Doppia esenzione per la casa assegnata all’ex coniuge dalla sentenza

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Aggiornato il 30 Maggio 2014

L’assegnazione della casa ad un ex coniuge manifesta un diritto di credito di uno dei due coniugi e non un diritto reale di abitazione o di uso dell’immobile, infatti “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale”.

Ciò a ribadire che il diritto a godere dell’esenzione sull’abitazione principale a partire dal primo gennaio 2008 e nel rispetto dei requisiti esposti descritti nei precedenti articoli (cfr. Legge 126/2008), spetta sia per la casa che adibisce ad abitazione principale perché vi risiede effettivamente, sia per la casa assegnata dai Giudici all’ex coniuge e anche se situata in altro comune rispetto a quello dove risiede.

1 commento

  1. Buon giorno,
    se possibile vorrei una delucidazione a proposito dell’ici.
    Sono divorziato e l’ abitazione e’ stata assagnata, dal tribunale,alla mia ex anche se apparteneva a me da prima del matrimonio.
    Essendo un cittadino Italiano iscritto all’ EIRE, e non possedendo ne io ne la mia ex altre abitazioni in Italia, chi deve pagare l’ ici per quella in cui risiede la mia ex?
    Ringrzio anticipatamente.

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