Multa e contravvenzioni per imposta pubblicità su veicoli. L’imposta sulle pubblicità per marchi e scritte apposte sui veicoli è dovuta limitatamente ai casi in cui ciò è permesso dal Regolamento comunale operante al momento dell’affissione ed il calcolo è stato descritto nel precedente articolo.

Fino ad oggi ci siamo occupati sempre di verificare se fosse dovuta eventualmente l’imposta sulle pubblicità e il metodo per effettuare il calcolo.

Tuttavia è necessario fare una premessa. L’affissione di marchi, scritte, insegne, o qualsiasi altra cosa, eccetto il nome e la marca del produttore dell’autoveicolo è vietata dal codice della strada art. 23 del D.Lgs. 285 del 1992 che ha introdotto una serie di divieti tra cui ne citiamo alcuni che potrebbero tornare utili:

Divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti nonché sorgenti luminose o diverse dalla segnaletica stradale che può produrre abbagliamento negli altri se non nei limiti di quanto stabiliti dai singoli regolamenti comunali.

Sarà buona norma quindi provvedere a verificare a livello di singolo comune cosa è stato stabilito per non incorrere in sanzioni da parte dei vigili urbani.

Il divieto di affissione vale tanto sui veicoli sia in prossimità delle strade ed autostrade e degli itinerari nazionali ossia non potete installare un pannello ai lati della strada anche se siete sul vostro suolo se non chiedendo prima espressa autorizzazione al Comune ed aver verificato che non siete contrari al regolamento comunale vigente in materia di imposta sulle pubblicità se non nel caso di aree di servizio o parcheggi e sempre che siano autorizzate in questo caso dal proprietario espressamente.

Inoltre i Regolamenti comunali possono  permettenre l’utilizzo o limitarlo in alcune zone o in alcune ore del giorno nei centri abitati.

Sono il rappresentante di una squadra ciclistica ed abbiamo 2 auto tappezzate con i loghi delle società sponsorizzatrici. Siamo stati recentemente multati in quanto ci è stata contestata la violazione dell’art. 23 del Codice della Strada. (vedi sotto). In pratica non si può fare pubblicità per conto terzi con autovetture private.

 Ma allora perchè è previsto il pagamento delle tasse?

Il pagamento delle impose c’è ma non nei casi in cui tali comportamenti sono in violazioni di nome del codice della strada o dei regolamenti comunali vigenti che operano e che indicano il comportamento da seguire nel caso di applicazione di insegne o messaggi pubblicitari sugli autoveicoli.

 Pubblicità sulle strade e sui veicoli (ART. 23 C.S.)
Art. 57. – Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.s.).
1. L’apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 (taxi) e 4 (rinfrangenti), unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all’articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l’apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. …..
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’articolo 9 del codice.

Abbiamo anche pubblicato altri post relativi al trattamento fiscale delle imposta sulle pubblicità sugli autoveicoli.