Guida al Lavoro

Entro il 30 dicembre 2009 dovrà essere stampato il libro inventari relativo all’anno di imposta 2008  in quanto la redazione e la sottoscrizione dello stesso deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Modello unico 2009 che è stata fissata il 30 settembre 2009. Sarà pertanto necessario procedere alla predisposizione e alla stampa definitiva del libro inventari ai sensi dell’art. 15 del DPR 600 del 1973. Ai sensi dell’art 2217 del c.c. l’inventario deve redigersi ogni anno dall’inizio dell’esercizio dell’impresa e ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso redigere l’inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell’art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Ai sensi del citato articolo 15 del dpr 600 del 1973 il libro inventari relativo all’anno di imposta 2008 deve essere redatto entro il 2010. L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario. Nell’inventario degli  imprenditori  individuali  devono  essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 3.

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