Obbligo F24 Telematico: quando si usa e in quali casi e come si compila

La disciplina delle compensazioni tra tributi è stata fortemente modificata negli ultimi anni per intensificare e diversificare le attività di controllo e mitigare gli intenti fraudolenti dei contribuenti. Una tra queste riguarda l’utilizzo del modello F24 telematico che, per l’agenzia delle entrate rappresenta una maggiore garanzia rispetto al modello F24 cartaceo.

Quando si usa F24 Telematico e quando quello cartaceo

Partiamo con il dire che la forma ordinaria di presentazione del modello F24 è la presentazione cartacea. Tuttavia per il futuro ci dobbiamo attendere che saranno sempre maggiori i casi di obbligo alla presentazione telematica del modello f24.

La finalità della legge è quella di impedire le indebite compensazioni di crediti fiscali non solo di quelli Iva ma anche di altri tributi. Per realizzare e combattere la compensazione di crediti inesistenti si è ridotto il limite entro cui si potrà procedere alla presentazione del modello cartaceo anzichè telematico.

Il limite alla compensazione orizzontale è passato da 516.546,90  euro a 700.000 euro dal primo gennaio 2014.  Questo per effetto delle novità introdotte dall’art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013.

Se superate questi limiti sarete soggetti versamento Iva mensile con un aggravio anche di costi di natura amministrativa e contabile in quanto si presuppone che rientrate nel regime di contabilità ordinaria dove per legge sarete sottoposti a maggiori adempimenti per quello che concerne bilancio, libri e registri, dichiarazioni, accertamento ecc.

Compensazione orizzontale e verticale: esempio

Il limite alla compensazione deve essere riferito a quello della compensazione orizzontale ossia a quella tra tributi diversi. La compensazione verticale che si riferisce a compensazioni di tributi della stessa tipologia non è soggetta a limitazioni annuali. A titolo di esempio se la compensazione come in questo articolo dovesse avvenire Iva su Iva non vi sono infatti limiti. Diverso il caso se si dovesse portare in compensazione un credito Iva con un debito Ires o Irap.

Compensazione Credito Iva e Certificazione

Credito Iva minore di 5 mila euro

Fino a 5 mila euro il credito Iva spettante può essere utilizzato senza limitazioni semprechè trovi prima accoglimento in una dichiarazione presentata telematicamente. Se molti anni fa infatti era ammesso l’utilizzo del credito anche senza che questo si manifestasse in una dichiarazione ufficiale oggi questo può essere utilizzato solo dal primo giorno successivo a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce.

Se dovessimo fare un esempio pratico valido anche per gli anni successivi possiamo dire che il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale 2019 potrà essere utilizzato nella liquidazione del 16 gennaio 2019. Questo dovrà rispettare il limite di 5 mila euro e sarà indicato nella colonna importi a credito del modello F24 con codice tributo 6099. Nel caso di compensazione Iva su Iva non sarà necessario presentare alcun modello F24 per indicare la compensazione orizzontale.

Credito Iva maggiore di 5 mila euro

Se parliamo di importi superiori a 5 mila euro la compensazione potrà avvenire solo previa apposizione del visto di conformità

La legge di riferimento è contenuta nell’articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009 e vale solo dal decimo giorno successione alla presentazione della dichiarazione (articolo 3 D.L. 50/2017). In calce all’articolo troverete tempi, costi e modalità per la certificazione dei crediti di imposta con visto di conformità. Se non volete richiedere il visto di conformità potrete richiedere la sottoscrizione dell’intera dichiarazione dei redditi all’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile ossia i revisori o il collegio sindacale.

In sostanza dovremmo pagare un soggetto abilitato a rilasciare i visti di conformità che farà un audit sulla nostra dichiarazione precedente, confermerà i crediti originati verificandone la spettanza.

Nel caso delle delle start up innovative il limite di 5 mila euro è aumentato fino a 5 mila come disciplinato dall’articolo 4, comma 11-novies, D.L. 3/2015. L’agevolazione è valida per tutto il periodo di iscrizione delle start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Le compensazioni orizzontali possono essere effettuate annualmente fino ad un massimo di 700 mila euro.  Esistono tuttavia delle deroghe previste dal legislatore. Il Decreto Anticrisi D.L. n. 78/2010 ha previsto che per la compensazione orizzontale non si potrà procedere qualora il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. La previsione non ha effetto se il debito non è ancora scaduto. Solitamente tale termine sono i 6 giorni dalla data di notifica dell’atto di riscossione

Altra previsione per fermare i comportamenti fraudolenti dei contribuenti è stato quello di prevedere l’obbligo di trasmissione telematica dei modelli F24 riportanti delle compensazioni al di sopra di una certa cifra.

Così per i Modelli F24 presentati riportanti compensazioni orizzontali , ossia tra tributi di uguale tipologia (Iva con Iva, Ires a credito con Ires a debito, e così via…) si dovrà procedere alla trasmissione del modello f24 telematico utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione gratuitamente dall’agenzia delle entrate. Tali servizi sono Entratel o Fisconline).

In questo caso sarà necessario per importi al di sopra di una certa soglia procedere dapprima con la certificazione del credito Iva e l’apposizione del visto di conformità del professionista.

Il limite entro cui può effettuarsi la compensazione orizzontale senza dover necessariamente apporre il visto di conformità scende a 5 mila euro contro i 15 mila di prima.  Tale previsione è contenuta nell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 50/2017 che ha modificato a sua volta l’l’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006.

Obbligo F24 Telematico per compensazioni maggiori di 5 mila euro

Per le compensazioni di valore superiori a 5 mila euro è diventato obbligatorio utilizzare il modello F24 on line da trasmettere telematicamente. Questa previsione è stata introdotta al fine di presidiare maggiormente e avere un maggiore controllo delle compensazioni fiscali. Per servizi telematici intendiamo il modello F24 predisposto e spedito tramite Entratel e Fisconline. Tale limite è ora stato ridotto a 5 mila euro.

Domanda e Problema F24 Telematico

Il problema è che non tutti gli istituti bloccano il passaggio del modello F24 cartaceo che non rispetta tali limiti per cui si potrebbe verificare il caso di sanzioni.

Quali sanzioni per F24 Cartaceo al posto di quello telematico

Quali sanzioni si applicano nel caso di pagamento del modello F24 cartaceo anziché telematico? Per fornire una risposta al quesito è necessario far riferimento alla disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs n. 471 del 1997 in materia di errori nella compilazione del modello F24 che però non hanno impatto sul tributo versato. Parliamo infatti non di indebita compensazione ma di una violazione legata ad una spetto formale rispetto alla corretta disciplina prevista dal legislatore. La sanzione quindi deve essere attenuata rispetto a errori che incidono sostanzialmente sulla determinazione e/o sul versamento di un tributo.

Si dovrà quindi fare riferimento all’articolo 11, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 471/1997 che recita:

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Novità Sanzioni F24 Cartaceo da Legge di Bilancio 2019 

Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del DL n° 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n°248/2006, si applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

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