Pubblicità sulle auto: calcolare le tasse sulla pubblicità

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

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Analizziamo il costo fiscale delle spese di pubblicità applicate sui veicoli con le tabelle esplicative delle classi e delle tariffe che deve applicare l’azienda. Sono arrivate molte richieste di delucidazioni in merito al trattamenti fiscale delle spese di pubblicità sugli autoveicoli.

Quello di cui abbiamo parlato è sempre stato il costo puro sostenuto dall’impresa per apporre una pubblicità sull’auto, ma non abbiamo mai parlato di come si dovesse calcolare l’imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l’installazione del messaggio pubblicitario., nell’ipotesi in cui essa sia dovuta per l’applicazione di messaggi pubblicitari sull’autoveicolo.

Nel caso si intenda applicare invece dei messaggi pubblicitari sul veicolo esternamente sulla fiancata per intenderci allora bisognerà prendere in considerazione la normativa specifica, alla luce anche delle pronunce giurisprudenziali in materia e del regolamento comunale speicfico in cui tranisterà il veicolo in quanto potrebbero aversi casi di esenzioni particolari.

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione.

L’imposta per la pubblicità effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 9, comma 2 del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita dai commi 1 e 1-bis dell’art.13 del D.Lgs.n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 11.

  • Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
  • per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
  • per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all’art.13,comma terzo, del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’ impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
L’imposta non è dovuta, altresi’, per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per poter usufruire dell’esenzione, le Ditte o le Società debbono essere iscritte all’Albo istituito con Legge 6.6.1974, n. 298 e le relative scritte non devono essere integrate da forme pubblicitarie.

E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall’art. 21.

L’esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a 50 cm2 di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l’obbligo dell’assolvimento tributario di cui al punto 7.

Come si calcola l’imposta sulle pubblicità sulle auto

L’imposta è dovuta sulla superficie oggetto di pubblicità complessivamente considerati (ossia se avete 5 insegne la superficie è quella complessiva). Per le auto qualora la pubblicità è effettuata all’esterno delle auto si applica una maggiorazione che va dal 50% al 100% qualora la superificie sia rispettivamente compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati.

Per esempio: nel caso volessimo apporre dei messaggi pubblicitari con una superficie inferiore a 300 centimetri quadrati (per intenderci 30 cm X 10 cm) il soggetto non dovrà corrispondere alcuna imposta.

Nel caso in cui invece si installi un messaggio pubblicitario, scritta, logo immagine, ecc. si dovranno verificare le classi di appartenenza e le tariffe da applicare. Iniziamo con l’individuare le classi dei comuni:

  1. > 500 mila abitanti
  2. > 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
  3. > 30 mila abitanti e fino a 100 mila abitanti;
  4. > 10 mila abitanti e fino a 30 mila abitanti;
  5. fino a 10 mila abitanti.

A tali classi corrisponderanno rispettivamente le seguenti tariffe

  • 19,63 euro;
  • 17,56 euro;
  • 15,49 euro;
  • 13,43 euro;
  • 11,36 euro.

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’Ente e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. Vi consiglio quindi di fare riferimento sempre al sito del comune di competenza per verificare eventuali modifiche che intervengono da un anno all’altro.

Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l’attuazione del predetto decreto

Le superfici inferiori ad un metro quadro e superiori a 300 centimetri quadrati devono essere arrotondate ad un metro quadrato per eccesso mentre le frazioni superiori al metro quadrato dovranno essere arrotondate al mezzo metro quadrato superiore. Ogni anno le tariffe sono riviste dal comune che deve rendere pubbliche: si intendono comunque tacitamente rinnovate in assenza di provvedimento.

Ciò che rileverà saranno quindi il comune e la superficie del messaggio.

Per calcolare l’imposta si applicherà la superficie (esempio 4 mq) alla classe (esempio classe 3) e si troverà l’imposta da pagare (pari a 61,96 euro) annualmente.

Nel corso dei prossimi articoli approfondiremo le eventuali esenzioni, riduzioni, esenzioni e maggiorazioni fiscali previste dalla normativa intanto vi segnalo una curiosità: Vi riporto quanto letto nella sentenza n. 141/03/13 della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia veniva sgravata l’imposta su un cartellone pubblictiario inferiore a mezzo metro quadrato in quanto dalla lettura dell’articolo 17, comma 1, let. b) del D.Lgs. n. 507 del 1993, l’imposta non si applica agli avvisi al pubblico con superfici inferiori a mezzo metro quadrato. in quanto il cartellone in questo caso fungerebbe da “strumento di informazione per facilitare la fruizione di un determinato servizio”.

Viste le richieste vi proponiamo un esempio di calcolo delle imposte sulle pubblicità da versare per una serie di insegne luminose normali e non luminose speciali.

Pubblicità della propria ragione sociale o insegna sul veicolo

Non dovrete pagare imposte per quest tipologia a patto che sul veicolo non sia ripetuto per più di due volte e la superficie complessiva die messaggi applicati sul mezzo sia inferore al mezzo metro quadrato.

Guida alla pubblicità e casi di esenzione:

Imposta pubblicità

in questo articolo parliamo delle basi per comprendere l’imposta sull pubblciità ed in cui troverete anche tanti altri casi di esenzione: per esempio se applicate messaggi pubblicitari all’interno del veicolo o del vostro negozio non dovrete versare imposte sulle pubblciità e siete esonerati dal versamento.

Multe e sanzioni come rimediare

Aggiornamento: Ancor prima di verificare se è dovuta l’imposta sulle pubblicità vi ricordiamo di verificare se potete affiggere pubblicità sui vostri veivoli in quqnto i regolamenti comunali possono disporre diversamente. Il codice della strada inoltre ne viete in alcuni casi l’utilizzo (cfr art. 23) per saperne di più vi invitiamo a leggere questo articolo scritto in risposta ad un lettore.(articolo multa per imposta sulla pubblicità)

 

http://www.tasse-fisco.com/agevolazioni-veicoli/multa-imposta-pubblicita-veicoli-aut/2481/

Sanzioni o multe sull’imposta delle pubblicità: come rimediare

Nel caso in cui foste destinatari di un avviso di accertamento sulle imposte sulle pubblicità o semplicemente vi siate accorti di aver commesso un errore nel versamento o nella dichiarazione annuale potete leggere l’articolo dedicato proprio alle sanzioni o multe sulle imposte e tasse sulle pubblicità

Per i veicoli di un’impresa che portano il nome dell’azienda si deve far riferimento al fatto che per veicoli fino a 3 tonnellate la tariffa è di 74,37 euro per quelli inferiori di 49,58 mentre per gli altri è di 24,79 euro.

Qualora parliamo di un veicolo a rimorchio poi la tariffa viene anche raddoppiata.

Format e modelli

Nella sezione moduli abbaimo inserito il file relativo alla denuncia di utilizzo di pubblicità permanentemente su autoveicoli detta anche dichiarazione di esposizione pubblicità permanente veicoli, che possono essere di diversa natura.

Normativa di riferimento: D.lgs. n.507 del 1993

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/dichiarazione-imposta-pubblicita-chi-dove-come-quando-modalita-compilazione/38661/

Esenzioni e riduzioni del pagamento dell’imposta

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/esenzioni-riduzioni-agevolazioni-imposta-pubblicita-casi-esempi-pratici/38675/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/costo-revisione-auto-scadenza-ogni-quanto/39575/

http://www.tasse-fisco.com/autoveicoli/documento-unico-circolazione-cosa-cambia-novita-dove-costi-sintesi/39679/

71 Commenti

  1. Salve
    ma questo articolo é anche valido per le imposte In altri paesi Europei.Essendo che io mi trovo in germania, vorrei sapere se anche in questo paese questo articolo é valido

  2. Ciao Maurizio,
    presto Vi scrivo un articolo dedicato al tema.
    prima ti consiglio però di verificare nel comune di tua residenza con i vigili urbani la possibilità di applicare le pubblicità sugli autoveicoli.
    Se hai pazienza di attendere il fine settimana sto scrivendo un articolo sul tema.
    Grazie

  3. salve vorrei una delucidazione su quanto segue: vorrei fare dei magneti da applicare sull’auto con la pubblicità di una associazione sportiva dilettantistica, questi magneti hanno misula 30cm*20cm; vorrei farne fare n.2. se li applico devo pagare qualche tassa? sopra è riportato che per misure 30*10 non c’è spesa da sostenere, per le misure tra i 300cm q. ed il metro q. si deve arrotondare al 1mt q. ma non è specificato se c’è da pagare qualcosa. A voce mi è stato detto che entro il 1mt q. non si paga, ma ora sono un po’ confuso.
    oltre a quanto qua scritto dove è possibile estrapolare le informazioni necessarie per non incorrere in comportamenti scorretti e punibili.
    grazie e buon lavoro.

  4. Ciao e soprattutto grazie per il vostro aiuto.
    Vorremmo promuovere il nostro servizio di siti web auto-modificabili apponendo sulle nostre vetture (private) l’indirizzo del sito (ergo è pubblicità di prodotto non è infatti il nome di impresa).
    Domando:
    1) se ho ben capito se appongo la dicitura XY su una superfice maggiore di 30cmx10cm sono fuori esenzione. Confermi? Ma quello che mi surano è il cartello o la scritta del sito? (è importante x capire come devo fare le targhe)
    2) se la scritta di cui sopra, se pur maggiore di 30×10, fosse apposta su supoporti removibili (targhe magnetiche)? Cambierebbe qualcosa? Siamo sempre costretti alla tassa?
    3) se la scritta fosse apposta su un supporto interno alla vettura, anzichè “fuori” sulla carrozzeria, ma se fosse pur sempre perfettamente visibile da fuori (facciamo il caso su un cartello che tengo per oscurare il lunotto posteriore). In questo caso se ho ben capito sarei esente da ogni tassa indipendentemente dalla dimensione e dai contenuti. Corretto?

    Grazie ancora per l’aiuto che vorrai darci

  5. Potete leggere anche gli altri articoli dove riporto i casi in cui puo’ essere pagata, ie le metodologie per il calcolo comprese le aree e le fomre che prevedono l-esenzione dall’imposta. Essendoci ancora poca chiarezza sull-argomento cerchero’ di svilupparlo meglio in modo da renderlo di facile comprensione.

  6. SALVE, VORREI SAPERE SE IO COME PRIVATO CITTADINO POSSO APPORRE SULLA MIA AUTO UNA PUBBLICITA’ DI UN’AZIENDA EXTRACOMUNITARIA.
    SE DEVO PAGARE QUALCHE TASSA O COSA GRAZIE A TUTTI.

  7. Si perchè sono previste delle soglie di esenzione sempre che si rispettino dimensioni e forme che vi abbiamo descritti in altri articoli dedicati al tema. La invito a leggere anche gli altri articoli che abbiamo scritto sulle spee di pubblicità anche con alcuni esempi. Quello del concessionario rappresenta propia una forma di esenzione prevista per le pubblicità apposte sugli autoveicoli.
    In realtà il suo discorso non sarebbe male se non fosse che il legislatore attribuisce rilevanza fiscale riconscendo per le aziende la deducibilità delle spese di pubblicità, solo che provi ad immaginare la sua città con tutte le macchine su cui vede apposte pubblicità, lei con la sua scritta, l’azienda accanto con un’altra, il vicino di casa sua che fa il dipendente si fa pahare dalla ditta di pannolini per andare in giro alle 8 di mattina davanti agli asili per fare la reclame. Insomma si, il mondo sarebbe molto più colorato, ma con poco stile.

  8. Vero se ne sentono di tanti colori ma si è costretti a colorare tutto visto che per tutto c’è una regola, una tassa e un divieto.. Perchè devo pagare per una pubblicità sulla mia e ripeto mia macchina per cui pago una tassa di possesso annuale? E poi se la pubblicità della mia azienda portasse nuovi clienti e utili pagherei più tasse, no? Ora non è il mio caso visto che la targa magnetica in oggetto è per “diletto”, ma a questo punto voglio porre un’ultima domanda…
    Io, come tutti voi, ho un auto comprata da un concessionario che ha apposto un porta targa con la pubblicità + un paio di adesivi del concessionario stesso… loro sono esenti?

  9. Geniale, non fosse perche’ nell’era dei social network il trova amici e’ il primo strumento che si utilizza per cercare l persone che non si vedono più da tempo, pensare di applicare nome e numero di telefono sulla propria portiera potrebbe essere un nuovo modo per Socializzare. Tornando nel cortile di argomenti al nostro amato diritto tributario ti posso dire che puoi applicare scritte e forme sulla portiera del tuo autoveicolo sempre nei limiti di quanto puo’ definire il regolamento stradale del comune dove risiedi e circola il veicolo. In linea di massima ti posso dire che puoi ma con una riserva, ossia sempre che ciò non rappresenti una forma pubblicitaria diretta sponsorizzare o promuovere un’attività economica di qualsiasi genere.
    Se ne sentono di tutti icori :)))

  10. Saluti a tutti volevo porre una domanda..
    Io come cittadina privata posso applicare una targa pubblicitaria sulla portiera della mia macchina personale in cui sia semplicemente scritto il mio nome e il mio numero di telefono? no ditta o azienda.. tipo un trova amici…
    Ed anche in questo caso si paga la tassa? E se si dovesse pagare e poi mi spostassi nel comune limitrofo?pago altra tassa??

  11. Si ma ad alcune condizioni: che la tua attività non debba essere continua altrimenti rientrebbe nell’ambito di applicazione dell’IVA e dovresti predisporre tutti gli adempimenti del caso (apertura partita iva, apertura gestione separata con comunicazione unica presentazione del modello unico, del modello iva)

    Vero è che, stante sempre il regolamento del codice della strada cosa dice in merito alla possibilità di prestare questa attività nel comune dove sei residente, mi chiedo come si faccia poi a dimostrare il contrario nel caso tu non abbia intenzione di aprirla e gestire con le prestazioni occasionali la tua attività, ossia che stavi prestando un’attività continuativa :)
    PS: ricordo che il limite dei 5.000 euro è una norma solo con valenza previdenziale ossia al di sopra si versano i contributo, che nulla ha a che vedere con la disciplina IVA.

  12. scusa andy, io chiedevo se come cittadino privato posso stipulare un contratto con una azzienda e farmi pagare per portare in giro la sua pubblicità, senza avere partita iva e quindi usando per uno o due anni la ritenuta d’acconto, da sommare nella dichiarazione degli eventuale altri rediti, per esempi lo stipendio. ciao e grazie.

  13. Nella legislazione tributaria tedesca di cui proprio non ne volgimao sentire parlare vista al complessità di quella italiana :)

  14. dove potrei trovare degli articoli per quanto riguarda le imposte pubblicitarie in Germania?

  15. Sulla possibilità di avviare l’attività alcun problema essendo tutelata e disciplinata dal Legislatore. L’unico limite lo potrebbe incontrare dal Codice della Strada che potrebbe vietare a livello di singolo comune alcune tipologie di pubblicità all’interno o permetterla ma solo secondo tempi e modi che dipendono dal singolo regolamento comunale.
    Sulla tipologia di attività e sul regime che può adottare per farlo abbiamo scritto tanto.
    Sicuramente dovrà aprire una partita Iva, individuare un codice attività atecofin, poi scegliere uno trai regimi fiscali inizaili agevolati, acquistare il veicolo, chiederne eventualment eil eprmesso al comune per l’utilizzo come mezzo pubblicitario e via con la fatturazione ai clienti.
    La ritenuta d’acconto nella fase iniziale dipende dal regime fiscale che sceglie, ad esempio per il reigme agevolato ex art. 13 della L.388 non si applica ritenuta d’acconto, in quello dei minimi invece si applica la ritenuta d’acconto ma non l’iva.

  16. salve a tutti, vorrei sapere se possibile, se in italia si possa da privato cittadino, sottoscrivere un contratto con una qualsiasi ditta per portare sulla propria auto delle scritte pubblicitarie, ovviamente adempiendo alle dovute tasse comunali di cui avete gia ampiamente discusso, eventualmente operando con ritenuta d’acconto. vi ringrazio per la risposta.

  17. No è disciplinato da una legge Italian e come tale esplica i suoi effetti solo nel territorio Italiano.

  18. Salve, questo articolo é anche valido per la legge tedesca,In Germania mettere la pubblicitá sulle auto é possibile?

  19. Deve pagarla ugualmente. La finalità di trasporto di persone diversamente abili non è agevolato dalla L. che istitutisce l’imposta sulle pubblicità.

  20. Se io faccio pubblicità su un mezzo per il trasporto disabili (comunale), insieme ad altri sostenitori, che acquistano altri spazi, devo pagare la tassa di pubblicità o essendo un trasporto particolare no?

  21. Interessante deduzione. Se dovessimo attenerci alla intepretazione letterale della norma sarebbe cos’, ma a quel punto potresti anche dire ce ti volevi riparare dal sole e non avevi proprio niente da utilizzare come tendina. La ratio della norma la conosciamo e pertanto è consueto che ci sono dei margini per difendersi in giudizio….ma ne vale la pena?.
    PS: comuqnue l’art. parla chiaramente di messaggi pubblicitari sia all’esterno che all’interno di veicoli quindi niente da fare…..niente tendine!

  22. Ciao, non ho capito una cosa, se io metto un qualsiasi messaggio pubblicitario attaccato all’interno del finestrino posteriore (vx l’esterno ovviam) non devo pagare nessuna tassa??
    grazie mille
    Pierluigi

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