Guida all’imposta sulla pubblicità sulle insegne dei negozi: esenzioni e calcolo

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Imposta sulle pubblicitàPresento una breve sintesi delle principali imposte sulle pubblicità  e soprattutto quelle dedicate alle insegne pubblicitarie dei propri esercizi commerciali in quanto esistono alcuni casi di esenzione anche al fine di dare alcuni chiarimenti a chi intende pubblicizzare la propria attività o i propri beni o servizi non solo per il tramite di automezzi ma anche mediante pubbliche affissioni o messaggi pubblicitari.

La prima cosa da sapere sull’imposta sulla pubblicità

La prima cosa da sapere è che l’imposta viene introdotta dai diversi comuni che devono solamente parzialmente recepire il Dlgs 507 del 1993 che di fatto legifera in materia di pubblicità. per il resto quindi sarà sempre preferibile prendere contatto con il comune in cui si vuole veicolare il messaggio pubblicitario per non commettere errori. Sentire intendo non solo informarsi ma anche verificare due elementi:

  • Se il messaggio ossia la tipologia di pubblicità che voglio fare è consentita nel comune dove voglio usarla;
  • Se viene applicata un’imposta come viene calcolata e applicata dal singolo comune anche perchè potrebbero essere previste delle forme di agevolazioni fiscali a livello di singolo comune che al sottoscritto sarebbe impossibile da riportare in una mini guida come questa.

Vi riporto un passaggio importante della norma che riguarda le modalità con cui il Comune definisce il proprio regolamento per cui: “Il comune e’ tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni”.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi’ stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche’ la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e’ divenuta esecutiva a norma di legge.”

Su cosa si paga la pubblicità

Altra precisazione riguarda il fatto che l’imposta sulle pubblicità si paga solo su messaggi audiovisivi ma non anche per esempio quella effettuata sulle radio o in televisione o mediante annunci stampa.

L’imposta sulle insegne pubblicitarie dei negozi ed esercizi commerciali

Cosa si intende insegna dell’esercizio commerciale: luminosa o solo cartello

Per insegna si intende il nome della ditta, la ragione sociale o la denominazione il nome che si è voluto dare al proprio negozio che di per sè non potrebbero essere considerati pubblicità in quanto il loro unico scopo è quello di far identificare il negozio e non di pubblicizzarlo ossia di migliorarne l’immagine. A tal proposito la scritta si intende per Insegna dell’esercizio commerciale  “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica”. (Articolo 2-Bis poi abrogato: Grazie Mirko)

Non sono considerate insegne

A titolo di esempio non sono insegne le scritte relative al marchio del prodotto venduto se sono contenute in un distinto mezzo pubblicitario, esposto in aggiunta ad all’insegna del negozio poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Se invece vi sono entrambe allora non importa.

Come si calcola l’imposta sull’insegna pubblicitaria

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie ossia se l’unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attività economica ha una superficie di 9 metri quadrati, l’imposta è dovuta su tutta la superficie e non solo quella eccedente di 4 metri quadrati anche se stiamo parlando di più insegne (ossia dovete sommarne la superficie complessiva). Al contrario se vengono esposte due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l’altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti ne’ l’imposta sulla pubblicità e nemmeno il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati.

Superficie esente

L’esenzione sopra descritta si applica indipendentemente dalla tipologia dell’insegna di esercizio esposta ossia anche se e’ luminosa, illuminata o se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni, poiché la norma riconosce l’agevolazione all’insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta.

Pubblicità esenti su cui non si versano le tasse

Oltre ai casi individuati in base alla superficie della pubblicità esistono anche altri casi come la pubblicità effettuata dentro l’esercizio commerciale che gode dell’esenzione, oppure quelle inserite sulle porte dei locali dove sono distribuiti i beni o i servizi purchè siano di superficie inferiore al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Insomma se mettete una inscritta su ogni vetrina non vi dice niente nessuno e non dovete pagare alcunchè purchè nel loro insieme non superino il limite oppure le insegne di associazioni, anche quelle sportive e dilettantistiche oppure di comitati o associazioni senza scopo di lucro.

Vendesi o affittasi casa

Altro caso è quello del cartelle vendesi o affittasi  di case o appartamenti che non pagano imposta sulle pubblicità purchè non superino un quarto di metro quadrato anche se vi avverto che per esempio a Roma un mio amico è stato multato perchè da quello che mi diceva il sindaco ha inserito una specifica imposta proprio per l’utilizzo e  l’affissione di questi cartelli in mezzo alla strada per cui vale il principio ribadito prima ossia sentite il vostro comune.

Su cosa si paga l’imposta sulle pubblicità

Il calcolo viene effettuato sulla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Sono esenti da imposta esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l’attivita’ economica oppure la generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale come Bar, Alimentari, oppure la precisa individuazione dell’esercizio commerciale ad esempio Bar Rossi o Alimentari Bianchi, oppure anche la generica individuazione dell’esercizio commerciale realizzata con l’indicazione del nominativo del titolare “da Giovanni”.

Oppure l’indicazione solo della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita come ad esempio Bar X, Caffè Y oppure anche la sola indicazione del marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio: “Caffe’ Gamma“).

In questo caso la scritta in esame e’ di per se’ idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell’attività economica basti pensare ad un nome da una forte connotazione come Nespresso per fare un esempio e le insegne di esercizi commerciali in franchising.

Nel franchising l’insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso; del resto lo stesso art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità in colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, non operando alcun tipo di distinzione in ordine alla titolarità del marchio raffigurato nell’insegna.

Ma anche altre fattispecie meno ricorrenti e comuni come le insegne, recanti il logo delle società petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti, i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attività economica, i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell’attività cui si riferiscono.

Indicazioni stradali relative al proprio negozio

A titolo di esempio uno dei casi di esenzione previsti per l’imposta sulle pubblicità riguarda proprio i cartelli stradali che vengono inseriti dal soggetto proprietario della strada per agevolare l’individuazione del punto vendita e fornire quindi indicazioni stradali e non migliorarne la percezione. Altro discorso invece riguarda la pubblicità sulle auto, su cui ho scritto articolo appositamente dedicati.

Esenzioni e riduzioni per tutti

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/esenzioni-riduzioni-agevolazioni-imposta-pubblicita-casi-esempi-pratici/38675/

Ulteriore adempimento: La dichiarazione di inizio pubblicità

Oltre a pagare anche un altro simpatico adempimento che consiste nella dichiarazione di inizio della pubblicità da presentare prima di iniziare l’utilizzo della pubblicità in cui si indicheranno le principali caratteristiche, tipologia, durata, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Se parlate di pubblicità esente invece non ci sarà bisogno della dichiarazione iniziale anche se mi informerei sempre prima al comune per non incappare in errori. Nel seguito la guida alla compilazione della dichiarazione sulla pubblicità

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/dichiarazione-imposta-pubblicita-chi-dove-come-quando-modalita-compilazione/38661/

La targa davanti al proprio studio professionale di Avvocati o Dottori Commercialisti

Potete anche leggere l’ultimo articolo di approfondimento dedicato alla fattispecie delle tasse targhe degli studi professionali apposta davanti agli studi professionali come nel caso di avvocati o dottori commercialisti che potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione del tributo.

La pubblicità sulle auto

A tal fine vi segnalo anche un articolo appositamente scritto per il calcolo dell’imposta di pubblicità sulle auto.

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/multa-imposta-pubblicita-veicoli-aut/2481/

Pubblicità e Cartelli dentro Parcheggi chiusi

Una recente sentenza ha chiarito come la cartellonistica o pubblicità dentro parcheggi chiusi (non per forza a pagamento) non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle pubblicità in quanto non svolgono una funzione pubblicitaria. Questi servono ad indirizzare la clientela e non si rivolgono ad una massa indeterminata di possibili acquirenti, ma solo a coloro che sono già entrati nel parcheggio.

Sicuramente esiste anche una funzione pubblicitaria ma indiretta e non volontaria. (Cfr Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 3602/2019 del 25 settembre 2019 e sentenza Cassazione n.8616/2014 secondo cui “I cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perché sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico reclamistica”.

Elemento dirimente anche per risolvere la controversia tra Agenzia delle Entrate e Contribuente è stato che i Cartelli non sono rivolti verso la strada ma per le indicare dove sono ubicati i punti vendita. I cartelli pertanto non rientrano tra quelli soggetti ad autorizzazione comunale ma più tra quelli simili a un cartello di “proprietà privata” o “divieto di accesso”.

Riferimenti normativi
Dlgs 507 del 1993 sulle pubbliche affissioni
DL 13 del 2002 sulle Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali
Circolare 3 del 2002 del MEF

48 Commenti

  1. Salve, grazie mille per l’articolo molto interessante.
    A suo avviso il logo, il nome ed eventelmente il payoff (motto) dell’azienda applicati su un locker automatico per ritiro pacchi potrebbero essere considerati insegna? Tali Locker potranno essere installati sia su luoghi pubblici che privati (ad uso pubblico) ma comunque sempre all’esterno.
    Grazie in anticipo
    Marco

  2. Non dimenticate l’art. 23 CdS, che assoggetta ad autorizzazione dell”ente proprietario della strada qualsiasi messaggio pubblicitario visibile dalla strada, ai fini della sicurezza stradale

  3. ma il comune, hal’obbligo di recapitarmi il tributo per le tabelle pubblicitarie alla scadenza dovuta?

  4. Addirittura? e quanto era grande? Quale tipologia di sanzione le hanno comminato? Qual’è il riferimento normativo indicato nell’accertamento o nel verbale della sanzione?

  5. Buongiorno il mio nome è stato speso dallo studio medico per cui lavoro su un cartellone pubblicitario e quindi il comune mi ha erogato sanzioni ed imposte.
    È corretto?
    Grazie

  6. Può derogarvi ma non essere contraria alla norma principale. Posso aspettarmi dei casi di esenzione ma non maggiori aliquote per fare un esempio. Nel suo caso mi verrebbe dadire che laddove sia visibile all’esterno, seppur calata all’interno è passibile di rientrare nell’ambito di applicazione del tributo.

  7. Buongiorno,
    1.non mi è chiaro se il comune deve recepire completamente il d lgs 507/93 oppure può anche derogarvi o non applicare alcune esenzioni… nell’articolo si di ce —parzialmente—–

    2.all’interno del mio cortile dove svolgo attività edilizia posso esporre SENZA PAGARE degli striscioni con indicato vendita cemento pellet….. eccc che identificano i marteriali in pratica…..

    3.SEMPRE all’interno del cortile posso altresì esporre striscioni senza pagare … che indicano una marca che vendiamo … tipo xxxxx?

    La ringrazio anticipatamente

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