Attività o case all’estero in nero: più difficile con le nuove norme sullo scambio di informazioni in Europa

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Aggiornato il 24 Agosto 2023

Secondo la nuova direttiva Europea sullo scambio delle informazioni in materia fiscale dal primo gennaio 2014 sarà più difficile portare soldi all’estero o detenere attività, immobili, case, conti correnti all’estero in quanto la comunicazione tra i paesi aderenti della comunità europea cambierà secondo specifiche modalità e la cui risposta alle domande o richieste di informazioni sarà obbligatoria e dovrà avvenire entro tempi e scadenze prestabilite.

Del resto il pagamento dell’IVIE ha in un certo senso rafforzato la volontà del legislatore Italiano di raccogliere questa tipologia di gettito fiscale.

Lo scambio di informazioni tra paesi

La finalità dello Scambio di informazioni è quella di mettere in condizioni l’altro paese di recuperare gettito fiscale perso per un gap di informazioni o analizzare meglio alcune operazioni societarie, trasferimenti fittizi di utili all’estero, che l’altro stato contraente dovrà fornirgli. Il problema è che spesso per il risparmio fiscale le operazioni tra le imprese non vengono fatte tra paesi europei ma anche con paesi che non assicurano adeguati scambi di informazioni e comunque non rientrano nell’ambito di questa direttiva.

Sicurametne con le nuove forse messe in campo per i controlli fiscale quali il nuovo redditometro e lo spesometro sarà ancora più facile per l’agenzia delle entrate scovare gli evasori fiscali

Lo scambio di informazioni dovrà avere ad oggetto materia fiscale e come tale l’attuazione e le leggi che governano il singolo paese  e le modalità applicative dell’imposizione fiscale nazionale per le imposte dirette e le indirete con esclusione dell’Imposta sul valore aggiunto detta anche VAT, le imposte di registro, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori  i dazi doganali e le accise e alcune imposte di bollo per il rilascio di atti o certificati delle amministrazioni ed enti pubblici

Vengono identificati appositi uffici per lo scambio di informazioni, dei collettori a livello fiscale per il dialogo e la condivisione di cui sopra e vengono altresì indicale le procedure da seguire per lo scambio, la richiesta di informazioni, domande e simili a cui il paese di controparte dovrà rispondere senza indugio.

Caratteristica fondamentale è che la nazione europea non potrà non rispondere alla richiesta di informazioni e avrà un tempo pari a 7 giorni lavorativi e comunque entro sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Qualora invece la controparte sia già in possesso delle informazioni allora il tempo si restringe a due mesi. L’Autorità nazionale competente in materia, l’ufficio o la persona designata una volta ricevuta la richiesta dovrà rispondere entro tre mesi dalla notifica della richiesta.

Su cosa sarà possibile richiedere informazioni

Le richieste da parte dei paesi della comunità europea intendiamo sempre  a livello nazionale e non a livello del singolo potranno vertere su redditi da lavoro dipendente e autonomo, compensi per i dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe, redditi da pensione, pensioni, redditi fondiari relativi a proprietà e redditi immobiliari.

Altra conseguenza è che un paese per esempio potrà chiedere di accertare un contribuente di un altro paese e mi immagino che potrebbe instaurarsi un mercato degli accertamenti, per esempio se tu mi accerto Mario Rossi in Francia io ti accerto Jean Rouge in Italia e così via. Resta comunque assicurato il segreto d’ufficio, almeno quello.

Occhio quindi perchè i turisti fiscali sono avvertiti, avere seconode attività all’estero non dichiarate e seconde vite all’estero come ccase vacanze, residenze secondarie e ogni altro bene e servizio tracciabile sarà sottoposto ad un più intenso regime di controllo.

Vi invito anche a leggere la categoria international taxation sulla destra dove trovate anche alcuni articoli dedicati ad alcune fattispecie particolari della tassazione tra diversi paesi.

Aggiornamento con il Decreto Salva Italia

Potete leggere anche tra le novità introdotte dal decreto salva italia con il maxi emendamento l’introduzione di una sorta di IMU per le case all’estero.

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Le 100 Voci del Redditometro

Riferimenti Normativi:
Direttiva 77799 CEE

ATTENZIONE: LEGGERE SOTTO A tal proposito vi segnalo che nei prossimi giorni probabilmente partiranno i questionari sul redditometro relativo all’anno di imposta 2007 (il cui termine prescrizionali di accertamento scadrebbe casualmente quest’anno) per cui vi indico che potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica del sito e posso darvi assistenza relativamente:

  1. Compilazione del questionario sul redditometro inviatovi dall’agenzia delle entrate;
  2. Compilazione del redditest on line;
  3. Gestione del colloquio eventuale con l’agenzia delle entrate;
  4. In ultima istanza predisposizione del contenzioso dinnanzi alle Commissioni Tributarie competenti.

Saluti e spero al solito di esservi stato utile. :-)

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