Detrazione Interessi passivi su Mutuo per casa

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Last Updated on 28 Aprile 2023

La detrazione degli interessi passivi contratti su mutui spetta alla persona/contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Scarica la GUIDA ALLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUO

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga la registrazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale altrove il beneficio della detrazione degli interessi passivi non è precluso per la quota di sua spettanza/competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo il massimale si riferisce all’ammontare totale degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20.

Nel caso di diritti reali di godimenti come nel caso della nuda proprietà, il “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per poter fruire della detrazione sarà necessario adibire l’immobile ad abitazione principale entro un anno dalla data di stipula dell’atto di acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’arco temporale che va dall’anno precedente all’acquisto all’anno successivo al mutuo.

Hanno rilievo le variazioni intervenute nel corso dell’anno esclusi i casi in cui la variaizone dela dimora sia causata da ricoveri permanenti in istituti sanitari.

Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente (dove la dimora in sede di un ipotetico accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate potrà essere dimostrata mediante l’esibizione di bollette telefoniche, luce, acqua, gas, e qualsiasi mezzo di prova che testimoni la presenza e l’utilizzo dell’immobile).

Ricordo di legegre la guida fiscale alla detrazione degli interessi passivi su mutuo dove trovate anche alcune domande e risposte da parte dei lettori di tasse-fisco.

Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa

Guida alla compilazione del 730

Guida alla compilazione del modello Unico Elenco spese da dedurre in dichiarazione

Riferimenti Normativi: TUIR

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