Mancato Trasferimento residenza per Lavori Ristrutturazione non ultimati: Decadenza agevolazioni prima casa, come salvarsi

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Purtroppo tra i casi più frequenti di decadenza dalle agevolazioni prima casa troviamo il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro 18 mesi dall’acquisto di casa. Sovente capita di inserire nell’atto le dichiarazioni richieste per accedere alla tassazione agevolata del 2% in luogo del 9% per le imposte di registro sull’atto di compravendita quando ancora non sono rispettate. La legge infatti da come termine per realizzare e rispettare il trasferimento della residenza 18 mesi dal perfezionamento dell’atto di acquisto.

Ricordiamo che è sufficiente che la residenza sia posizionata anche solo nel comune ove è ubicata senza necessariamente rispettare la stessa casa come luogo di abitazione.

Talvolta è la dimenticanza perché tra l’inizio dei lavori, la casa nuova traslochi cene di amici nella casa e ci si scorda. In questo caso è inutile derivi che la tassazione agevolata p persa per via della decadenza del beneficio fiscale.

Vi ho parlato a proposito della rinuncia all’agevolazione che vi salva dall’applicazione di sanzioni che non sono pochi se considerate che parliamo spesso di qualche migliaio di euro come differenziale tra acquisto con tassazione agevolata e acquisto con tassazione ridotta.

Talvolta la colpa non è nostra ma della ditta di ristrutturazione che tarda per motivi endogeni o esogeni la consegna della casa. Come anche nel caso delle imprese di costruzioni che prima di consegnare casa devono richiedere il certificato di abitabilità e non lo riescono ad ottenere per lungaggini amministrative e burocratiche che mettono a rischio il mancato assolvimento di questo obbligo di legge che ci espone alla perdita di diverse migliaia di euro.

Proprio in questo ultimo caso infatti un contribuente aveva presentato ricorso avverso avviso di accertamento dell’agenzia delle entrate che lamentava proprio il mancato trasferimento della residenza dovuto, a detta del contribuente, a cause di forza maggiore. I contribuenti però avevano impugnato l’atto sostenendo che tale decadenza non era da ritenersi valida in quanto dipendente da cause di forza maggiore e nello specifico dal mancato completamento dei lavori di ristrutturazione necessari e il conseguente mancato rilascio, da parte dell’ente locale, del certificato di abitabilità o agibilità.

Spesso abbiamo parlato su questo blog del concetto di estraneità dell’accaduto o della buona fede che talvolta impedisce pur volendo di entrare a casa nuova.

Il legislatore tuttavia non sembra essere essere troppo digerito dal Legislatore che, anzi, conferma la sua posizione di chiusura in un’ultima sentenza della Corte di Cassazione.

Con l’Ordinanza n. 34865 del 17 novembre 2021, infatti la Corte di Cassazione ha precisato proprio che il mancato completamento nei termini dei lavori di ristrutturazione, che impedisce il trasferimento della residenza entro i termini richiesti dalla tabella allegata al Testo unco delle imposte di registro e che consente la tassazione agevolata, provoca la decadenza dal beneficio.

Il mancato trasferimento entro diciotto mesi nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con i benefici prima casa dovuto al fatto che i lavori non sono stati eseguito non è considerato una causa di forza maggiore.

Questo esempio infatti non sembra, a parere della Corte come un fatto inevitabile, imprevedibile e assolutamente non imputabile alla parte.

Ci restano quindi come cause di forza maggiore a questo punto solo le calamitò naturali o la guerra. Altri non me ne vengono in mente.

Sono molte le cause di decadenza dall’agevolazione fiscale sull’acquisto della prima casa

Scarica la Sentenza

1 commento

  1. Buonasera, posseggo un immobile nel quale vivo, a breve inizierò lavori di ristrutturazione che renderanno la casa inagibile, nel frattempo prenderò in affitto (6 mesi) un appartamento in un altro comune. In questo caso cosa dovrò fare per la residenza? Ho chiamato il comune dove andrò e mi hanno informato che non ho obbligo di trasferirla. È vero??

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