Variazione Motivo Permesso di soggiorno Italia

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Conversione del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno chiesto per un motivo può essere modificato e prorogato prima della scadenza. La conversione del permesso di soggiorno può essere paragonata ad una proroga in quanto estende la durata.

Per la conversione e la modifica della tipologia del permesso di soggiorno si deve chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla questura. Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia.

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale


Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando: 

  • lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo e sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
  • lo straniero abbia fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro stagionale concesso, sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

E’ la struttura, attiva in ogni prefettura, competente per:

  • il rilascio di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, determinato o indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, nell’ambito delle quote previste dal ‘decreto-flussi’;
  • il rilascio di nulla osta all’assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione);
  • il rilascio di nulla osta all’ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare;
  • conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale  in quello per lavoro subordinato.
  • Qui di seguito trovate l’elenco delle questure in Italia

Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri

Il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del ministero dell’Interno, chiede il nulla osta allo sportello unico della provincia nella quale si deve svolgere l’attività lavorativa. lo sportello unico, acquisito il parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, in presenza di tutti requisiti previsti, rilascia il nulla osta.

Nulla osta per ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo sportello unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:

  • coniuge maggiorenne non separato legalmente;
  • figli minorenni non coniugati, con il consenso dell’altro genitore;
  • figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute.

Conversione permesso di soggiorno

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo sportello unico della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato

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