Bonus matrimonio 2022: cos’è e come richiederlo

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Bonus matrimonio

Secondo l’Istat, nel 2020 sono stati celebrati ben 97mila matrimoni in meno rispetto al 2019, pari al 20% in meno tra celebrazioni religiose e riti civile: un trend già negativo da qualche anno, spinto ancora più in basso dalla pandemia di Covid-19 e dalle conseguenti restrizioni.

Quello dei matrimoni è senza dubbio uno dei settori trai più colpiti dalla crisi finanziaria successiva alla pandemia: il bonus matrimonio è uno dei metodi con cui il Governo Draghi prova ad alleggerire il carico che le imprese del settore devono sostenere in previsione dell’organizzazione di cerimonie, attraverso il Decreto Sostegni Bis (convertito poi in legge il 23 luglio 2021).

La norma (legge 23 luglio 2021 n.106), lo ricordiamo, prevede misure urgenti su lavoro, imprese, giovani, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Come vedremo in dettaglio nei prossimi paragrafi, il contributo “bonus matrimonio 2022” è rivolto alle sole aziende e non alle coppie, come invece era stato previsto in un primo momento in un emendamento: una brutta notizia per tutti coloro che avrebbero voluto sposarsi il prossimo anno ma non hanno la possibilità di sostenere tutti i costi di un matrimonio.

Bonus matrimonio 2022 per le imprese: cos’è

Si tratta di un incentivo a fondo perduto finanziato con 60 milioni di euro: il valore del contributo per singola azienda si traduce in un aiuto pari al 30% della differenza tra le perdite registrate nel 2020 e il calo del 2019. Il contributo per le attività che sono state aperte nel 2019, invece, è un aiuto pari a 5000 euro.

Quali aziende possono richiedere il bonus matrimonio

Oltre agli organizzatori di cerimonie, come ad esempio i wedding planner, il contributo è rivolto anche agli operatori del settore dell’intrattenimento, ristoranti, catering e hotellerie che si occupano di questa tipologia di eventi e che sono registrate con un codice ATECO legato al settore di riferimento.

Bonus matrimonio 2022 per le imprese: come richiederlo

Tutte le aziende intenzionate a richiedere il bonus matrimonio 2022 devono compilare un’autocertificazione attestante il calo di fatturato nel periodo di riferimento (differenza tra il calo del fatturato 2020 e 2019). Sulla documentazione dev’essere indicato anche il codice ATECO di appartenenza.

Ovviamente le richieste pervenute potranno essere sottoposte a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus matrimonio 2022 coppie: bocciato l’emendamento

Brutte notizie, invece per i molti sposi che hanno visto la loro fatidica data slittare al 2021 o nei prossimi anni e speravano in un contributo statale del bonus matrimonio: con l’approvazione del Decreto Sostegni bis e la conversione in legge del DL si è chiusa definitivamente la possibilità di estendere il finanziamento anche alle coppie, com’era previsto inizialmente dalla bozza.

L’emendamento prevedeva una detrazione fiscale del 25% sulle spese sostenute per chi si sarebbe sposato in italia nel 2021, nel 2022 e nel 2023, fino a 25mila euro (divisibili in 5 quote annuali e valida per le spese fino al 2023). Lo sconto massimo ottenibile, quindi, sarebbe ammontato a ben 6250 euro. Tra le spese detraibili vi sarebbero state:

l’affitto dei locali;

•          gli addobbi dei locali (ad esempio i fiori);

•          il wedding planner;

•          i servizi look per gli sposi (make up, acconciatura, abiti);

•          il servizio fotografico;

•          il catering;

•          il ristorante.

Bonus matrimonio INPS: l’assegno di congedo matrimoniale

Come aiuto economico per i novelli sposi resta comunque valido l’assegno di congedo matrimoniale INPS, che può essere richiesto da operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza e dipendenti di aziende (industrie, artigiane e cooperative) che rispettano i seguenti requisiti:

  • contraggono matrimonio civile, concordatario o unione civile
  • hanno un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
  • in caso di disoccupati, possono dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile abbiano lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non sono in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno non è previsto, invece, per chi contrae il solo matrimonio religioso e per i dipendenti di settori non previsti dai requisiti.

La somma dell’assegno viene calcolata nel seguente modo, a seconda del lavoratore, ed è cumulabile con l’indennità INAIL:

  • 7 giorni di retribuzione per operai e apprendisti, al netto della percentuale a carico del lavoratore (il 5,54%);
  • 7 giorni di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio, al netto della percentuale a carico del lavoratore (il 5,54%);
  • 8 giorni di salario medio giornaliero per i marittimi, al netto della percentuale a carico del lavoratore (il 5,54%);
  • i giorni di retribuzione che coincidono con i giorni di lavoro part-time verticale, al netto della percentuale a carico del lavoratore.

Le modalità di richiesta variano a seconda della tipologia di lavoratore:

  • gli occupati devono presentare la domanda direttamente al datore di lavoro alla fine del congedo, entro e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio;
  • i disoccupati e i richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio, sia online che tramite call center (803 164 da fisso o 06 164 164 da cellulare) o enti di patronato;

L’assegno viene erogato tramite bonifico presso ufficio postale o direttamente sul conto corrente del richiedente, all’IBAN indicato nella richiesta.  

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