Il nuovo contratto di apprendistato conviene più per il datore di lavoro o per l’apprendista?
Quali sono i vantaggi economici, fiscali o di tutela del posto di lavoro per entrambe le parti?
Li riporto qui in sintesi per dare uno spunto o un chiarimento alle aziende o semplici disoccupati che ne abbiano bisogno.
I vantaggi dell’apprendistato per i lavoratori
I lavoratori godono per lo più di vantaggi qualitativi:
Possono accedere a forme di lavoro professionalizzanti e regolari riducendo le contrattazioni difformi dalla realtà pratica della prestazione lavorativa che risultano mal tutelate e disciplinate spesso da contratti aticipi che offrono poche garanzie per il lavoratore in termini di ferie, permessi, preavvisi di licenziamento ecc.
Possono conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi. Possono inoltre conseguire un titolo di studio o una qualifica, anche elevata, alternando lavoro e istruzione. Si vedono applicate le norme in materia di previdenza e assistenza sociale con riguardo a assicurazione per invalidità e vecchiaia, contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e non

I vantaggi dell’apprendistato per i datori di lavoro
Il datore di lavoro gode essenzialmente di agevolazioni fiscali economiche e contributive:
Il nuovo contratto di apprendistato 2011 infatti introdotto con la manovra economica prevede una forte agevolazione fiscale sotto forma di sgravio previdenziale e riduzione dell’aliquota contributiva fino al 10%, e che prevede lo sgravio totale dal pagamento dei contributi previdenziali INPS per 3 anni nel caso di imprese con meno di 9 dipendenti;

Possibilità di riduzione della retribuzione (o retribuzione in misura percentuale comunque inferiore) nel caso di sotto-inquadramento, rispetto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni; terminata la formazione il rapporto può continuare e si gode ancora per l’anno successivo dei benefici contributivi o terminare senza che si adduca alcuna motivazione, con preavviso e ai  sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile.

Esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte dell’impresa con riguardo alle norme in materia di licenziamenti).

Formazione obbligatoria e sanzioni
Naturalmente giusto corrispettivo a fronte delle agevolazioni suddette è che lo svolgimento della formazione deve essere effettivo, sono infatti previste sanzioni in caso di mancata erogazione della formazione per colpa esclusiva del datore di lavoro pari al doppio dei contributi previdenziali risparmiati o di violazione delle norme collettive sulle modalità di erogazione della formazione da 100 a 600 euro per ogni violazione aumentabili in caso di recidiva

Il problema resta sempre quello di provare l’effettiva erogazione di suddetta formazione in capo al lavoratore e delle modalità per provarla e che ritengo devono essere firmate da entrambe le parti. Risulta ancora troppo facile certificare una formazione che nella pratica non viene mai erogata e questo a danno delle categorie più deboli presenti sul mercato del lavoro.

Che ne pensate?

Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011