Quali tipologie di immobili possono accedere alle agevolazioni fiscali sulla prima casa

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Solo alcune tipologie di immobili sono ammesse a godere dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa e nel seguito vediamo quali sono. In realtà i requisiti sono diversi ed abbiamo avuto modo di approfondirli nella guida dedicata alle agevolazioni prima casa.

Qui ci preoccupiamo di indicare quali tipologie sono agevolate in base alla semplice categoria catastale. La norma esclude esplicitamente le abitazioni di lusso. Per la definizione  delle abitazioni di lusso facciamo riferimento all’articolo che trovate in calce che individua, sulla base delle caratteristiche dimensionali e qualitative del fabbricato la natura del fabbricato. Sovente si rintraccia negli annunci immobiliari definizioni immobile di lusso o di prestigio che tuttavia non trovano riscontro poi nella classificazione catastale. In questo caso ben venga l’errore in quanto l’esclusione dai benefici prima casa per questo motivo porterebbe ad un aggravio di imposte non indifferente. basti pensare alla differenza tra aliquota dell’imposta di registro agevolata (2%) contro quella ordinaria salita vertiginosamente (9%) per le seconde case o le prime case di lusso. Parliamo anche di decine di miglia di euro in alcuni casi. A queste si aggiungono anche le imposte ipotecarie e catastali calcolate in diverso modo.

prima di tutto parliamo del gruppo catastale A che individua unità Immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili (di tipo signorile, civili, economici, popolari, ultrapopolari, rurali, castelli, ville, uffici e studi privati e alloggi tipici.).

Immobili ammessi all’agevolazione

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile):
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.

L’ agevolazione fiscale sulla prima casa non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

 

http://www.tasse-fisco.com/case/categorie-catastali-immobili-terreni-fabbricati-codici/10691/

Categoria Descrizione Informazioni
A/1 Abitazione di tipo signorile. Sono abitazioni un tempo nobiliari, con particolari rifiniture pregiate anche a carattere storico.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/2 Abitazione di tipo civile. Sono le normali abitazioni, con rifiniture semplici di impianti e servizi.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/3 Abitazioni di tipo economico. Fabbricati realizzati con caratteristiche e rifiniture economiche sia nei materiali utilizzati che per gli impianti tecnologici ma principalmente di dimensioni contenuti rispetto alla al territorio di cui fanno parte.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/4 Abitazioni di tipo popolari. Abitazioni molto modeste, nelle rifiniture, nei materiali di costruzione e con impianti limitati.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare. Abitazione facenti parte di fabbricati di basso livello, privi di impianti, servizi igienici. Questa categoria è ormai in disuso, è presente solo su vecchi classamenti del catasto.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/6 Abitazione di tipo rurale. Abitazione a servizio delle attività agricole, ci cui alle caratteristiche del Decreto N° 701 del 1994 del Ministero delle Finanze .
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/7 Abitazione in villini. Sono abitazioni con un minimo di verde o cortile privato o comune, possono essere sia singole, che a schiera oppure a piani.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/8 Abitazione in villa. Abitazione di pregio con rifiniture di alto livello con grandi giardini o parchi a servizio esclusivo.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. Antiche strutture con importanti riferimenti storici.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168
A/10 Uffici e studi privati. Unità immobiliari destinati ad attività professionali.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 84
A/11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi. Sono case tipiche che per la loro forma e struttura individuano il luogo dove si trovano, ricordiamo i trulli, i sassi o i rifugi di montagna.
Coefficiente per il calcolo valore ai fini IMU: 168

Guida agevolazioni prima casa (gratuita)

http://www.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/

3 Commenti

  1. Il 15/7/2016 ho rigirato una casa al rustico avanzato risiedendo nello stesso comune
    Agenzia delle entrate mi comunica che non posso usufruire dell’agevolazione Prima casa perché non essendo ultimata non è stata accatastata e quindi non ci sono elementi che la identifichino come non di lusso
    È possibile ovviare presentando una simulazione di accatastamento? Deve essere una dichiarazione giurata?
    Grazie

  2. io mi preoccuperei seriamente di verificare qualora abbia fruito delle agevolazioni prima casa se abbia sforato le tempistiche decadendo dal beneficio…il che significherebbe un esborso ben più salato, l’IMU in confronto è poca cosa…..

  3. Buongiorno, ho acquistato un immobile il 30 gennaio 2019 come prima casa cat. Cat. A3 in comune dove non risiedo. Mi fu riferito di avere 18 mesi dal rogito per cambiare residenza e poter usufruire delle agevolazioni fiscali. L’appartamento è ad oggi ancora in fase di ristrutturazione e ancora non ho cambiato residenza. Devo pagare l’imu?

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