La Riforma Fiscale dei nuovi Fondi Comuni di Investimento: cambia la tassazione

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Il maxiemendamento al decreto mille proroghe ha introdotto anche la riforma della tassazione fiscale sui fondi comuni di investimento all’articolo 2 prevedendo un nuovo regime di tassazione che si abbandona il meccanismo del credito di imposta per approdare a quello della tassazione al momento del realizzo. In tal modo il regime fiscale previsto per i fondi comuni di investimento diviene pari a quello previsto per gli OICR ossia organismi di investimento collettivo del risparmio con sede nei paesi della comunità europea.

In tal modo si passa da un sistema di tassazione alla fonte ad uno di tassazione al momento dell’effettiva percezione ossia sul realizzo del provento da parte del sottoscrittore delle quote del fondo, mentre il precedente prevede un meccanismo complesso di maturazione del credito di imposta annuale che si stratifica sul valore della quota di anno in anno in ragione del 12.50% sul risultato della gestione a fine anno del fondo comune di investimento.

Nel caso di minusvalenza a fine anno dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale dei fondi queste potranno essere portate in compensazione con altri debiti futuri. In tal modo eventuale minusvalenze realizzate su fondi comuni di investimento Italiano potrà essere compensato con altri risultati positivi anche dalla stessa SGR che gestirà diversi fondi e che si troverà a poter compensare i risultati.

La ratio alla base trae origine dalla volontà di incentivare la collocazione di fondi anche qui in Italia

Il meccanismo del credito di imposta: questo meccanismo consiste nell’applicazione sulla quota di una aliquota del 12,50% a titolo di risparmio di imposta nel caso di oscillazioni negative del valore del Fondo, ossia sul valore della perdita maturata dal fondo: credito tuttavia che resta incagliato in quanto non utilizzabile fino a quando  il valore dle fondo non riprenderà a salire e non permettendo in tal modo l’ottimizzazione dell’impiego di liquidità.

La data del 30 giugno come spartiacque
I vecchi crediti di imposte maturati sulle quote fino al 30 giugno 2011 e che non sono stati portati a compensazione potranno essere compensati con la tassazione previste dai percettori dei redditi di capitale del fondo  reddito ritenute. Viene modificato in tal modo l’art. 73 del TUIR prevedendo un nuova comma 5-quinquies  prevedendo che gli organismi di investimento collettivi di risparmio con sede in Italia, non sono soggetti alle imposte sui redditi eccetto la sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 239 del 1996 e con questa sarà anche disapplicata la ritenuta sugli interessi attivi del 27 per cento prevista ex articolo 26 del DPR n. 600 del 1973,  “sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari non si applica a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, né si applicano le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5 e 26-quinquies del predetto decreto e dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77”. La disciplina non si applica ai Fondi immobiliari.

Sui proventi conseguiti o su quelli dati dalla differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o delle azioni medesime sarà applicata una ritenuta del 12,50 per cento.

Rappresentante Fiscale per i non residenti
I soggetti non residenti devono nominare un rappresentante fiscale residente o con una stabile organizzazione in Italia tra banche, di imprese di investimento, società di gestione accentrata di strumenti finanziari e verseranno la sopraindicata ritenuta entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
La nuova riforma fiscale dei fondi comuni di investimento entra in vigore dal primo luglio attribuendo agli attuali soggetti come SGR SICAV e gestori quello di riscuotere l’imposta sostituiva sul risultato maturato fino alla data del 30 giugno 2011.

L’importo soggetto alla ritenuta derivante dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva, entro il 30 giugno 2011, sarà pari valore delle quote alla data di realizzo così come per le plusvalenze o le minusvalenze realizzate e che saranno redditi diversi ai sensi sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, solo che il costo o il valore di acquisto dovrà essere aumentato o diminuito del differenziale fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla data di realizzo e quello rilevato alla data di sottoscrizione.

Vi ricorda la precedente TABELLA TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE anche se vi consiglio sempre di verificare caso per caso con il testo normativo.
Vi ricordo anche i precedenti articoli relativi alla tassazione dei titoli di stato e delle obbligazioni superioi ai 18 mesi;
Importanti potrebbero essere anche le ripercussioni con le novità allo studio sulla nuova tassazione delle rendite finanziarie con la Riforma Fiscale 2011.

Tassazione Fiscale Interessi Buoni del Tesoro, conti correnti bancari postali depositi libretti di risparmio ordinari;
Tassazione dei Dividendi: persone fisiche società capitali azioni e partecipazioni
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Tassazione Rendite Finanziarie 2011 e Riforma Fiscale
Nuova Legge Delega per la Riforma Fiscale 2011
Chiarimento tassazione fondi investimento mobiliare 2011

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