Irregolarità nell’accertamento dell’agenzia delle entrate

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In questo articolo parliamo di alcune situazioni e di comportamenti da parte dei funzionari dell’agenzia delle entrate negli accertamenti o durante le verifiche ispettive o nei controlli presso il contribuente.

Qui non ci occupiamo della prescrizione o la decadenza delle azioni da parte dell’agenzia delle entrate o dell’agenzia della riscossione ma solo delle irregolarità che potrebbero però comunque rappresentare degli elementi per impugnare l’accertamento e renderlo annullabile. Trovate comunque gli articoli di approfondimento linkati anche a questi argomenti alla fine di questo articolo in quanto strettamente connessi.

Queste situazioni di irregolarità è bene dirlo possono rappresentare dei validi motivi di impugnazione del successivo avviso di accertamento da far valere presso le commissioni tributarie di competenza.
Un comportamento omissivo o contrario alle norme e ai diritti del contribuente, così sanciti da apposito statuto. Possono infatti rappresentare delle condizioni o elementi di annullabilità dell’accertamento.
Ci siamo infatti occupati in un precedente articolo dei diritti del contribuente e di come funziona una verifica da parte dei funzionari dell’agenzia delle entrate. Qui invece ci occupiamo di eventuali errori che potrebbero commettere durante la verifica al fine di rilevarli, prenderne annotazioni, e produrli in sede giudiziale.

I verificatori infatti potrebbero aver omesso l’esibizione del cartellino all’interno degli uffici del contribuente, o sede sociale.

Nel verbale che viene redatto da parte dei funzionari dell’agenzia delle entrate durante la loro attività di controllo presso il contribuente deve essere indicata espressamente l’autorizzazione da parte del procuratore della Repubblica che ha concesso l’accesso dell’agenzia delle entrate presso la sede sociale.
I casi più gravi perquisizione del contribuente la letta nella propria abitazione e necessario che il funzionario esibisca apposito autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità giudiziaria.

Potrebbe anche accadere che il funzionario proceda alla verbalizzazione recependo non tutte le informazioni necessarie a formulare un giudizio complessivo che dia una rappresentazione veritiera è corretta dell’oggetto della verifica.

Ricordate infatti che il funzionario dell’agenzia delle entrate una volta che effettua degli accessi e delle verifiche ispettive ha come obiettivo quello di recuperare materia incorruttibile in quanto la sua presenza a un costo che dovrà essere poi giustificato e che mira al raggiungimento di un obiettivo specifico.

Scoprire eventuali redditi o messi e non tassati oppure maggiori crediti utilizzati in compensazione o insussistenza degli stessi rispetto a quanto effettivamente spettante.

Altro elemento utile alla comprensione delle modalità con cui vengono effettuati gli accertamenti e che questi sono diretti a uno specifico anno di imposta. Non è consentito infatti che il funzionario della polizia delle entrate effettuino un accesso senza specificare l’anno di imposta che stanno verificando.

Non possono condurre verifiche generiche sulla totalità dei diritti imposta o su più anni di operatività dell’azienda. Devono dichiarare l’anno specifico per cui vengono e il motivo per cui sono venuti.

Inoltre devono anche rendere edotto il contribuente delle conseguenze del controllo.

Se per esempio all’interno del verbale affermano che sono venuti per un anno e successivamente acquisiscono documentazione e informazioni o dati tali da far presupporre che possono esserci degli errori o delle mancanze precedenti o successivi, che possano presupporre profili di visione fiscale, elusione o anche più in generale minori imposte versate dovranno ripresentarsi in altra occasione per chiedere documentazione aggiuntiva.

Sempre nell’articolo dedicato ai diritti del contribuente abbiamo affermato che la verifica deve durare al +30 giorni e non può protrarsi ulteriormente per evitare che questo arrechi disagio o addirittura danni alla normale prosecuzione dell’attività produttiva dell’impresa.

Dove questa superasse questi 30 giorni dovrebbe avere una apposita autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria che dovrebbe intravedere gravissimi profili di colpevolezza da parte del contribuente.

Se il contribuente è in contabilità semplificata la durata subisce una riduzione della metà per cui massimo 15 giorni.

Eventuali elementi che siano acquisiti successivamente a questa scadenza o termine non potranno essere presi a riferimento è alla base delle deduzioni dell’agenzia delle entrate.
Altro elemento che potrebbe rendere nullo l’accertamento è la mancanza di un processo verbale di accesso e di un verbale redatto e sottoscritto da entrambe le parti.

Come spiegato nella precedente articolo dedicato al contribuente nelle fasi di controllo, ispezione, verifica il verbale deve essere sottoscritto da entrambe le parti. Tuttavia il contribuente non può sottrarsi alla firma del verbale.

Il verbale di constatazione potrebbe non riportare compiutamente tutte le risposte fornite dal contribuente alle domande degli ispettori. Potrebbe altresì non riportare in allegato la documentazione fornita rendendo così carente e impugnabile il verbale.

Ricordiamo che il verbale rappresenta il cuore dell’accertamento per cui elementi o carenze dello stesso possono portare all’impugnazione dell’accertamento e al disconoscimento delle pretese avanzate dall’agenzia delle entrate.

Potrebbe anche avvenire che giornalmente il verbale non viene redatto o che si prediliga una verbalizzazione riassuntiva. Sappiate che questo non è consentito per cui una situazione di irregolarità in tal senso potrebbe anche in questa occasione rende impugnabile l’avviso di accertamento successivo dell’agenzia.

Nel prossimo articolo dedicheremo ai doveri e obblighi del contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria

Quali sono i diritti del contribuente

Quali sono i doveri del contribuente

Prescrizione e decadenza dell’accertamento fiscale o delle cartelle di pagamento

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