Esenzione redditi degli immobili: quando non si pagano le tasse

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

leasing immobiliareAlcune tipologie di redditi prodotti dal possesso di immobili, case, appartamenti o fabbricati non genera reddito soggetto a tassazione Irpef o totalmente o parzialmente e qui vediamo di dare qualche risposta ad alcune delle vostre domande con qualche chiarimento per risparmiare qualcosa.

Facciamo l’elenco delle tipologie di fabbricati che per caratteristiche non generano reddito imponibile:

Fabbricati rurali esenti da Irpef

A titolo di esempio abbiamo il reddito da fabbricati rurali destinati per esempio ad essere utilizzati come agriturismi destinati ad abitazione o dal possessore o dell’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli che non generano reddito su cui pagare le tasse perché il reddito imponibile viene assorbito dal reddito catastale su cui versiamo imposte. Sono esenti pertanto anche le costruzioni rurali utilizzate come abitazione sia del possessore sia dell’inquilino che sono adibite ad usi agricoli perchè la tassazione sarà ricmpresa nel reddito dominicale. Per verificare il rispetto della definizione di fabbricato rurale potete leggere l’articolo dedicato al trattamento fiscale dei fabbricati rurali.

Le zone rurali urbane esenti dalle tasse

Non sono soggetti ad Irpef nemmeno i redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente la disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall’imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004) così come riportato nelle istruzioni del modello 730 dell’agenzia delle entrate.

Anche i fabbricati utilizzati per fini agricoli, protezione delle piante, conservazione di prodotti agricoli, custodia delle macchine o degli attrezzi o delle scorte occorrenti per la coltivazione non sono soggetti a tassazione Irpef.

Immobili di interesse storico ed artistico o culturale con agevolazioni fiscali

Anche altre tipologie di fabbricati e immobili aperti al pubblico come musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche e che risultano non locati o comunque non generano reddito in capo al possessore per altre attività derivanti dal loro utilizzo non generano reddito anche se il possesso deve essere dichiarato dal contribuente all’agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Immobili senza concessioni edilizie

Anche gli immobili che non sono ancora in possesso delle licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non pagheranno tasse.

Case e chiese esenti

Anche i fabbricati destinati all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze non genereranno reddito imponibile in capo ai possessori. Anche i fabbricati, immobili e fabbricati che sono oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per il solo periodo di validità del provvedimento.

Costruzioni strumentali ad attività agricole

Anche lee costruzioni strumentali alle attività agricole godranno dell’esenzione dalla tassazione come può essere la serra, o il fabbricato per la conservazione di prodotti o atrezzi o anche i fabbricato rurali destinati ad agriturismi.

Musei e biblioteche o di interesse culturale

Anche i musei, le biblioteche o cineteche non pagherà tasse anche se in questi casi è necessaria una preventiva comunicazione all’agenzia delle entrate entro i tre mesi dall’inizio o destinazione dell’immobile a tali attività.

I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro

Immobili adibiti esclusivamente ad uso strumentale

Per questi il discorso è più semplice in quanto gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l’attività strumentale. Per quelli adibiti ad uso promiscuo (esempio casa studio) varrà la regola del 50 per cento.

Immobili tenuti sfitti o non locati: il trattamento fiscale

A tale titolo vi segnalo anche l’articolo dedicato al reddito prodotto dagli immobili tenuti sfitti o, come detto in gergo tecnico, a disposizione, insomma non locati, i quali concorreranno alla determinazione del reddito in modo diverso rispetto al passato o meglio rispetto al periodo ante IMU. Questo perché il fabbricato che risulta non locato se paga l’IMU non concorre più ad incrementare l’imponibile Irpef con il suo reddito fondiario maggiorato perché sfitto perché questa componente di reddito è già tassata per via dell’IMU. Queste cose ovviamente sotto campagna elettorale non ve le dicono (cfr circolare agenzia entrate 5 del 2013). Per questo motivo l’IMU è indeducibile dal reddito Irpef. In caso di immobili che sono locati solo per una parte dell’anno. In pratica l’immobile sfitto produce reddito solo per la parte dell’anno in cui era locato, ma essendo locato concorrerà attraverso i proventi che percepisce il proprietario. Per la restante parte dell’anno in cui è sfitto invece l’Imu copre l’Irpef. Tuttavia ci possono essere diverse fattispecie che possono portare ad abbattere la tassazione che vale la pena leggere anche se solo state valutando l’acquisto di una seconda casa.

Tuttavia data la complessità dei casi ho scritto un apposito articolo di approfondimento per la tassazione degli immobili sfitti anche solo parzialmente nel corso dell’anno che trovate qui nel seguito

http://www.tasse-fisco.com/case/immobili-sfitto-non-affittato-calcolo-come-funziona-calcolo-rendita/43274/

 

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