Novità dal 2017
Con la cosiddetta Manovrina fiscale il Decreto legislativo introduce all’articolo 3 introduce un nuovo limite nella compensazione dei crediti Iva che passa da 15.000 a 5.000 euro, al di sopra del quale sarà necessario richiedere il visto di conformità. Il visto costa e dovrà essere rilasciato solo da soggetti con idoneo polizza con copertura assicurativa rischi professionali di un certo massimale.
Molto più impattante invece a mio avviso è il nuovo obbligo di trasmettere telematicamente con i canali Entratel o Fisconline i modelli F24 in cui all’interno vi siano delle compensazioni con qualsiasi altre imposta.
La norma entra in vigore dalle compensazioni effettuate dal 27 aprile 2017.
La compensazione fra tributi diversi
La compensazione tra diversi tributi viene anche detta compensazione esterna o orizzontale ed è obbligatoria in quanto l’Agenzia delle Entrate deve avere evidenza dei tributi che state utilizzando in quanto da una parte deve verificare l’effettivo tributo a debito che state per pagare attraverso la compensazione e dall’altro l’effettiva disponibilità del credito che volete utilizzare.
Se invece state per effettuare una compensazione tra tributi diversi tra loro (Iva con Irap, Ires con Irap, ecc) la presentazione del modello è obbligatoria per cui qualora vi fosse notificata una cartella dovreste gestirla e probabilmente pagare sanzioni, sempre che non ve ne ravvediate prima.
Se invece state per effettuare una compensazione tra tributi della stessa natura ossia una compensazione verticale Iva su Iva, Irap su Irap, la presentazione del modello non è obbligatoria per cui qualora vi fosse notificata una cartella o vi fossero applicate delle sanzioni derivanti da questa fattispecie potrete impugnarla senza problemi. Assicuratevi tuttavia che il credito che state utilizzando sia maturato all’interno di una precedente dichiarazione altrimenti potrebbe scattare un controllo automatico che, seppur probabilmente senza conseguenze, vi farebbe perdere tempo per la gestione e risoluzione.
Per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Elementi di prassi sul tema F24 a zero
La violazione per omessa presentazione del modello F24 a zero qualora obbligatoria è sanzionatile perché “arreca pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo (punto 17.2 della circolare 54/E del 2002)”. Pertanto in tal caso, si applica una sanzione di 154 euro, ridotta a 51 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (articolo 19, comma 4, Dlgs 241/1997). La violazione può essere sanata tramite ravvedimento operoso, presentando il modello F24 e versando la sanzione in misura ridotta, diversa a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione (articolo 13 del Dlgs 472/1997). Nell’F24 deve essere indicato il codice tributo 8911 e, come anno di riferimento, va riportato quello in cui è stata commessa la violazione.
Come regolarizzare l’omessa presentazione
Per regolarizzare questa violazione e ridurre le possibili sanzioni che si avrebbero a seguito di un controllo automatico o di un accertamento fiscale, è possibile ricorrere al nuovo ravvedimento operoso attraverso la presentazione sempre di un modello F24 ma in cui saranno conteggiate anche delle piccole sanzioni e degli interessi legali il cui calcolo lo trovate nel seguito esposto con degli esempi:
Dovrete sempre indicare l’imposta a debito ma a cui andrete ad aggiungere una sanzione pari a:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione ossia dalla data di scadenza prevista;
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall’omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall’omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l’F24 a saldo zero viene presentato superati due anni;
- 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione sia stata oggetto di un processo verbale di constatazione.
Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 19, comma 4, Dlgs 241/1997 che recita:
- I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
- La banca rilascia al contribuente un’attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell’ordine di pagamento, nonché l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L’attestazione deve recare altresi’ l’indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
- La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell’articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e’ utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
Linearità con la dichiarazione dei redditi nel rigo degli importi compensati
Mi raccomando poi di intervenire anche sulla dichiarazione dei redditi in quanto nei quadri di liquidazione dell’imposta queste compensazioni troveranno il loro posto, per cui quello che compensate dovrà essere indicato nell’apposito quadro, per esempio nel quadro RN se parliamo di Irpef o nel quadro IR se parliamo di Irap.
Mi raccomando quindi di tenere sempre una contabilità allineata alla situazione dei versamenti effettuati con modello F24, anche nel caso in cui abbiate optato per la non presentazione del modello F24.
Apposizione del visto di conformità del credito
Importante sapere che per alcune compensazioni di importi superiori ad una certa soglia sono stati richiesti dei visti di conformità da apporre sulle dichiarazioni dei redditi ad opera di professionisti abilitati; primi fra tutti dottori commercialisti, CAF e anche ragionieri che posseggono determinati requisiti. A tal proposito potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio a quanto costa il visto di conformità leggero.
Come funziona il visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari e fiscali e quali sono i nuovi limiti dopo i quali scatta l’obbligo all’apposizione del visto.
Il codice tributo da utilizzare
Nella compilazione delle sanzioni dovrete indicare il codice tributo 8911: nel seguito vi segnalo le modalità di compilazione.
Vi ricordo a tal proposito sempre l’articolo dedicato al modello F24 ed F23 editabili in cui avete la possibilità di scaricarvi il software per la compilazione e la generazione del modello di versamento.
Attenzione: errore nella compilazione
Nel caso in cui avete commesso un errore non tanto nel momento del versamento ma proprio nel calcolo del tributo che avevate a credito e quello a debito, allora potrete richiedere l’annullamento del modello F24 precedentemente presentato, presentando il nuovo modello F24.
Prassi collegata
La risoluzione n. 36/E del 2017 ha chiarito che dal 2016 la sanzione per l’omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione tra tributi uguali è 100 euro che si riduce a 50 euro se viene trasmesso entro 5 giorni lavorativi.
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