Accertamento Agenzia Entrate Mancata Emissione Scontrino o Fattura: come comportarsi e cosa fare

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Indice dei contenuti

Vediamo come comportarsi nel caso di Accertamento fiscale dell’agenzia delle entrate per mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale o di una fattura nell’assunto che il nostro obiettivo è quello di ridurre o evitare le multe o sanzioni amministrative che ci potrebbero applicare.

L’agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, una volta accertata la violazione applicherà una sanzione amministrativa di tipo pecuniario per un importo minimo di 500 euro o, se maggiore, in misura percentuale pari al 100% dell’imposta omessa.

Se per esempio viene constatata con un accesso presso il negozio o l’esercizio commerciale del contribuente la mancata o l’irregolare emissione dello scontrino fiscale o di una ricevuta. Vediamo anche se possiamo fare qualcosa per impugnare l’atto per vizi formali o sostanziali.

Come difendersi: verifica dei termini di decadenza dell’azione di accertamento

Prima di tutto si dovrà prendere a riferimento il termine di decadenza entro cui l’agenzia delle entrate dovrà notificare l’atto di accertamento.

Termini di decadenza: come ogni azioni di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate anche per questa fattispecie esistono dei termini entro cui l’azione dell’agenzia delle entrate si dove concretizzare. La sospensione della licenza o dell’attività dovrà essere constatata e oggetto di un accertamento dell’Agenzia delle entrate notificato al più entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione a pena di decadenza.

Vizi Formali o sostanziali: altra cosa più sottile riguarda la verifica della presenza di vizi formali o sostanziali  nel procedimento di formazione e notifica dell’atto che forse meglio siano verificati da un professionista abilitato come un dottore commercialista o un avvocato tributarista. Sicuramente sarà meglio sapere comunque che nell’ipotesi in cui vi sia notificato un accertamento tributario quello di dare subito incarico ad un professionista per gestire l’accertamento in quanto la difesa dovrà essere esperita entro un termine massimo di 60 giorni dalla notifica decorsi i quali l’azione di riscossione continuerà.

Le stesse considerazioni valgono anche nel caso di mancato rilascio della ricevuta fiscale al propri cliente in luogo dell’eventuale richiesta fattura. Sappiamo infatti che a fronte di una transazione un cliente potrà anche richiedere l’emissione dell fattura entro la mezzanotte dello stesso giorno in cui l’operazione è stata effettuata. Per “effettuazione dell’operazione” deve intendersi il rilascio della merce o dei prodotti o il termine di ultimazione del servizio se trattasi di prestazioni di servizi.

Nel caso di prestazioni di servizi il termine può slittare al più al momento del pagamento della fattura. Sappiamo infatti quanto difficile sia farsi pagare e questo il legislatore lo ha capito per cui siete in condizione di emettere la fattura sino al momento del pagamento per evitare di dover versare IVA e tributi senza vedersi riconoscere alcunché dal cliente.

La notifica del processo verbale di constatazione avente ad oggetto il mancato rilascio dello scontrino deve avvenire a norma dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 che si sostanzia in una violazione di natura amministrativa tributaria.

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art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997

Prescrizione dell’accertamento dell’agenzia delle entrate

Come ogni azioni di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate anche per questa fattispecie esistono dei termini entro cui l’azione dell’agenzia delle entrate si dove concretizzare. La sospensione della licenza o dell’attività dovrà essere constatata e oggetto di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate notificato al più entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione a pena di decadenza.

Per Agenzia delle entrate competente si intende quella relativa al domicilio fiscale del contribuente.

Termini decadenza dell’accertamento sulla dichiarazione   dei redditi dell’Agenzia delle Entrate  
               
Anno di   imposta oggetto di accertamento
Modello Unico
Anno presentazione
Termine accertamento Ordinario
Termine accertamento   Straordinario (Se Omessa Dichiarazione)
Adesione al Condono ex L.289/2002   (*)
In presenza di reati tributari –   Termine accertamento Ordinario (abrogato dalla Legge di stabilità il raddoppio dei termini)
In presenza di reati tributari –   Termine accertamento Straordinario
abrogato dalla Legge di stabilità il raddoppio dei termini
N
N+1
N+1
N+5
N+6
 
N+9
N+11
2000
2001
30/09/2001
31/12/2005
31/12/2006
31/12/2007
   
2001
2002
30/09/2002
31/12/2006
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2010
31/12/2012
2002
2003
30/09/2003
31/12/2007
31/12/2008
31/12/2009
31/12/2011
31/12/2013
2003
2004
30/09/2004
31/12/2008
31/12/2009
 
31/12/2012
31/12/2014
2004
2005
30/09/2005
31/12/2009
31/12/2010
 
31/12/2013
31/12/2015
2005
2006
30/09/2006
31/12/2010
31/12/2011
 
31/12/2014
31/12/2016
2006
2007
30/09/2007
31/12/2011
31/12/2012
 
31/12/2015
31/12/2017
2007
2008
30/09/2008
31/12/2012
31/12/2013
 
31/12/2016
31/12/2018
2008
2009
30/09/2009
31/12/2013
31/12/2014
 
31/12/2017
31/12/2019
2009
2010
30/09/2010
31/12/2014
31/12/2015
 
31/12/2018
31/12/2020
2010
2011
30/09/2011
31/12/2015
31/12/2016
 
31/12/2019
31/12/2021
2011
2012
30/09/2012
31/12/2016
31/12/2017
 
31/12/2020
31/12/2022
2012
2013
30/09/2013
31/12/2017
31/12/2018
 
31/12/2021
31/12/2023
2013
2014
30/09/2014
31/12/2018
31/12/2019
 
31/12/2022
31/12/2024
2014
2015
30/09/2015
31/12/2019
31/12/2020
 
31/12/2023
31/12/2025
2015
2016
30/09/2016
31/12/2020
31/12/2021
 
31/12/2024
31/12/2026
2016
2017
30/09/2017
31/12/2021
31/12/2022
 
31/12/2025
31/12/2027
               
               
               
               
               
(*) Verifica   del periodo di copertura del condono        

Per le parti in grassetto e più precisamente dagli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il periodo di imposta 2015 dovrete verificare la maggiorazione dei termini di accertamento introdotti con la nuova legge di stabilità 2016 che di fatto aumenta di un anno la scadenza (dal quarto al quinto per intenderci) e in caso di omessa presentazione della dichiarazione diventa di otto anni. A titolo di esempio per quelli sul 2015 il termine sarà il 31 dicembre 2021 e non più 2020 e così via via per ogni anno.

Nuova Tabella Scadenza Accertamento

Anno d’imposta Anno presentazione dichiarazione Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre)
2011 2012 2016 2017
2012 2013 2017 2018
2013 2014 2018 2019
2014 2015 2019 2020
2015 2016 2020 2021
2016 2017 2021 2024
2017 2018 2022 2025
2018 2019 2023 2026
2019 2020 2024 2027
2020 2021 2025 2028
2021 2022 2026 2029
2022 2023 2027 2030
2023 2024 2028 2031
2024 2025 2029 2032
2025 2026 2030 2033
2026 2027 2031 2034
2027 2028 2032 2035

Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate  ex D.Lgs. n. 127/2015.

Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).

La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tipo di cartella di pagamento Termine per la notifica
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022.
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.  Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023.

(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.

Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).

Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso)  richiede le somme da lui considerate dovute.

Se la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Prescrizione e decadenza delle cartelle di pagamento

Come difendersi e non pagare la cartella di pagamento o l’accertamento fiscale

Nell’ipotesi in cui siate destinatari di PVC prima di tutto dovreste verificare la presenza di vizi formali o sostanziali contenuti nell’atto. La verifica deve partire dalla scadenza dei termini entro cui inviare l’atto. Poi si vanno a vedere eventuali altri casi di errori: un esempio potrebbero essere errati dati anagrafici contenuti nell’atto o difetti nel processo di notifica dell’atto come per esempio invio ad indirizzo sbagliato di residenza. A tal proposito vi segnalo gli articoli di approfondimento gratuiti dedicato alla valutazione se presentare ricorso o meno. Solitamente il contribuente chiede un confronto con l’agenzia delle entrate o ente impositore diretto al riconoscimento di elementi difensivi o non valutati correttamente a parere del soggetto accertato in modo da cercare di evitare il contenzioso che comunque ha dei costi e dei tempi di definizione piuttosto lunghi.

In questo senso sarà possibile richiedere un confronto con l’agenzia delle entrate tentando un’ultima conciliazione prima di presentare

Pagare la cartella di pagamento o l’accertamento fiscale

Laddove invece riconosciate l’errore e voleste procedere al pagamento potrete entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, potrete pagare un importo pari ad un terzo della sanzione indicata nell’atto. Il termine di proposizione del ricorso dinnanzi alla commissione tributaria è solitamente di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Vi dico che non sono tanti per impostare un ricorso.

L’atto di contestazione da parte dell’agenzia dell entrate avente ad oggetto l’omessa emissione di scontrini può essere definito dal contribuente attraverso il pagamento della somma richiesta pari alla sanzione amministrativa per mancata emissione di scontrino  contenuta nell’articolo 6, comma III e IV, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 . Nel caso di accettazione il contribuente deve versare versare anche le relative imposte sui redditi e Iva.

Se invece dovete solo pagare il ravvedimento operoso c’è tempo anche se ogni giorno matura una piccola quota aggiuntiva di interessi legali. Il pagamento del ravvedimento operoso impedisce l’applicazione di altre sanzioni accessorie e riduce di un terzo quelle piene che sono pari al 90% dell’imposta omessa.

La Legge di Stabilità 2015  ha ampliato il perimetro di applicazione del ravvedimento operoso prevedendo la possibilità di definire anche le somme contenute in un PVC attraverso il pagamento di 1/5 del minimo della sanzione edittale tranne però per i casi di omessa certificazione dei corrispettivi o dell’omessa installazione del misuratore fiscale di cassa.

Oltre all’omesso versamento e alla verifica dei termini di prescrizione l’accertamento fiscale potrebbe essere viziato di altri elementi che lo potrebbero rendere impugnabile, nullo o annullabile. A tal proposito vi segnalo il seguente articolo gratuito di approfondimento.

Cartelle di pagamento: pagare o presentare ricorso

Novità nel contenzioso fiscale tributario

Diritti e Doveri del contribuente

Se vogliamo partire prima di tutto dalle basi dovreste leggere anche l’articolo dedicato ai diritti e doveri del contribuente.

Quali sono i diritti del contribuente

Quali sono i doveri del contribuente

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 18.12.1997, n. 471

Se avete bisogno di informazioni, domande o suggerimenti scrivere a INFO @ Tasse-Fisco.com

Guida alla fatturazione Omessa fatturazione e sanzioni connesse

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