Validità DURF Fiscale: quanto dura il certificato di regolarità

0
3152
scadenza durata

Il DURT o DURC Fiscale è un certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’agenzia delle entrate che sta diventando più importante del cugino DURC rilasciato dall’INPS e che attesta la regolarità contributiva e previdenziale. E’ un certificato che ha una sua validità, superata la quale cessa di avere tutti i suoi effetti. Nel passato, nel quadro pandemico il legislatore ha optato per la proroga della validità del DURF fiscale tuttavia è bene sapere che la sua durata è di 4 mesi dalla data del rilascio.

Validità DURF Fiscale: da quando decorre la durata

La validità del certificato è di “4 mesi dalla data del rilascio” così recita il provvedimento. Da chiarire cosa debba intendersi per data di rilascio.

La decorrenza della validità si ha dalla data indicata nel certificato stesso. Solitamente coincide con la data di notifica della PEC dell’agenzia delle entrate nel senso che la predisposizione coincide spesso con l’inoltro della PEC alla PEC del richiedente.

Tuttavia parlo per esperienza diretta ma senza avere naturalmente un campione rappresentativo. Mi aspetto quindi che vi siano casi in cui la consegna avvena ancora in formato cartaceo e altre volte in cui la notifica della PEC sia successiva, anche di qualche giorno o settimana, dopo la compilazione e la firma da parte del funzionario responsabile del procedimento.

Se siete interessati a verificare se il DURF benefici di una proroga potete leggere la guida gratuita al DURF fiscale dove evidenzio anche eventuali proroghe concesse dal Legislatore.

Leggi Guida Durf Fiscale

Testo Legge DURT o DURC Fiscale

Vi riporto cosa disciplina il comma 5 del Decreto Fiscale n. 124 del 2019

5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
  • b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
  • c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nella circolare n. 1/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti i primi chiarimenti rispetto al Decreto fiscale 2019 – Decreto Legge n. 124/2019 in cui sono descritti i soggetti inclusi e quelli esclusi dall’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma.

Novità DURC INPS

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una novità importante per contrastare gli effetti dell’epidemia da Corona Virus agevolando la circolazione e la gestione delle richieste di DURC. Nella sostanza ha esteso la validità dei DURC rilasciati fino al 15 giugno 2020. E cosa succede per quelli che ancora non sono stati rilasciati e se risultano irregolarità? Vediamo queste e altre novità nell’articolo dedicato alle novità DURC INPS.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.