Omessa Fatturazione e Registrazione: Multe, Sanzioni e rischi di Accertamento

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fattura proforma

fattura contenuti minimi richiestiDopo aver affrontato le problematiche relative alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale ed i rischi in cui si incorre che possono arrivare anche alla chiusura dell’attività, potete consultare anche le risposta alla domanda sull’omessa fatturazione o mancata registrazione in contabilità delle fatture cercando di vedere prima di tutto le conseguenze a cui potete andare incontro, ma anche le diverse fattispecie in quanto sanzionato non è solo il soggetto persona fisica o giuridica (società) che emette la fattura ma anche quella che non la riceve e non si attiva o la riceve sbagliata e non si attiva per la rettifica. Potete leggere prima di tutto la guida alla fatturazione nel caso siate a digiuno della materia.

Partiamo con il dire che l’obbligo di emissione della fattura insieme alle modalità di fatturazione sono state oggetto già di approfondimento all’interno dell’articolo dedicato alla guida pratica alla fatturazione.

Le tipologie di omissioni definite dal legislatore

Leggendo il testo normativo individuiamo diverse tipologie di infrazioni che possono consistere nella vera e propria omissione della fatturazione, nella fatturazione a cui non è seguita una registrazione (mancata registrazione), o sotto fatturazione (cessione di beni e servizi indicandone un numero inferiore), o sovra faturazione (cessione con emissione della fattura per importi più elevati rispetto a quelli realmente transitati come può avvenire nel caso di società facenti parte di uno stesso gruppo che per trasferire utile da una società controllante o ad una controllata o viceversa possono utilizzare questo metodo fraudolento) e possono essere considerate più o meno gravi non tanto in relazione alla frequenza quanto in relazione all’imponbile evaso tenendo a mente sempre alcuni valori minimi.

Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi

Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal 100% al 200% della imponibile evaso.

In realtà per omissione o mancata registrazione di operazione imponibili si intende ricomprendere anche quei casi errata registrazione, mancata emissione della nota di credito per le eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imponibile, mancata autofatturazione, falsa indicazione della data di emissione per lucrare sulla disponibilità di liquidità che come ormai saprete ha un valore (ci stanno quasi basando la nuova legge delega per lo sviluppo sulla disponibilità di liquidità :-)).

Sospensione attività per i professionisti

Il Decreto Legge 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i professionisti iscritti in albi professionali (i.e. commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, ecc) per l’omessa o ritardata emissione della fattura: allorquando si contestino quattro violazioni di questo genere nell’arco di un quinquennio si assisterà alla sospensione dell’attività che dovrà essere decretata dal consiglio dell’Ordine di appartenenza. Mi viene un pò da sorridere poi per verificare come e se il professionista, nonostante la sanzione disciplinare stia o meno sospendendo l’attività  (che faccio vado a casa sua o nel suo studio a verificare?!?Con quali mezzi???). La novità si applica a partire dalle violazioni contestate dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011

Nel caso invece di operazioni non imponibili IVA o esenti la sanzione scende notevolmente in quanto può andare dal 5% al 10% dei corrispettivi omessi o non totalmente registrati o riferita sempre ad una delle fattispecie viste sopra e sempre con un minimo di 516 euro.

Ma può succedere anche il caso di errata applicazione della normativa rispetto all’applicazione dell’Iva (per esempio nel caso delle operazioni di riaddebito che sono imponibili o di risarcimento che sono esenti, e che sono fattispecie molto particolari di andare a trattare e che possono generare una sanzione in caso comportamento errato pari al 100% dell’ammontare eventualmente detratto in più o anche autofatturato in meno.

Sanzioni per chi la riceve

Il legislatore ha posto una serie di violazione anche nei confronti del soggetto che pur ricevendo una fattura non conforme ai disposti normativi in materia di Iva non attiva la procedura di segnalazione all’agenzia delle entrate.

Si può verificare il caso in cui il cessionario al momento della consegna del bene o al momento di effettuazione del servizio non riceva fattura e non la riceva per i 4 mesi successivi, decorsi i quali ha 30 giorni di tempo per denunciare l’accaduto all’agenzia delle entrate e provvedendo contestualmente ad emettere l’autofttura con il pagamento dell’imposta dovuta precedentemente a carico del cessionario, in quanto in questo caso i debitori d’imposta sono solidalmente responsabili al versamento dell’imposta utilizzando il codice tributo 9399.

Capita invece più spesso il caso di ricevimento di una fattura errata che riporta quantità, imponibili, imposta, errori di calcolo o altri errori che influenzano il corretto adempimento dell’imposta e come tale andrebbero rettificate o mediante l’emissione di una nota di credito da parte del cedente ossia di colui che vende i beni o i servizi oppure se questo non avviene denunciando l’accaduto all’agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sbagliata e sempre procedendo al versamento per conto del cedente qualora ve ne fosse bisogno.

Nel caso in cui invece si verifichi una sovra fatturazione ossia l’applicazione di prezzi di cessione inferiore all’effettivo scambio di merci o di servizi allora siamo in presenza di un intento fraudolento diretto a trasferire fondi da una società all’altra (spesso da quello che sono in perdita fiscale a quelle che sono in utile) oppure può capitare che si assista ad una sottofatturazione ossia fatturazione ad un valore inferiore a quello di mercato o al valore normale in quanto una parte viene fatta transitare in nero.

Possiamo dire che nel primo dei casi e soprattutto nel caso di catene o gruppo societari esiste una normativa sul trasfer pricing diretta a combattere questi intenti elusivi obbligando la società a provare che appunto i prezzi di trasferimento sono quelli che normalmente si registrerebbero in condizioni di mercato similari nel luogo, nel temo e nello spazio in cui è avvenuta la vendita.

Nel secondo caso invece e semprechè stiamo parlando di soggetti giuridici e non di persone fisiche allora il cessionario è solidalmente responsabile del pagamento del tributo.

Novità Decreto crescita 2019

Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018. La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni. In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc). La riduzione delle sanzioni però vale solo per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019 per cui dopo scattano le sanzioni piene che vanno dal 90% al 180% dell’imposta omessa nel caso di operazioni imponibili o comunque soggette ad Iva oppure dal 5% al 10% nel caso di operazioni che non prevedono l’applicazione dell’Iva in fattura (esenti fuori campo, non imponibili etc). Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9  oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento del’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva. In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto. Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%. Fattura Emessa in ritardo con Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso  Fattura in ritardo senza Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso Cos’è la Base imponibile IVA e quali voci entrano nel calcolo

Fattura Falsa

Discorso a parte invece per la falsa fatturazione che rappresenta un evento disciplinato dal diritto penale e che ve lo ricordo per i piccoli furbetti che scatta anche in presenza di falsa fatturazione o fatturazione per operazioni insesistenti o anche sovraffatturazione o sotto fatturazione di un solo euro.

Questa per dirvi di non cercare di abbassare artificiosamente i vostri ricavi o reddito imponibile con questo mezzo perchè incorrerete in due tipologie di reati che sono appunto la falsa fatturazione ed anche la dichiarazione infedele in quanto il dato si cristallizza in una serie di documenti che sono firmati lo stesso dal legale rappresentante.In questi casi però parliamo di sanzioni penali per reati tributari.

Per approfondimenti e chiarimenti sintetici potete leggere l’articolo dedicato alla falsa fatturazione

Omessa emissione scontrino fiscale

Vi segnalo come articolo di approfondimento anche quello relativo alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale che può portare alla sospensione dell’attività oltrechè l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario.

Vi ricordo anche l’articolo dedicato a come rimediare se avete indicato l’aliquota Iva sbagliata in fattura.

Emissione della nota di credito: termini e modalità

Avete quando emettere la nota di credito conviene ed p obbligatorio; ora leggete l’articolo dedicato all’emissione della nota di credito in cui trovate acnhe un fac simile per la compilazione.

Appronfondimento

Nuovo approfondimento sull’omessa fatturazione

Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito

Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito dove sono indicati i termini e le modalità di gestione della fatturazione sbagliata o con errori o anche rettificata in base ad accordi successivi intervenuti tra le parti. Nello stesso articolo vi viene anche fornito un foglio di calcolo che vi può essere utile per emettere da xls.

Ravvedimento Operoso Fatturazione Elettronica Sbagliata: correzione e versamento

Fattura Elettronica sbagliata: come rimediare con il ravvedimento operoso

Cos’è il preavviso di parcella

Cos’è il Proforma Errori nelle Fatture con Split Payment: come fare il ravvedimento operoso Dati obbligatori della fattura Cartacea e Elettronica Quali sono i diritti del contribuente Quali sono i doveri del contribuente

58 COMMENTS

  1. una domanda si come lavoro come geometra catastale per vari tecnici e vado al catasto a svolgere il compito di fare visure ricorsi consegna tipi mappale e accatastamento e volture, ho conosciuto per caso un tizio ci siamo presentati, e dopo una chiacchierata lui mi ha detto che doveva ritirare delle mappe al catasto, cmq mi da la ricevuta di 5,00 emessa dal agenzia delle entrate settore territorio, io vado al catasto e vado a ritirare queste mappe e l’operatore mi dice che la ricevuta e falsa, e procede chiamando il direttore, parlando con il direttore e gli spiego la cosa lui mi dice devo parlare con il dirigente e poi vediamo, quella persona che mi ha dato la ricevuta la conosco di vista e non tengo recapito e dati per rintracciarlo, ora volevo sapere che sto in questo casino come fare per uscirne…..? e cosa rischio….? grazie

  2. Dove va richiederla al momento del pagamento ma comunque l’impresa l’ha dovuta emettere per cui ne chieda una copia formalmente

  3. Il Simpatico il ginecologo evasore gli può dire che si deve sbrigare a fare fattura per 2200. Consideri che il suo ginecologo oltre a rischiare insieme a lei sanzioni ha risparmiato con questa mossa quasi il 50% dei 2200 per cui si faccia due calcoli. Lei invece ha perso circa 400 euro di detrazioni….faccia un pò lei

  4. mia moglie è stata seguita da un ginecologo che durante tutto il periodo della gravidanza ha omesso di rilasciare le ricevute dovute…quando gli ho chiesto se mi facesse la ricevuta alla fine mi ha gentilmente detto che invece di fatturarmi 2200euro me ne faceva una da 900 alla fine della gravidanza…
    attualmente per raggiungere quella cifra di 2200euro gli devo ancora 400euro…come devo comportarmi?

  5. No perché lui deve emettere la fattura correttamente nei confronti della sua cliente, tuttavia se il giudice non le ha già quantificate in sentenza allora se sua moglie non le fa avere copia della fattura lei non può rimborsare alcunché. Mica andiamo sulla parola! Io rimborso quello che devo non quello che mia moglie o il suo avvocato mi dicono.

  6. salve
    ho perso una causa legale contro la mia ex moglie e sono stato condannato al pagamento di 1/3 delle spese processuali.
    Ho provveduto al pagamento delle spese ma l’avvocato della controparte non mi fa vedere la fattura emessa al fronte del pagamento.
    E’ denunciabile?
    saluti

  7. Sono una persona fisica, ho commissionato alcuni lavori di ristrutturazione della mia abitazione privata ad una impresa edile regolarmente iscritta (societa a responsabilità limitata srl). La mia abitazione è sita in italia, io sono cittadino italiano e l’impresa di costruzioni è italiana e residente e registrata in italia.
    Ho regolarmente effettuato il pagamento all’imprenditore con bonifico bancario, ma non ho mai ricevuto la fattura per il pagamento effettuato. Sono trascorsi ormai molti mesi, circa dueanni, e ho dimenticato di sollecitare l’emissione della fattura all’imprenditore.
    Sono tenuto a fare la autofatturazione? Sono tenuto a denunciare il fatto all’ufficio delle entrate?
    Grazie

  8. buona sera,
    sono vittima di un caso un pò singolare, e vorrei delle delucidazioni in merito.
    1 anno fà ho lavorato in subappalto presso un cantiere pubblico, e mi occupavo della fornitura e posa di condotti per l’aria condizionata. da contratto, per fatturare è obbligatorio il rilascio da parte dell’appaltatore del documento SAL (stato avanzamento lavori). con il sal, si può emettere la fattura.
    il mio cliente però, mi ha rilasciato del SAL molto più bassi di quello che in realtà era il lavoro eseguito. dopo 3 mesi, l’importo che non mi è stato permesso fatturare ammonta a circa 99.000,00€.
    dato che la mia azienda lavorava in economia, si tratta per lo più di ore del mio personale assunto. i rapporti giornalieri sono tutti firmati ed approvati dai responsabili, ma poi il SAL non coincideva con quei rapportini.
    a livello fiscale, posso denunciare il mio cliente per impedimento alla fatturazione? quele altro reato è implicato? ho pensato di denunciare alla agenzia delle entrate l’accaduto per evitare che in futuro mi venga fatta la ricostruzione della commessa, e mi prenda io una sanzione per “evasione” che in realtà non esiste. la mia azienda è sull’orlo della chiusura per colpa di questi furbetti che ho scoperto sono soliti usare questo metodo.
    questi signori, hanno una azienda che fattura 80 milioni di euro e il 90% dei lavori li fanno su cantieri pubblici.
    attendo un vostro parere,
    saluti

  9. Antonio scrive:
    “Ciao, vorrei sapere se faccio un esposto alla guardia di finanza per il mancato rilascio di fattura da 1 anno circa rischio qualcosa? sono una persona fisica e chi non mi ha fatto le fatture sono un’impresa edile ed il direttore dei lavori con cui sono in causa per i lavori non eseguiti a regola dell’arte.”

    Tassefisco scrive:
    “Ma certamente, il fatto è che lei avrebbe dovuto autofatturarsi entro una certa data. Si confronti con il DPR 633 del 1972.”

    Antonio scrive:
    Ho fatto quanto da lei suggeritomi notando che io non sono un committente nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ovvero non sono un’impresa o un libero professionista, e non ho acquistato un servizio che posso rivendere, ecc. Inoltre l’art. 41 del sopracitato decreto è stato abrogato dal decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’art. 6 comma 8 di quest’ultimo difatti ribadisce che è punibile “il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente”.
    Quindi io non credo di rientrarci. Se mi da conferma di quanto sopra ho compreso sarebbe gradito.

    Tassefisco scrive:
    Vedo che ha dimestichezza con le norme.
    Se non ha partita Iva che tipologia di fatture emette?

    Antonio scrive:
    Studio legge (sono agli inizi). Non avrebbe potuto farlo benissimo usando il codice fiscale? In ogni caso quanto da me sopra espresso è corretto oppure potrei essere oggetto comunque di sanzione?

  10. Antonio scrive:
    “Ciao, vorrei sapere se faccio un esposto alla guardia di finanza per il mancato rilascio di fattura da 1 anno circa rischio qualcosa? sono una persona fisica e chi non mi ha fatto le fatture sono un’impresa edile ed il direttore dei lavori con cui sono in causa per i lavori non eseguiti a regola dell’arte.”

    Tassefisco scrive:
    “Ma certamente, il fatto è che lei avrebbe dovuto autofatturarsi entro una certa data. Si confronti con il DPR 633 del 1972.”

    ———

    Ho fatto quanto da lei suggeritomi notando che io non sono un committente nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ovvero non sono un’impresa o un libero professionista, e non ho acquistato un servizio che posso rivendere, ecc. Inoltre l’art. 41 del sopracitato decreto è stato abrogato dal decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’art. 6 comma 8 di quest’ultimo difatti ribadisce che è punibile “il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente”.

    Quindi io non credo di rientrarci. Se mi da conferma di quanto sopra ho compreso sarebbe gradito.

  11. Ma certamente, il fatto è che lei avrebbe dovuto autofatturarsi entro una certa data. Si confronti con il DPR 633 del 1972

  12. Ciao, vorrei sapere se faccio un esposto alla guardia di finanza per il mancato rilascio di fattura da 1 anno circa rischio qualcosa? sono una persona fisica e chi non mi ha fatto le fatture sono un’impresa edile ed il direttore dei lavori con cui sono in causa per i lavori non eseguiti a regola dell’arte.

  13. E’ sanzionabile per il mancato versamento dell’IVA insieme però con il dentista su cui in prima battura dovrebbero richiedere il versamento oltre al pagamento delle sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta IVA non versata oltrechè interessi legali decorrenti dal giorno successivo all’omesso versamento (liquidazione periodica successiva all’emissione della fattura o al giorno in ciò sarebbe dovuto accadere).

  14. Buongiorno,

    ho svolto dei lavori di ristrutturazione presso il mio appartamento. Ho il timore che l’azienda che ha svolto i lavori ed emesso fattura (regolarmente pagata a mezzo bonifico al fine di fruire delle detrazioni vigenti) non abbia proceduto alla registrazione nella propria contabilità. Rischio qualcosa in caso di accertamento? Posso diffidare l’impresa a farmi consegnare copia del registro iva vendite dal quale si evince la registrazione dei documenti emessi nei miei confronti?
    Grazie anticipatamente per la risposta

  15. Buongiorno, la mia questione è la seguente: due anni fa ho subito un intervento odontoiatrico da parte di un dentista, intervento che mi ha procurato dei danni permanenti alla bocca. Come succede a molti, da quanto leggo sul web, anche a me all’epoca il dentista disse che se non avessi richiesto la fattura, mi avrebbe fatto uno sconto. Pur di gravare meno sui miei genitori, accettai lo sconto. Oggi però me ne pento amaramente, poichè vorrei intentare una causa contro il dentista per il danno subito. Vorrei sapere se ammettendo di non aver ricevuto fattura, nè di averla richiesta, dinanzi al tribunale, rischio di essere poi perseguita dalla finanza, o meno. e se si, come viene calcolata la multa da quest’ultima. grazie

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