Immobili dei Professionisti deduzione spese ristrutturazione 2022, manutenzione ordinaria e straordinaria

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studio fiscale: manutenzioneContinua la serie di post dedicati al trattamento fiscale dei costi e delle spese a carico dei liberi professionisti lavoratori autonomi titolari di partita Iva con specifico riferimento alle spese sostenute sugli immobili adibito all’esercizio dell’attività a titolo di  manutenzione ordinaria e straordinaria. La guida fiscale spiega brevemente come detrarre e dedurre i costi dell’attività di lavoro autonomo o professionale e su come calcolare l’IVA da portare in detrazione o il costo da poter dedurre dal proprio reddito professionale. Giusto per chi non lo sapesse il libero professionista può detrarre  l’IVA pagata ai fornitori e allo allo stesso tempo, ai fini del calcolo del’Irpef, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, il libero professionista dedurrà  i costi e le spese sostenute dai compensi incassati dai clienti e tra questi anche quelli relativi allo studio professionale, all’ufficio, all’immobile o casa ad utilizzo promiscuo.

La prima distinzione: di quale tipologia di immobili parliamo

La prima distinzione infatti da fare riguarda proprio la destinazione che diamo allo studio, alla casa all’appartamento ai fini dell’esercizio dell’attività in quanto possiamo comprare un ufficio accatastato come A10 e qui svolgerci la nostra attività, ma possiamo anche adibire una stanza all’esercizio della libera professione: è il caso per esempio di medici, avvocati o dottori commercialisti che destinano una stanza alla propria attività e quindi diciamo che essi destinano promiscuamente l’immobile anche ai fini dell’attività e quindi diventano in parte immobili strumentali.

In tal modo essendo strumentali danno il diritto a chi li utilizza di portare in deduzione i costi sostenuti per l’immobile sempre in relazione alla percentuale di destinazione alla propria attività. In genere si applica un 50% forfettario del costo sostenuto  a cui si dovranno applicare poi le percentuali stabilite dal TUIR o dal testo unico Iva e sempre a meno che il professionista non sia titolare di altro immobile sito nello stesso comune ad uso professionale esclusivo.
LEGGI ANCHE: Il caso più comune sono le spese di acqua luce, gas, utenze, ma è anche il caso di prendere in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Acquisto dell’Immobile da destinare ad uso promiscuo

In caso di immobili acquistati a partire dal 1.1.2007 le spese relative all’ammortamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono deducibili in base ai coefficienti di ammortamento previsti per gli immobili. In caso di immobile acquistato prima di questa data, cioè prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina che abbiamo riassunto nelle righe sopra, la deducibilità è entro la quota del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. L’eventuale spesa sostenuta che supera questa percentuale potrà essere dedotta ai fini IRPEF nel cinque anni successivi. Tuttavia è sempre necessario poter dimostrare (basta un estratto al catasto di cui l’agenzia delle entrate dovrebbe già essere in possesso) da cui si evinca che nello stesso comune non si ha un altro ufficio destinato esclusivamente alla propria attività (chissà se vale nel caso si svolgano attività diverse?).

La successiva cessione e la relativa eventuale plusvalenza che ne potrebbe derivare anche non sarà rilevante ai fini della tassazione seppur abbiate destinato l’immobile alla vostra attività.

Acquisto in leasing immobiliare

Anche in questo caso valgono le stesse regole di detrazione IVA o deduzione ai fini Irpef calcolate però questa volta sui canoni che periodicamente andrete a pagare (salvo la verifica della durata minima del contratto richiesta dalla normativa per consentire la deduzione ai fini IRPEF). I canoni di leasing immobiliare saranno deducibili per il lavoratore autonomo (un esempio sono gli studi o l’ufficio).

I canoni di affitto invece pagati dal professionista pagati per un immobili strumentale sono deducibili ai fini Irpef ed Irap al 100% (al 50% se ad utilizzo promiscuo). Per la deduzione sarà necessario che il lavoratore autonomo non abbia un altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione nello stesso comune.

Leggi anche: Guida al Leasing immobiliare

Spese di gestione e manutenzione e/o Utenze

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, i costi sostenuti devono essere verificabili attraverso le fatture delle imprese che hanno eseguito i lavoro o, nel caso di lavori condominiali, dal rendiconto del condominio con la suddivisione delle spese a carico del professionista. Per le manutenzioni eseguite da una ditta direttamente a favore del professionista, la spesa è soggetta ad IVA e la fattura deve essere annotata sul registro IVA acquisti. L’IVA è detraibile purché non si tratti di un immobile ad uso abitativo. Per altre spese potete considerare gli articoli dedicati per esempio alla deduzione spese telefoniche, adsl, internet per i professionisti.

Occhio però perché uno spunto di riflessione che fino ad oggi non ho avuto modo di condividere con nessuno è che qualora vi deduciate i costi si potrebbe tassare la plusvalenza o dedurre nello stesso modo la plusvalenza derivante da un’ipotetica cessione. Per cui se avete intenzione di cedere fate questa riflessione con largo anticipo, magari l’anno precedente così che smettiate di destinare il vostro immobile anche per la vostra attività libero professionale.

Le spese di ristrutturazione, per intenderci quelli che darebbero luogo alla detrazione fiscale per le persone fisiche nel caso siano sostenute su immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività (esempio uno studio medico) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili e l’eventuale eccedenza è deducibile nei cinque esercizi successivi.

Immobili strumentali per natura all’attività: studi, uffici, laboratori

Gli immobili possono essere strumentali per natura (classico esempio un ufficio con categoria catastale A/10) oppure essere destinati ad uso promiscuo per la vostra vita personale e la vostra attività (esempio casa che è anche studio). Nel primo caso non avete problemi in quanto il 100% del costo e dell’Iva sono rispettivamente deducibile dal reddito Irpef e nella liquidazione Iva.

Nel caso si tratti di immobili ad uso promiscuo vale lo stesso ragionamento ma si prenderà solo il 50% del valore delle spese proprio perchè c’è un utilizzo promiscuo.

Il principio di fondo è che per gli immobili ad uso promiscuo qualsiasi spesa si prende a metà ossia per il 50% del suo valore. Allo stesso modo anche la rendita catastale dell’immobile ad utilizzo promiscuo concorre solo per il %50 per cento del suo valore.

Immobili destinati all’attività di lavoro autonomo o professionale: utilizzo promiscuo

Vi riporto il testo della norma che può esservi utile in quanto recita che “Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, e’ deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono”.

La norma non fa esplicito riferimento all’ipotesi di locazione dell’immobile accatastato come residenziale e che successivamente viene destinato ad uso promiscuo (I.e. il caso di un professionista che si affitta casa e che la destina in parte anche a proprio studio). Tuttavia gli si possono dare due interpretazioni contrastanti una che vede l’impossibilità perchè è accatastato come residenziale ma causa di esclusione a mio avviso non reggerebbe: l’altra che invece tiene in considerazione la finalità e la strumentalità del costo sostenuto. Seguendo questo filone si potrebbe concedere anche la deduzione dei canoni di locazione pagati. Del resto non vedo la differenza da un punto di vista sostanziale anzi mi verrebbe più da tutelare un libero professionista alle prime armi che non ha la disponibilità per concedersi l’affitto di uno studio piuttosto che un professionista con casa da una parte e disponibilità per un affitto di uno studio dall’altra.

Costi di ristrutturazione dell’immobile del professionista

Nel caso dobbiate provvedere a fare dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dello studio professionale o del vostro ufficio dove esercitate la professione, ad esempio, le spese sono deducibili dal vostro reddito imponibile con alcuni regole da tenere a mente.

In pratica se sostengo una spesa ordinaria di manutenzione il suo costo lo dedurrò subito nell’esercizio di sostenimento mentre nel caso di spesa straordinaria il costo sarà capitalizzato sul valore dell’immobile e pertanto risulterà deducibile per il tramite delle quote di ammortamento dell’immobile che ha coefficienti di ammortamento (molto bassi) pertanto su un orizzonte temporale ben più lungo.
Rispetto all’ambito soggettivo di applicazione i soggetti che possono richiedere la deduzione dei costi sono coloro che sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e titolari di partita Iva per immobili ivi ubicati e potranno beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali su questi, cioè affittuari, usufruttuari, soci di imprese.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Inizialmente dobbiamo fare una destinazione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per capire se spesare interamente il costo nell’esercizio o capitalizzarlo sul valore dell’immobile  e procedere ad ammortamento.
La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come la tinteggiatura, la realizzazione di servizi igienico sanitari, il rifacimento dell’impianto elettrico, di riscaldamento, il cambio degli infissi, eccetera.

In relazione alle spese di ristrutturazione occorre distinguere tra spese che per loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo degli immobili, che ne determinano anche l’aumento del valore commerciale e le spese che invece non lo sono. Questo perché le spese che riguardano lavori tali da comportare un aumento di valore del bene immobile sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono, mentre, le spese di ammodernamento, manutenzione e ristrutturazione che non siano imputabili ad incremento del costo degli immobili, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (quindi non solo dell’immobile di riferimento).
Da notare che gli Enti locali non sono ammessi alla detrazione, poiché non sono soggetti IRPEF. Inoltre precisiamo che le imprese e altri soggetti commerciali non sono ammesse alla detrazione se intervengono su immobili non residenziali.

Vi ricordo inoltre che anche ai fini Irap il regime fiscale di deduzione delle spese e, in questo caso delle componenti che dovranno essere dedotte dal valore della produzione netta, è il medesimo previsto ai fini IRPEF.

Risposta ad un commento: Le segnalo a proposito una sentenza della corte di cassazione: 13 ottobre 1983 numero 1367 che sostiene chiaramente che possono definirsi strumentali unicamente quegli immobili che hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali. L’agenzia delle entrate quindi immagino si attacchi alla parola unicamente, tuttavia se lei è un avvocato  ma non ha i soldi per pagarsi un affitto per lo studio che cosa fà? Deve chiudere l’attività ed andare sotto i ponti determinando un costo per la collettività e richiedere un assegno di disoccupazione? Le segnalo anche il riferimento normativo del Tuir a cui fare riferimento che è l’articolo 54 comma 3 del Tuir.

Questo però preciso sotto egida condizione che non possiede altro immobile nello stesso comune adibito a studio. In tal modo forfettariamente considera il 50% dei costi e per intenderci le utenze più che altro e ai fini Iva pur non potendo fare una forfettizzazione del 50% come avviene nei costi e allora mi baserei (a dire il vero forse sarebbe meglio anche farlo per i costi) per esempio sulla volumetria della parte di casa adibita a studio. Tuttavia le segnalo anche che quando ho provato a proporre il criterio degli effettivi metri quadrati adibiti all’attività di casa rispetto a quella abitativa mi hanno guardato come e fossi esagerato in quanto la norma non va così nello specifico per cui la forfettizzazione del 50% sarebbe più che sufficiente.

Tassazione della rendita catastale degli immobili ad uso promiscuo

Alcuni di voi furbescamente mi hanno chiesto se oltre alla deduzione prevista come persona fisica in merito alla detassazione della rendita catastale che indicate solitamente nel rigo RN 2 potete aggiungere anche quella indicata nel quadro RE 10. In realtà non è così altrimenti vi state detraendo due volte la stessa cosa per cui si dovrebbe procedere inserendo più correttamente il 50% della rendita come detrazione per abitazione principale nel rigo visto sopra e tassarsi il 50% della rendita nel quadro RB che sarà poi dedotta nel rigo RE10 mentre nel quadro RN 2 indicherete solo il 50% della rendita.

Opzione per la cedolare secca

Alcuni si chiedono se possono anche utilizzare il regime della cedolare secca sui proventi (ne caso in cui sono proprietari di immobili che vorrebbero affittare a professionisti) o sui costi se siete professionisti e vi stanno proponendo di adottare la cedolare secca. Comunque vi dico che la cedolare si applica solo agli immobili ad uso abitativo e destinati ad abitazione comprese le relative pertinenze cui fa riferimento l’articolo 3 del D.lgs 23 del 2011.
Questo implica che sono fuori non solo quegli immobili cosiddetti strumentali per natura ma anche quelli strumentali per destinazione ossia quelli abitativi ma destinati promiscuamente alla propria attività libero professionale.

Le altre Spese deducibili dei professionisti

Potete approfondire l’argomento leggendo l’articolo dedicato legato alle spese deducibili dei professionisti.

Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc

Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.

106 Commenti

  1. Salve, il titolare di p.iva come impresa edile senza dipendenti, potrebbe eseguire dei lavori nella propria abitazione e usufruire delle detrazioni ?

  2. salve, vista la chiarezza espositiva e la professionalità di questo sito, vorrei sapre se è possibile conoscere le condizioni di deducibilità dall’Irpef e dalla liquidazione IVA in caso di axquisto immobile per uso esclusivo di Studio professionale. Grazie

  3. Buonasera,
    possiedo un appartamento all’interno di un condominio minimo che uso promiscuamente abitazione /studio professionale. Vorrei sapere se posso usufruire della detrazione al 110% sui lavori delle parti comuni (cappotto, tetto).
    Grazie

  4. no. Tuttavia se è vincolato in quanto immobile di interesse storico ed artistico dovrebbe verificare che stia applicando il corretto trattamento fiscale, già molto agevolato rispetto agli altri. Nella funzione di ricerca interna al sito scriva interesse storico e artistico e le dovrebbe uscire l’articolo di approfondimento sul tema specifico

  5. Buonasera,
    Ho fatto una manutenzione straordinaria per realizzare dei bagni ex novo (che non c’erano) in un immobile di mia proprietà A/10.
    Poichè il costo è stato per le mie tasche assai rilevante volevo sapere se potevo detrarre tali spese in 10 anni come ristrutturazione.
    Non capisco perchè è possibile per le abitazioni ma non per immobili di proprietà uffici a/10 tra le altre cose vincolati ai beni culturali. C’è modo di fare qualcosa?
    Grazie ancora

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