L’imposta sulle pubblicità è soggetta anche ad esenzione in molti casi ed in alcuni il legislatore ha introdotto delle riduzioni. Nel seguito vediamo le diverse fattispecie con l’ausilio di qualche caso pratico che consentono al contribuente, sia esso lavoratore autonomo o società di non pagare il tributo comunale.
Esenzioni
Nel seguito i casi di esenzione dall’imposta previsti dalla normativa:
Pubblicità all’interno dei locali, negozi, punti vendita fisici o virtuali
La pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
In questo caso vediamo quindi come la funzione del messaggio pubblicitaria che rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta è SOLO quella che ha la specifica funzione di attirare il cliente da una parte piuttosto che da un’altra. Una volta che sei dentro al negozio posso reclamizzare i miei prodotti a piacimenti e con qualsiasi mezzo di comunicazione.
Alcuni furbetti applicano le insegne, messaggi pubblicitari dentro i locali, ma se sono visibili anche all’esterno vi sono gli estremi per ricevere un accertamento da parte del Comune con l’applicazione della tariffa al pari di un qualsiasi altro mezzo pubblicitario reclamizzato all’esterno.
Lo stesso discorso vale non solo per i negozi fisici ma anche per quelli virtuali e on line
La seconda condizione dell’esenzione riguarda il fatto che all’interno si debba reclamizzare l’attività propria o di altri per godere di questa agevolazione. Se invece all’interno del negozio reclamizzate o sponsorizzate l’attività di altri allora questa sarà soggetta a tassazione in capo al soggetto pubblicizzato.
Avvisi al pubblico
Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
Locandine e Locali di Pubblico spettacolo
La pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione. Ne sono un esempio manifesti davanti al cinema, teatro, locande, balere etc.
Parliamo di manifesti ma non dell’insegna che reclamizza il nome del cinema o del teatro che segue il suo trattamento fiscale specifico ai fini del pagamento dell’imposta sulla pubblicità (dichiarazione iniziale preventiva, liquidazione e pagamento dell’imposta).
Pubblicità insegne negozi (articolo di approfondimento)
Editoria
Sullo stesso filone del punto precedente sono esenti anche la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; anche qui notiamo la stessa ratio normativa de punto di prima. Laddove sei davanti ad un edicola la réclame o la pubblicità di un giornalaio non influisce sulla decisione di acquistare la stessa rivista in un altro giornalaio per cui ecco anche qui che viene riconosciuta una forma di agevolazione a questa pratica pubblicitaria.
Stazioni di servizio
la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
Treni
la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all’art. 23;
Enti pubblici con e senza scopo di lucro
La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali come anche le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Stesso trattamento per le le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Insegne di attività commerciali
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati come definito dall’art. 10, comma 1, lett. c) Legge 448/2001. Tuttavia per questo punto consiglio sempre di andare sul sito del comune dove è situato il punto vendita per verificare se esiste un regolamento ad hoc che deroga a questa normativa. Se non lo trovate scrivetemi.
Altri casi di esenzione
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
Riduzioni di imposta
Esistono poi dei casi particolari a cui il legislatore accorda uno sconto sulla tariffa dovuto al fatto che non stiamo parlando di una vera e propria pubblicità o più semplicemente la funzione pubblicitaria o l’intensità del messaggio appare ridotto rispetto alla capacità di attrazione del cliente o di influenza sulle decisione di scegliere questo o quel fornitore.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio di enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.
I contribuenti, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione al 50% della tariffa, devono presentare copia dell’atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti la propria natura giuridica.
Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell’imposta.
Casi particolari e domande
Inutile dire che qualora abbiate dei casi particolari o delle domande per richiedere dei chiarimenti potete scrivere all’indirizzo del sito. In questi anni migliaia di risposte sono dati ai lettori per cercare di aiutarvi o di fornivi gli strumenti per risolvere dei casi specifici. Ricordo che questo sito a differenza di altri si espone rispondendo direttamente ai lettori…laddove abbia la risposta naturalmente.
Costo deducibile IRPEF, IRES, IRAP
Altro discorso riguarda la deducibilità delle imposta sulla pubblicità che comunque concorrono a ridurre il costo effettivo sostenuto per una campagna di comunicazione. Questi costi infatti sono deducibili dal reddito imponibile del soggetto titolare di partita Iva sia esso lavoratore autonomo, imprenditore individuale o società o altro ente commerciale. Quello che cambiano sono le modalità di deduzione del costo. Per questo però potete consultare l’articolo di approfondimento dedicato alle diverse categorie di contribuenti. Vi anticipo che il costo della pubblicità è deducibile anche dal valore della produzione netta che sarebbe la base imponibile su cui applicare l’IRAP.
Dichiarazione preliminare di apposizione delle pubblicità
Vi ricordo sempre di controllare gli adempienti che dovete porre in essere prima di iniziare a reclamizzare un prodotto o apporre un’insegna ai fini del pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
Inoltre nel seguito trovate la guida gratuita all’imposta sulla pubblicità….imposta non tassa, mi raccomanda come molti di voi dicono. La tassa vedetela sempre come qualcosa che noi paghiamo per un servizio pubblico mentre qui paghiamo semplicemente un’imposta all’erario.
http://www.tasse-fisco.com/societa/guida-imposta-pubblicita-veicoli-autoinsegne-ed-altro/4176/
http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/guida-imposta-pubblicita-insegne-esenzioni-calcolo/18598/
Buongiorno, vorrei installare una insegna per la mia attività usufruendo della agevolazione x le insegne inferiori a 5 mq, ovvero non si paga nulla, ma l’ ICA mi ha risposto che essendo un franchising si paga a prescindere .
Mi date conferma di ciò ?
Grazie
Se cono me vale il riferimento normativo che lei ha fornito anche se vi sarebbe da chiarire la finalità di lucro o meno dell’associazione che potrebbe compromettere l’esenzione.
Buongiorno, asd, abbiamo messo un cartello (freccia) con indicazione “addestramento cani” senza citare nome dell’associazione. Il Comune chiedeva la tassa ma io ho trovato questo”Non sono soggetti al pagamento dell’imposta di pubblicità “le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.” (D.Lgs 507/1993 art.17 c.1)”.
la risposta odierna è stata: al fine di regolarizzare la situazione si richiede l’ultimo bilancio dell’associazione approvato.
La mia domanda a è: è corretto chiedere una tassa pubblicitaria per un cartello che indica solo una locazione senza che ci sia scritto il nome dell’associazione?
il centro revisione è il suo ed è un’attività a mercato e a fini di lucro giusto? se si, la risposta viene da sè….
Buonasera .
Sono titolare di un centro revisione auto moto.
Sulla testata esterna della nostra sede all altezza di 6 metri esponiamo n 2 striscioni illuminati di 6 metri ciascuno con scritta CENTRO REVISIONI con numero concessione MCTC.
Siamo soggetti a tributi pubblicitari comunale pur rappresentando il ministero dei trasporti dunque un ente pubblico?
Vi ringrazio x la vostra attenzione.
BuonLavoro
NO se gira per la svizzera, rientrerà nell’ambito di applicazione della normativa relativa al cantone dove gira con l’autovettura.
Buongiorno,
sono titolare di una società di brokeraggio Assicurativo in Svizzera. Sono Italiano con permesso di lavoro G(frontaliero) abito in provincia di Como e la mia macchina é con targa italiana. Vorrei pubblicizzare la mia attività (in Svizzera) tramite adesivo da applicare al lunotto posteriore di una fiat 500L
devo pagare delle imposte al mio comune di residenza ?
grazie