Nel caso di immobile di proprietà del marito e assegnato con sentenza alla moglie a cui è stato concesso l’affido Casa Assegnata all’ex moglie e al figlio si pone la domanda su chi debba versare l’IMU e la TASI anche nell’ipotesi di affido congiunto con quanto fattispecie che potrebbero richiedere effettivamente uno specifico chiarimento.
La regola generale per il nucleo familiare
La regola generale prevede l’esenzione per il nucleo familiare che stabilisce in quella unità locale la propria dimora abituale e la residenza anagrafica. Parliamo infatti di esenzione per l’abitazione principale che non sempre coincide con la residenza anagrafica che può rappresentare solo una circostanza formale.
L’esenzione si applica per un solo nucleo familiare per cui si pone il problema di capire chi deve pagare l’IMU e la TASI quando il nucleo familiare viene meno nella sua interezza, anche perchè spesso, purtroppo ancora, i bambini sono lasciati solo alla madre ed il marito deve rifarsi una casa e comprendere se deve pagare l’IMU anche per la moglie. In questo caso vi anticipo già di no, non deve effettuare il versamento né dell’IMU né della TASI.
Il legislatore riconosce inoltre ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati la possibilità di beneficiare delle detrazioni ed esenzioni previste per il pagamento anche nel caso vi siano due immobili ubicati in due comuni diversi come previsto dalla Circolare Ministeriale 3 del 2012.
IMU ed ex casa coniugale
Nel caso di matrimonio effettuato in comunione di beni che vede l’ex moglie assegnataria dell’ex casa coniugale per viverci con il figlio o anche senza già dal 2013 il legislatore ha previsto l’esenzione per la moglie in quanto la adibisce evidentemente ad abitazione principale. Potete trovare tale previsione nella Legge n.147/2013, comma 707.
TASI ed Ex casa coniugale
In questo caso il legislatore ha disciplinato la stesa cosa ma a distanza di qualche anno in quanto la previsione dell’esenzione è stata introdotta dalla Legge n. 208/2015, comma 16.
Parliamo di unità locali adibite dall’ex coniuge assegnatario ad abitazione principale. Le categorie catastali devono essere A2, A3, A4, A5, A6 e A7 (categorie non di lusso) e relative pertinenze con un limite di una unità locale per ciascuna categoria di pertinenza citata.
Per pertinenze intendiamo le categorie C2, C6 e C7, ossia box e cantine.
Nel caso di unità locali considerate di lusso invece l’esenzione non opera ma varranno le detrazioni e le aliquote previste per l’abitazione principale. La categorie catastali per così dire di lusso sono le A/1, A8 e A/9, comprensive delle pertinenze.
Tabella sintesi calcolo IMU
In sintesi la tabella che può aiutarvi per comprendere le modalità di calcolo:
CAT. CATASTALE | TIPOLOGIA | CRITERI DI CALCOLO IMU | Competenza 2014 |
A/1, A/8, A/9 | Abitazioni di pregio di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 | Abitazioni di vario genere | RC*1,05*160/100*aliquota | |
A/10 | Uffici | RC*1,05*80/100*aliquota | Comune |
da B/1 a B/8 | Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
C/1 | Negozi | RC*1,05*55/100*aliquota | Comune |
C/2, C/6, C/7 | Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali | RC*1,05*160/100*aliquota | Comune |
C/3, C/4, C/5 | Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | RC*1,05*140/100*aliquota | Comune |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 | Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*) | Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquota | Stato (+Comune) |
D/5 | Istituti di credito, cambio e assicurazioni | RC*1,05*80/100*aliquota | Stato |
Terreni agricoli | Terreni agricoli | RD*1,25*135/100*aliquota | Comune |
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. | Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**) | Comune |
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 | Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquota | Comune |
PROPIETARIO AL 100% DELLA CASA ADIBITA A RESIDENZA CONIUGALE COMPOSTO DA APPARTAMENTO , SOTTOTETTO E BOX AUTO . CON LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE IL GIUDICE AFFIDA L’APPARTAMENTO ALLA CONIUGE LASCIANDO IL BOX E SOTTOTETTO AL MARITO . IL MARITO PROPRIETARIO DEVE PAGARE L’IMU PER LE DUE PERTINENZE? SALUTI
corretto, lei paga la sua
Buongiorno, la mia ex ed io NON eravamo sposati.
Abbiamo avuto una figlia e abbiamo acquistato una casa al 50% ciascuno dove avevamo stabilito residenza e domicilio. Abbiamo interrotto la convivenza “more uxorio” e il Tribunale ha stabilito (oltre l’affidamento congiunto, l’assegno di mantenimento e i tempi di visita padre/figlia minore) che la bimba venisse collocata prevalentemente presso la mamma e che la casa “famigliare” venisse utilizzata solo da madre e figlia. In conseguenza di ciò, non avendo io (in assoluto) altri immobili ho preso in affitto una casa in diverso Comune, nella quale ho stabilito residenza e domicilio.
Si tratta di una situazione ormai assai consueta…
La domanda è: devo pagare IMU e TASI sul 50% di mia proprietà della casa (ex) “famigliare” (che non posso utilizzare), oppure no, essendoci in codesto immobile la residenza di mia figlia?
L’articolo in alto è molto chiaro, ma farebbe capire che IMU e TASI non sarebbero da me dovuti qualora fossimo stati sposati.
GRAZIE MILLE!
la risposta è nell’articolo, spero lo abbia letto
risiedo all’estero ,ho una sola casa più pertinenze a Milano. Dal mese di marzo 2018 la casa è stata data come abitazione principale alla mia compagna e a mia figlia. Posso avere riduzioni o esenzione imu e tasi 2018?