Nuovo contratto di apprendistato 2021: convenienza, cosa è, come funziona agevolazioni fiscali

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

bambini a scuolaCosa è il contratto di apprendistato e come cambia nel 2021 dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2020. In calce all’articolo troverete anche le novità introdotte di volta in volta dalle varie Manovre Finanziarie che utilizzano questo strumento anche al fine di ridurre il cuneo fiscale prodotto dal costo del personale dipendente.
Sono molte le novità in cantiere e diverse quelle già entrate in vigore con la nuova disciplina introdotta con la nuova riforma del lavoro 2012 e le successive novità che ci portano ad avere una serie di agevolazioni fiscali e contributive descritte meglio in sintesi nel seguito.

Il contratto di apprendistato diventa uno degli strumenti che ha permesso di ridurre significativamente la disoccupazione (non parlo di precariato naturalmente). Le novità di fatto riqualificano l’apprendistato come il contratto tipico per far entrare i giovani nel mondo del lavoro che porta vantaggi fiscali e non, sia per gli apprendisti sia per i datori di lavoro, e con cui assistiamo ad una equiparazione ad un contratto a tempo indeterminato con dei limiti, a fronte del quale sono previste delle agevolazioni fiscali a beneficio delle aziende.

Vediamo insieme quali sono le novità che vengono introdotte e cosa cambia in pratica per dipendenti, disoccupati e datori di lavoro. Anticipo che gli incentivi e i benefici introdotti e potenziati nel tempo sono soggetti spesso a modifiche e non spettano a tutti i lavoratori ma solo a quelli in possesso di requisiti, anagrafici prima di tutto.

Cos’è e quali sono le caratteristiche del contratto di apprendistato 2021

Il contratto è di tipo indeterminato infatti mutua molte delle sue caratteristiche dai contratti a tempo indeterminato ed è finalizzato alla introduzione e permanenza del giovane lavoratore in azienda e anche alla sua formazione. L’azienda si impegnerà ad assumerlo e anche a fornirgli adeguata formazione.

Nel contratto di apprendistato il datore di lavoro oltre a corrispondere la retribuzione oraria al lavoratore deve anche impartire la formazione specifica e finalizzata ad acquisire una propria professionalità.

Questa specificazione trae spunto da quanto disciplinato dall’articolo 41 del D.Lgs n. 81/2015 che lo definisce come un “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.

Le nuove tipologie del contratto di apprendistato dopo la manovra economica 2011

Esistono tre diverse tipologie di apprendistato che non mutano (se non nel nome) rispetto a quelle precedentemente previste, a cui se ne aggiunge sostanzialmente una quarta:

  1. apprendistato I Livello per la qualifica e per il diploma professionale, per i lavoratori tra i 15 e i 25 anni, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Non può superare i 3 anni di durata determinata sulla base della qualifica e del titolo di studio da conseguire
  2. apprendistato II livello professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che devono completare l’iter formativo e professionale anche nelle P.A. Può durare al massimo 6 anni sulla base dell’età e del tipo di qualificazione da conseguire;
  3. apprendistato III livello di alta formazione e ricerca riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che aspirano al più alto livello di formazione in tutti i settori pubblici e privati nel campo delle ricerca del dottorato e del praticantato in studi professionali nell’ambito delle professioni ordinistiche. La durata è rimessa alle Regioni.
  4. apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi per cui è previsto un regime contributivo agevolato e un incentivo, in caso di conferma al termine del rapporto, del 50% delle indennità di mobilità non percepite dal lavoratore durante l’apprendistato

Il contratto deve avere una  durata minima di sei mesi e massima di tre anni incrementale fino a cinque anni per gli artigiani. Il numero massimo di apprendisti da poter assumere sono un funzione di un rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Qualora il datore di lavoro titolo di esempio non abbia alcun lavoratori qualificato o specializzato o comunque meno di tre, potrà assumere  massimo tre lavoratori con contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato: Durata e Retribuzione 

Per quello che concerne la retribuzione di cui ha diritto il lavoratore assunto con contratto di apprendistato vi sono elementi fissi e variabili che trovano la loro allocazione e distinta indicazione nella busta paga a fine mese. Tuttavia  anticipo che non vi è un’unica classe retributiva in quanto il valore del contratto dipende dalla tipologia dell’apprendistato, se di I°, II° o III° livello e la qualifica che si intende conseguire al termine della durata. Conterà anche il livello di inquadramento professionale che non potrà essere al di sotto di più di 2 livelli rispetto a quelli di un lavoratore che ha la stessa mansione.
Inizialmente sarà più bassa di un lavoratore qualificato ma al termine della durata dovrà essere equiparata. Tuttavia a parità di retribuzione v’è da dire che l’apprendista gode di agevolazioni fiscali sia in termini di imposte dirette Irpef sia in termini di contribuzione INPS.

Diritti dell lavoratore apprendista assunto con contratto di apprendistato

L’apprendista ha diritto alla copertura assicurativa contro malattie anche professionali e assistenziale in caso di malattia e di maternità.In caso di malattia o di altra causa di sospensione involontaria dell’apprendistato superiore a 30 giorni, l’apprendista può prolungare il periodo di apprendistato.

Ha diritto altresì anche all’assicurazione che copre il rischio di invalidità, la vecchiaia e gli infortuni cagionati sul luogo di lavoro;

L’apprendista avrà diritto anche alla copertura previdenziale mediante il versamento dei contributi INPS, anche se vedremo dopo che questi sono agevolati per la quota che il datore di lavoro dovrebbe versare se si parlasse di qualsiasi altro lavoratore. Nella Manovra di Bilancio 2019 si prevede lo sgravio contributivo per 3 anni per le assunzioni di apprendisti dal primo gennaio 2020.

L’apprendista ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare e agli ammortizzatori sociali non ordinari  come la Naspi.

Per quello che concerne invece la durata del contratto di apprendistato questa è diversa a seconda della tipologia di contratto infatti:

  1. l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ha una durata contrattuale rispettivamente 3 anni per la qualifica e 4 anni per il diploma;
  2. l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata di 3 anni, mentre per l’artigianato e altre tipologie può durare anche 5 anni;
  3. l’apprendistato di alta formazione e la ricerca invece ha una durata stabilita dalle istituzioni scolastiche che rilasciano il titolo di studio di concerto con le Regioni ma generalmente pari alla durata del corso di studio o anche maggiore di questa. L’azienda tuttavia potrebbe decidere anche per una durata inferiore senza contravvenire ad alcuna norma in tal senso.

Disciplina del contratto

Il D.Lgs 167/2011 capo V del titolo I e modifiche successive definisce inoltre la sua applicazione normativa rendendola uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutti i settori (anche questo costituisce una novità) e affida alla contrattazione collettiva l’importante ruolo di superare progressivamente le difformità tra le varie discipline regionali esistenti entro un periodo – da considerarsi transitorio – di sei mesi. Tuttavia il Jobs Act, negli articoli da 41 a 47 e il Decreto Legislativo n. 81/2015 hanno introdotto importanti novità in materia di durata, retribuzioni ed agevolazioni fiscali e contributive INPS.

Forma del contratto di apprendistato

Nell’articolo 42 del D.Lgs n. 81/2015 viene previsto che il contratto sia obbligatoriamente stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere il piano formativo individuale della risorsa.

Cosa dicono gli accordi interconfederali

Gli accordi interconfederali avranno il compito di disciplinare nei dettagli l’apprendistato rispettando alcuni principi generali quali, tra gli altri:

  • forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale
  • divieto di retribuzione a cottimo;
  • possibilità di sotto-inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori;
  • possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi  con le Regioni;
  • possibilità di riconoscimento della nuova qualifica professionale sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione e delle competenze acquisite ai fini del  proseguimento  degli  studi;
  • registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino;
  • possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta  giorni,  secondo  quanto  previsto  dai contratti collettivi.

Quanti apprendisti si possono assumere

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, ove non vi siano tali lavoratori, le tre unità. Con la nuova riforma del lavoro 2012 le aziende con meno di 10 dipendenti potranno avere tanti apprendisti quanti sono i lavoratori dipendenti mentre se si supera la soglia di 10 unità il rapporto salirà a tre apprendisti ogni due operai.

Domanda: Conviene assumere un apprendista nel 2020

La normativa complessivamente comporta benefici per entrambe le parti e che potete trovare sintetizzati e descritti nell’articolo dedicato ai vantaggi per apprendisti e datori di lavoro dell’apprendistato. In sintesi sono previste delle agevolazioni che riguardano per gli apprendisti di I livello:

  • Riduzione contributi previdenziali;
  • Possibilità di licenziare l’apprendista senza erogare un contributo per il licenziamento;
  • Esenzione dal contributo ASpl per il datore del lavoro pari all’1,6%

La convenienza assume maggiore rilevanza se si pensa al ridimensionamento degli sgravi contributivi sui lavori dipendenti relativi alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per le assunzioni effettuate dal primo gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 è previsto l’esonero triennale del versamento dei contributi previdenziali (No INAIL) nel limite massimo di 3.250 euro annue per coloro che assumo giovani assunti con contratto a tempo indeterminato anche in apprendistato. Nel caso dell’apprendistato i contributi a carico del datore di lavoro sono pari all’11,31% della retribuzione imponibile ai fini INPS mentre resta a carico del lavoratore apprendista il 5,84%.

Tuttavia c’è da dire che ogni finanziaria ormai interviene su questo importante strumento per cui sempre meglio verificare le novità e le modifiche che vengono introdotte dalle singole manovre di bilancio e che trovate in calce all’articolo.

L’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante inoltre si ricorda che da diritti alla cosiddetta “Garanzia Giovani” che consente di innalzare il tetto dello sgravio contributivo fino a 4.030 euro. Questa ulteriore forme di agevolazione prevista per gli apprendisti caratterizza le assunzioni di giovani con età compresa i 16 e i 29 anni. Questa però è valido solo ancora per tutto il 2017.

Agevolazioni Fiscali sui contratti di apprendistato

L’agevolazione consiste per il datore di lavoro in una riduzione significativa sui contributi a suo carico nel seguito riportati in una tabella di sintesi e il cui ambito oggettivo di applicazione interessa le imprese con un numero di addetti pari o inferiore a nove al momento dell’assunzione.

E’ inoltre previsto per le imprese che occupano al massimo 9 dipendenti invece l’aliquota complessiva a carico dei datori di lavoro, limitatamente alle prime due annualità contributive è dell’’1,5% per il primo e 3% per il secondo. Per gli anni successivi valgono le aliquote riportate nel seguito. Queste imprese saranno esclusi dal versamento dei contributi a loro carico per le prime tre annualità contributive, salvo una percentuale destinata al finanziamento del fondo NASPI che sarà dell’1,61%.

Complessivamente la contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 10% a cui si aggiungerà il contributo NASPI per cui complessivamente sale all’11,61% e risulta così composta.

Contribuzione Aliquota contributiva
Ivs 9,01%
Cuaf 0,11%
Malattia 0,53%
Maternità 0,05%
Inail 0,30%
Aspi 1,61%
Totale 11,61%

Queste percentuali vi potranno aiutare a ricostruire anche da soli la busta paga.

I requisiti per accedere riguardano essenzialmente la regolarità contributiva che in questa occasione non necessiterà di un DURC ma sarà verificata mensilmente dall’INPS. Successivamente la contribuzione salirà al 10% fino alla scadenza del contratto.

Contributi INPS sui contratti di apprendistato

Se vi doveste trovare ad assumere apprendisti questa sarebbe la stima delle percentuali a cui andreste incontro e come potete vedere il risparmio c’è ed è sostanzioso se lo confrontiamo con la normale contribuzione a cui è obbligato il datore di lavoro ed il lavoratore stesso e che in media sfiora per il datore di lavoro il 30%.

Datore di lavoro Contributo carico azienda Contributo carico Lavoratore Contribuzione INPS Totali
Imprese con più di 9 addetti 11,61% 5,84% 17,45%
Imprese con 9 o meno addetti
Primo anno

1,61%

(senza sgravio: 3,11%)

5,84%

7,45%

(senza sgravio 8,95%)

Secondo anno

1,61%

(senza sgravio: 4,61%)

5,84%

7,45%

(senza sgravio 10,45%)

Terzo anno

1,61%

(senza sgravio: 11,61%)

5,84%

7,45%

(senza sgravio 17,45%)

Dal quarto anno 11,61% 5,84% 17,45%
Anni successivi: primi 12 mesi 11,61% 5,84% 17,45%

La trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di mestiere

Nel caso della trasformazione la durata massima complessivamente considerata dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”, può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell’ipotesi in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”.

Articoli correlati
Inoltre se siete interessati ad una tipologia contrattuale specifica potete leggere le novità nel contratto di collaborazione a progetto, sul contratto part time o a tempo parziale o anche le novità sul contratto a tempo determinato.

Legge di Bilancio 2019: novità 2020

Per i contratti di apprendistato di primo livello la nuova Manovra di Bilancio prevede dal primo gennaio 2020 uno sgravio contributivo per 3 anni. Le imprese che assumeranno lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello non pagheranno contributi INPS per 3 anni e successivamente godranno di una agevolazione sull’aliquota contributiva che si ridurrà al 10%. Questo vale per le imprese e datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti. Per le aziende con oltre 9 dipendenti invece per assunzione con l’apprendistato professionalizzante le aziende con oltre 9 dipendenti potranno beneficiare di una aliquota contributiva al 10% con meno di 9 l’aliquota è all’1,5% per il 1°anno, del 3% il 2°, poi al 10%.

Novità Apprendistato Manovra di Bilancio

Per coloro che assumono con contratto di apprendistato persone disoccupato o lavoratori dipendenti inoccupati che percepiscono il trattamento indennitario della NASPI potranno beneficiare di una agevolazione pari al 50% dell’indennità mensile NASPI, ridotta del 20%. Il contributo spetterebbe a tutti.

Novità 2020 dal DL Rilancio

Il datore di lavoro può prorogare o rinnovare il contratto fino al 30 agosto 2020 senza l’obbligo di indicare una causale. L’assenza di cause o a-causalità è consentita purchè il contratto sia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Sono esclusi i primi contratto a termine, qualora la durata complessiva non superi i 12 mesi, in quanto l’obbligo non sussiste.

Novità Apprendistato Manovra di Bilancio 2019

All’articolo 26 della Manovra – (Incentivi al contratto di apprendistato) si legge che l’articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera d) destina euro 5 milioni per l’anno 2018, 15,8 milioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per l’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.Tuttavia l’incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dalla citata lettera d) risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall’art. 68, comma 4, lett. a), della legge n. 144 del 99 pari a € 289.109.570,46.

I 5 milioni che risultano rientrare nell’allocazione finanziaria precedentemente indicata sono destinati all’estensione degli incentivi di cui all’articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Nuove Agevolazioni INPS dal 2018

Novità 2018 dalla Legge di Bilancio

Novità dal Job Act 2016

Verrebbe prevista l’obbligatorietà della forma scritta per la redazione del contratto e l’applicazione delle norme relative al licenziamento illegittimo al pari di quelle del lavoratore a tempo indeterminato, tuttavia anche senza giusta causa ma solo alla scadenza del contratto e comunque dandone preavviso.

Curioso come tra le cause di licenziamento dell’apprendistato di primo livello vi è anche il mancato raggiungimento della promozione a scuola il che mi sembra di assoluto buon senso se la vediamo nell’ottica dell’accrescimento del livello di alfabetizzazione del Paese.

Inoltre attualmente le imprese con oltre 50 dipendenti che già si trovano costrette a trasformare il contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti, oggi estesa a quegli apprendisti di secondo livello.

Novità nel DDl Stabilità 2015

Purtroppo non sono previste agevolazioni fiscali o contributive per questa forma contrattuale al contrario di altre forme contrattuali dove la Legge di stabilità ha introdotto lo sgravio dal versamento dei contributi previdenziali all’articolo 1, co. 118-114 sui nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato nell’anno di imposta 2015. Fuori anche per cui anche dall’aumento delle agevolazioni fiscali Irap.

Novità 2014 dal Job Act di Renzi

Il decreto legge del governo Renzi elimina il ricorso alla forma scritta che ora solo per il contratto e il patto di prova e non anche per il piano formativo individuale. Inoltre i nuovi contratti di apprendistato sono possibili anche senza la riconferma in servizio di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti al termine del percorso formativo per cui le impree si leccheranno i baffi e potranno assumere senza troppi problemi dello spettro del contratto a tempo indeterminato.
Inoltre viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica e la retribuzione prevista nel contratto di apprendistato inoltre relativamente alle ore di formazione è pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Insomma se l’intento era dare possibilità di assumere si viene soddisfatta ma a scapito a mio modesto avviso della precarietà che rende tutti un pò vittime del sistema come al solito senza la possibilità non solo di fare un progetto ma di nemmeno di potersi comprare un motorino o andare a vivere da soli. Senza pianificazione e progettualità personale non credo possa essere lo sviluppo della società perchè non potrà esserci lo sviluppo della persona.

Non esistono inoltre più limitazione delle soglie legali per l’azienda che vuole assumere apprendisti (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti). Dal 21 marzo 2014 il PFI di colui che sarà inquadrato con contratto di apprendistato non sarà soggetto alla forma scritta insieme anche alla formazione di base e quella erogata dalla Regioni cosiddetta trasversale

Novità Giugno 2014
E’ stato presentato un nuovo bando FIXO per fornire alcune agevolazioni ai datori che assumeranno giovani tra i 16 e i 29 anni d’età con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Ammessi anche i liberi professionisti.

Novità Luglio 2014
Viene istituito un libretto formativo al pari di quello che era il libretto dei tirocinanti per l’esercizio del tirocinio professionale per l’esercizio della professione in cui dovranno essere indicati una serie di elementi tra cui le informazioni personali relative all’apprendista, le competenze acquisite, le modalità di erogazione della formazione se affiancato da un tutor o attraverso corsi di formazione per esempio. tale libretto sarà soggetto a periodici controlli che avranno ad oggetto soprattutto la verifica della quantità delle ore di formazione svolta in quanto nel secondo anno dovranno essere totalizzate comunque almeno il il 40% e nel terzo almeno il 60% delle ore violate le quali l’apprendista è considerato un lavoratore subordinato a tempo indeterminato. Inoltre il datore di lavoro sarà obbligato in questo caso anche al versamento del differenziale tra inquadramento come apprendista e come corrispondente livello impiegatizio maggiorata del 100 per cento a titolo di sanzione.

Novità 2013
Dopo la riforma del mercato del lavoro del 2003 già l’apprendistato aveva assunto, almeno nell’ottica del legislatore, un ruolo importante rimanendo l’unico contratto con finalità formative previsto dall’ordinamento (una volta venuto meno il contratto di formazione e lavoro). La più recente riforma in materia del settembre 2011 fa confluire in un unico testo normativo di sette articoli l’intera disciplina dell’apprendistato e ad essa si affianca anche la riforma del lavoro 2012.
Questo viene definito un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, quindi se da un lato perde la funzione mista di prestazione di lavoro compensata in parte da retribuzione e in parte da formazione, dall’altro acquista la connotazione di contratto a tempo indeterminato, che non è cosa da poco.
Le parti non possono infatti recedere durante il periodo di formazione se non per giusta  causa o giustificato motivo.
Per quello che concerne gli obblighi formativi disciplinate sempre dalle Regioni e compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendista svolge la propria attività e secondo il Piano Formativo Individuale (PFI) che ricordo essere obbligatorio per legge  ex  D.M. 10 ottobre 2005 e con le modifiche viste prima del 2014.
Per i tirocini formativi e di orientamento il datore di lavoro potrà servirsi di più sedi per la formazione ma non sarà obbligato qualora la regione dove ha sede la società non disponga di corsi adeguati.

NOVITA’ DAL 2012
Aggiornamento 2012
: con la nuova riforma sul lavoro 2012 si sta cercando di agevolare tale categoria contrattuale rendendola meno onerosa rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato ma al contempo si sta cercando di disincentivarne il ricorso per quelle imprese che ne fanno un mero strumento per non procedere alla successiva assunzione intervenendo su un contributo ad hoc (dalle indiscrezioni inferiore al 2% del costo del lavoro) che andrà a finanziare l’ASPI o associazione sociale per l’impiego. Al contempo si impone all’impresa che assume con questa tipologia di contratto di assumere nuovi dipendenti in misura proporzionale o anche di riconfermarne altri.

Inoltre si interviene sulla durata minima del contratto di apprendistato  e sull’obbligo di formazione che dovrà essere inserito in un apposito libretto che mi ricorda tanto lo stesso obbligo di formazione del dominus per i praticanti che come sappiamo è difficilmente attuabile per via della differenza di peso che hanno le parti nel contratto.

Imprese con oltre 10 dipendenti
Per le imprese che hanno oltre 10 dipendenti il contratto di apprendistato può essere utilizzato solo se nei 36 mesi precedenti almeno il 30 per cento  dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato siano stati mantenuti in servizio oltre il termine (senza considerare però quelli cessati per licenziamento per giusta causa, dimissioni o mancato superamento di eventuali prove laddove previste). In caso contrario scatterà l’automatismo che vede come lavoratori subordinati e quindi dipendenti gli apprendisti a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione.

Sinceramente ancora non capisco perchè non introducano per le imprese quello che già avviene in Germania ossia di  incrementare la RAL dei lavoratori a tempo determinato rispetto al tempo indeterminato perchè non vedo il motivo di incrementare i contributi previdenziali di tali lavoratori il cui beneficio come sappiamo se lo vedranno lo vedranno tra 35 anni, è una follia.

Riferimenti Normativi

D.Lgs. n. 167 del 2001

D.Lgs n. 81/2015

21 Commenti

  1. Salve, io non ho chiaro il discorso contributi: al lavoratore vengono riconosciuti o meno i contributi? Se è si, in che misura?

  2. Ho assunto un apprendista professionalizzante, adesso quali sono gli adempimenti verso l’INPS ?

  3. A noi 30enni ci date la pensione visto che non ci assume più nessuno perchè fuori dall’apprendistato?

  4. Sono un ragazzo di 20 anni . Ho assunto la titolarita di un ‘ azienda di famiglia che al momento non produce redditi. Mi e stato proposto un lavoro con comtratto da apprendista presso un’altra azienda. Posso lavorare in questa seconda azienda?

  5. Buongiorno, mi hanno proposto un contratto di apprendistato (ho 21 anni con diploma di ragionaeria) in una azienda con meno di 9 dipendenti ma alcuni soci-lavoratori.
    Oltre a tutti i dubbi in quanto non conosco le regole, in attesa di avere proposta scritta sono a chiedere :
    a) i contributi INPS sono per i primi tre anni 7,45% ? è previsto un contributo dallo Stato o Regione? è talmente poco che non so cosa comporterà per conteggi pensionistici
    b) il TFR dovrà essere destinato ad un fondo pensione? e se l’azienda (che è una società cooperativa) nbn è legata ad un fondo aperto, posso chiedere di versarlo in un fondo aperto che ho io personalmente?

    Intanto grazie mille per le cortesi risposte

  6. salve,
    volevo un informazione, ho un contratto di apprendistato in scandenza il 31 marzo 2015 stipulato a dicembre 2011. Volevo capire se la mia azienda, nel caso in cui mi volesse rinnovare il contratto l’unico modo per farlo era con un contratto a tempo indeterminato o è cambiato qualcosa? inoltre volevo capire che le nuove norme sull’apprendistato sono retroattive????

  7. ho 29 anni. a dicembre mi scadrà il contratto di tre anni di apprendistato e non so quali siano i miei diritti con la nuova riforma Renzi. Possono licenziarmi?

  8. Salve,ho un contratto di apprendistato di 3 anni in una azienda metalmeccanica,il contratto scade a maggio2015,c,è la possibilità di continuare ha lavorare anche con contratti annuali o a tempo indeterminato,in quale misura qualche legge ci può venire incontro? Grazie

  9. Buongiorno!! Avrei delle domande da porvi… Ho 22 anni e a settembre dell anno scorso sono stata assunta con un contratto d apprendistato (indeterminato) che finirà nel 2015 .. A tal proposito io vorrei capire che tasse sta pagando il datore di lavora su di me… Poiché, oggi quando gli ho detto del famoso bonus di Renzi mi ha detto che doveva pagare una new tassa (su di me)perché non avevo ancora completato l anno… A me la cosa puzza..xd e’ vera sta cosa? Dice che è’ una new legge..
    Grazie in anticipo

  10. […] Il nuovo contratto di apprendistato conviene più per il datore di lavoro o per l’apprendista? Quali sono i vantaggi economici, fiscali o di tutela del posto di lavoro per entrambe le parti? Li riporto qui in sintesi per dare uno spunto o un chiarimento alle aziende o semplici disoccupati che ne abbiano bisogno. I vantaggi dell’apprendistato per i lavoratori I lavoratori godono per lo più di vantaggi qualitativi: Possono accedere a forme di lavoro professionalizzanti e regolari riducendo le contrattazioni difformi dalla realtà pratica della prestazione lavorativa che risultano mal tutelate e disciplinate spesso da contratti aticipi che offrono poche garanzie per il lavoratore in termini di ferie, permessi, preavvisi di licenziamento ecc. Possono conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi. Possono inoltre conseguire un titolo di studio o una qualifica, anche elevata, alternando lavoro e istruzione. Si vedono applicate le norme in materia di previdenza e assistenza sociale con riguardo a assicurazione per invalidità e vecchiaia, contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e non […]

  11. Mi risulta strano o forse chi si occupa delle assunzioni forse non ha valutato bene le modifiche normative della riforma fornero. Questo non toglie che il conratto automaticamente si trasfroma ma c’è il rischio per il datore del lavoro, che se lei si attiva, si possa far riconoscere i propri diritti. Legga attentamente la norma anche in base alla tipologia di contratto che ha formato e verifichi.

  12. buongiorno!! Io faccio la consulente di zona per una nota azienda e ho un contratto a progetto di 2 anni, qualche mese fa è scaduto e me l hanno rinnovato per atri 2…. Vorrei capire se c` è possibilitá che si tramuti in indetrminato o ormai rimarrà cosi per altri 2 anni… Cosa potrá accadere? Grazie mille per l attenzione
    Ludo

  13. Dipende dalle intenzioni che ha il suo datore du lavoro…se sono buone iniziate con un contratto a tempo determinato, sempreche’ non abbia intenzikne di assumerla subito ma non credo. Logico che quellonche costa di meno per lui e’ che lei apra la partit iva ma in questo caso lei non avrebbe alcuna forma di tutela ed il carico fisxale sarebbe solo sulle sue spalle

  14. Salve mi chiamo Luisa,

    ho 35 anni e da poco disoccupata. Dovrei iniziare a lavorare da casa e occuparmi di ordini e spedizioni di materiale ICT stiamo cercando una qlc forma di contratto che possa agevolare me e ovviamente la persona che è disposta ad assumermi senza dissanguarsi di tasse e iva.

    Esistono soluzioni?

    Grazie mille

  15. Buonasera,

    Sono inquadrato al livello 3°S del contratto CED come apprendista.
    Avendo stipulato il contratto a Gennaio 2012, mi è stata applicata una retribuzione pari a 75% della retribuzione del 3°S essendo apprendista.
    Ora il nuovo accordo prevede un sottoinquadramento di 2 livelli per i primi 18 mesi. Bisogna tener conto della modifica e del nuovo accordo?

    Grazie anticipatamente per la risposta

  16. Certo, a questo punto richiami il personale e segnali la sua situaizone magari si accellerano i tempi.

  17. Salve…avrei una quesito da porvi.
    Sono stato chiamato a presentarmi ad un colloquio di lavoro nel quale mi si proporrà un contratto di apprendistato di 36 mesi. La mia domanda è:
    questa tipologia di contratto è riservata solo ai giovani dai 18 fino a 29 anni e 364 giorni,vero ?..perchè io compirò 30 anni il prossimo 1 maggio 2012 e l’offerta di lavoro è per il prossimo giugno 2012…quindi volevo sapere se devo già farmene una ragione (anche se chi mi ha chiamato per fissare il colloquio ne avrebbe già dovuto tenere conto prima di selezionarmi,credo!). Grazie

  18. Sembrerebbe di si, anche se è meglio attendere il testo definitivo della norma e vedere eventuali modifiche e verificare se le disposizioni hanno efficacia retroattiva o meno.

  19. Salve mi sta per scadere il mio contratto di aprendistato di 4 anni, con la nuova riforma sul lavoro 2012 il datore di lavoro dopo i 36 mesi è costretto ad assumere a tempo indeterminato ,sara’ cosi’ anche per me?

  20. Per licenziarti c’è sempre tempo e modo da parte del dipendente. Io proporrrei di provre con il nuovo contratti di apprendistato o semplicemente una collaborazione coordinata e continuativa.
    Con il primo minimizzte il costo a livello di pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, sempre che rispettiate le condizioni previste dalla norma per godre delle agevolazioni fiscali.
    Certo con la collaobrazione coordinata e continuativa meglio ancora….altrimenti se tispetti i requisiti dei contribuenti minimi (hai meno di 35 anni?)…tu invece potresti godere di una tassazione agevolata del 5%. Insomma ce ne sono tante di soluzioni e dipende un pò da che intenzioni avete entrambi e da quanto vi volete legare.

  21. Buon pomeriggio.

    Avrei un importante quesito da porvi.
    Vi faccio un breve riepilogo della mia situazione.
    Mi sono laureato in Economia del Turismo in estate 2010. Fino a dicembre 2010 ho lavorato presso Decathlon come commesso e nella stagione estiva 2011 come bagnino. Ora sono disoccupato e da circa 2 settimane sono iscritto nella lista di disoccupazione. Ora ho l’opportunità di essere assunto da mia ZIA (è titolare di un centro elaborazione dati che si occupa di contabilità) e stiamo cercando di capire qual’è la soluzione migliore per un datore di lavoro che vuole assumere, sempre ricordando che è mia zia quindi anche valutando un assunzione a tempo indeterminato, con accordo tra noi k se le cose non andassero bene potrei tranquillamente licenziarmi.
    Premesso ciò volevo chiedervi una delucidazione in merito o se c’è qualche vostro articolo che possa aiutarmi.

    Grazie mille!

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