza operare l’ulteriore rivalutazione del 30% introdotta nel 2016 per la generalità dei contribuenti.

Inoltre la Legge n. 441 del 1998 agli articoli 14 e 15, così come modificato dalla finanziaria del 2012 ha introdotto una forma di agevolazione aggiuntiva per i giovani agricoltori. Nella sostanza coloro che affittano con un contratto di durata almeno quinquennale, il terreno per usi agricoli a persone con meno di 40 anni che siano coltivatori diretti CD o imprenditori agricoli professionali IAP iscritti alla gestione previdenziale agricola non rivaluteranno, come visto sopra, il reddito dominicale dell’80% e del reddito agrario del 70%.

Registrazione del contratto di affitto di terreni per usi agricoli

Registrazione del contratto

Ai fini degli adempimenti obbligatori nel caso di affitto di terreno per uso agricolo questo sarà sempre soggetto alla registrazione del contratto anche se nel caso di locazioni brevi complessivamente di durata inferiore 30 giorni è possibile anche procedere mediante una scrittura privata non ho dedicata a un accordo verbale.

Pagamento dell’imposta di registro dei terreni

Ai fini della registrazione del contratto di affitto di terreni sia agricoli che non il proprietario e l’inquilino sono obbligati alla registrazione e dovranno effettuare alternativamente (il pagamento dell’uno libera l’altro) di una imposta proporzionale da calcolarsi nella misura dello 0,50%.

Anche eventuali proroghe o risoluzioni anticipate del contratto per ciascun anno saranno soggetti invece ad una imposta in misura fissa pari a € 67.

Anche in questo caso è stato previsto un regime di favore agevolato per coloro anche danno in locazione ad imprenditori agricoli professionali con contratti di durata almeno pari a cinque anni ed età anagrafica inferiore ai 40 anni che consiste nella tassazione con imposta fissa di da versare solo in caso d’uso in misura fissa di € 67.

E se lo tenessi sfitto quanto mi costerebbe di tasse?

Anche il terreno tenuto sfitto spesso e volentieri genera un costo non solo fisso per via della manutenzione e degli obblighi manutentori imposti dal comune in base al luogo di ubicazione e le caratteristiche ma vi sono anche delle imposte e tasse da versare ogni anno. A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato alla tassazione dei terreni non locati o in disuso

Relazione Tra IMU e Terreni affittati

E’ importante segnalare, anche s l’argomento è oggetto di uno specifico articolo che laddove il terreno non sia affittato il pagamento dell’IMU sostituisce la tassazione che si sarebbe a titolo di reddito dominicale sul terreno. Resta ferma la tassazione del terreno sfitto come reddito agrario.
Nel caso invece di terreno affittato si tasserà con il reddito dominicale i proprietario mentre con sul reddito agricolo il conduttore del terreno. L’IMU si dovrà ugualmente pagare.

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Fonte normativa Reddito Agrario: articolo 32 commentato

Vediamo cosa di ce la legge a tal proposito e più precisamente all’articolo 32 del Tuir: Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni (rendita catastale o tariffa) imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno (limiti fissati in apposito decreto), nell’esercizio di attività agricole su di esso.
Sono considerate attività agricole:

  • a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
  • 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’art. 24

I terreni indicati nell’articolo 24 i terreni:

  • che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani
  • dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 51 (che sarebbero i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice
    nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa). quest’ultima previsioncina buttata li con una vago riferimento normativo fa parte del tema della tassazione dei redditi derivante dalla produzione di energia da fonti rinnovabili che va avanti solamente da oltre 10 anni….

Riferimenti Normativi

14 Commenti

  1. Ho dato a mia cugina, coltivatrice diretta, un terreno agricolo in comodato d’uso con contratto regolarmente registrato, oltre all’IMU cosa dovrei pagare di IRPEF?
    Grazie

  2. SE IO AFFITTO UN ETTARO DI TERRENO AGRICOLO CON UN VIGNETO DI PROSECCO PER 10 ANNI A 10.000 EURO ALL’ANNO ED IO SONO COLTIVATORE AGRICOLO. QUANTE TASSE PAGO DI AFFITTO.

  3. Se affitto un terreno per 143 giorni in un anno devo variare in denuncia, il reddito agrario, e il titolo, per affitto senza vincoli, poi altro? Non so il numero di giorni di possesso o basta così? Grazie

  4. Salve.devo affittare 2 ettari di terreno dove ci verranno Serre agricole per 20 anni.il canone stabilito e di 1 milione.mio padre e coltivatore diretto.io dipendente pubblico.vorrebbe farmi il passaggio dell azienda con contratto di affitto.la tassazione fra me e lui è diversa?? Questo canone va dichiarato sia da lui che da me sul 730?? Se si in che percentuale e tassato.grazie ma nessuno mi sa dare delucidazioni

  5. sono possessore di un terreno agricolo adiacente alla zona industriale del mio comune ,aqcuistato nel 1985 mi e stato richiesto da una ditta vicina che vorrebbe eventualmente lotizzarlo per costruire capannoni. come dovrei comportarmi perpagare meno tasse. da notare che sono coltivatorediretto. grazie della rispostA.

  6. Proventi derivanti da locazione di terreni o fabbricati. Se mi sta chiedendo quanto pagherà di imposte invece possiamo dire che sarà tassato in base agli ordinari scaglioni di reddito Irpef sulla base del provento percepito nell’anno di imposta.

  7. buonasera,
    nel caso in cui io, proprietario di terreno non coltivatore, intenda dare in affitto una parte di questo a persone che vogliono realizzare un orto familiare (ad esempio a pensionati, ecc.), come devo dichiarare i canoni annuali nel mio 730 ?

  8. Solo immobili residenziali. Se sul terreno vi è un’unità locale a destinazione abitativa sarebbe ragionevole il contrario.

  9. Vorrei sapere se anche sui contratti di affitto di terreni agricoli si può applicare la cedolare secca. Il contratto in questione sarebbe 1500.00 euro l anno e lo pagano anticipato per 10 anni. Se potessi applicare la cedolare secca mi converrebbe. Sarebbe da applicare l aliquota su 15.000,00e. E se fosse x 60.000,00 quanto sarebbe l aliquota. Grazie.

  10. Grazie mille per la segnalazione. La norma parla solo al momento della stipula per cui…

  11. Vi segnalo un possibile errore di battitura nella parte che riguarda Tassazione agevolata per l’affitto ai giovani imprenditori agricoli professionali
    nella prima riga dopo il sottotitolo è scritto “Nel caso in cui gli affittuari del terreno agricolo abbiano unità inferiore anni al momento della stipula” mentre dovrebbe fare riferimento a un età inferiore ai 40 anni al momento della stipula.
    Chiederei inoltre un chiarimento sempre sulla parte di agevolazioni per terreni in affitto a giovani, se l’affittuario supera i 40 anni prima della scadenza contratto affitto tale agevolazione decade ai 40 anni o SI CONTINUA a applicare per la durata del contratto?

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