Stralcio delle cartelle esattoriali: cos’è, chi ne beneficia e quali sono i requisiti per essere ammessi

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Aggiornato il 2 Novembre 2021

Il D.L 41/2021, decreto Sostegni, ha previsto il c.d stralcio delle cartelle esattoriali. Un’altra pace fiscale insomma. Solo che in questo caso, il contribuente, se rispetta i requisiti prevista dalla norma, non è tenuto a pagare nulla. Dopo l’approvazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 14 luglio 2021, con il quale è stata chiarita la procedura operativa che porta allo stralcio delle cartelle, l’Agenzia delle entrate ha fornito i necessari chiarimenti sullo stralcio. Ciò è avvenuto con la circolare n° 11/E del 22 settembre 2021.

I carichi oggetto di stralcio

La norma di riferimento dello stralcio è l’art.4 del, commi da 4 a 9, del D.L. 41/2021, decreto Sostegni. Sono oggetto di stralcio i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (Ex Equitalia e Riscossione Sicilia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021(data di entrata in vigore del D.L. Sostegni) fino a 5.000 euro. Comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Sono oggetto di stralcio i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Nei fatti, la riscossione a mezzo ruolo prevede l’emissione della cartella esattoriale. Sono esclusi dallo stralcio, i debiti richiamati al comma 9 del citato art. 4 del D.L. n. 41 del 2021.

Dunque, lo stralcio può riguardare, IMU e altri tributi locali, bollo auto, Irpef, Irpeg ecc.

Come anticipato sopra, la soglia di 5.000 per ogni singolo carico/debito, deve essere verificato:

  • sommando capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni,
  • non si considerano gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

Attenzione, l’importo di 5.000 deve essere verificato in rapporto al singolo carico. Difatti, ai fini dello stralcio delle cartelle esattoriali, il contribuente non deve prendere in considerazione il totale riportato nella cartella esattoriale.

Ad esempio, può capitare che la cartella abbia un totale di 10.000 euro, ma la stessa contiene più carichi singoli di importo pari o inferiore a 5.000 euro. Questi carichi sono definibili.

Cosa si intende per singolo carico definibile con lo stralcio delle cartelle?

La definizione di singolo carico definibile con lo stralcio, può essere ricavata dalla circolare n° 2/2017. Tale documento di prassi, è stato emesso in riferimento alla prima rottamazione delle cartelle. Quella del D.L. 193/2016 per intenderci. Tale definizione viene richiamata ora dall’Agenzia delle entrate nella circolare n°11/E qui in commento.

“Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ciascun ruolo è costituto da un prospetto conforme all’apposito modello approvato con decreto dirigenziale e da un elenco nel quale sono riportati i dati ivi indicati. Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell’11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. Ai fini dell’applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13-bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La “partita” costituisce dunque l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione”. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente [tributi (ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.] del credito recato dalla partita”.

A questo punto non rimane che capire cosa si intende per carichi affidati.

Cosa si intende per carico affidato per il recupero all’Agente della riscossione?

L’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” ossia usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore. Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 321 del 1999.

Da qui:

  • per i ruoli trasmessi all’ex Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese;
  • per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Detto ciò, rientrano nello stralcio, anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2011. Nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010. Ossia anche nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2010, in base a quanto stabilito dal citato D.M. 321/1999.

La data di trasmissione può essere verificata dalla cartella stessa.

E’ possibile verificare la propria posizione debitoria e avere un estratto di ruolo grazie al servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

I carichi esclusi dallo stralcio delle cartelle esattoriali

Lo stralcio delle cartelle non si applica ai seguenti carichi:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  •  risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014
  • IVA riscossa all’importazione.

I requisiti per accedere allo stralcio delle cartelle

Possono beneficiare dello stralcio delle cartelle sia le persone fisiche che le persone giuridiche quali le società di persone o capitali. Soggetti che devono rispettare precisi requisiti reddituali.

A tal proposito accedono allo stralcio delle cartelle:

  • le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Come verificare i requisiti reddituali

Il reddito imponibile prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili. Per le persone fisiche, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, è necessario sommare al reddito imponibile, anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario.

Invece, non va sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE.

In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si considera la somma dei seguenti redditi (Circolare n° 11/E 2019):

  • Reddito imponibile Irpef;
  • reddito assoggettato alla cedolare secca;
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario.

In pratica, i dati devono essere verificati sulla base delle Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019.

La verifica reddituale per le persone giuridiche

Ai fini della verifica del limite reddituale di 30.000 per l’accesso allo Stralcio per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa riferimento ai modelli dichiarativi modello Redditi. Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

La procedura di stralcio: l’Agenzia delle entrate fornisce l’elenco dei potenziali beneficiari

La procedura che porta allo stralcio delle cartelle è stata fissata con il D.M. M.e.f. del 14 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale serie generale n. 183 del 2 agosto 2021.

Alla procedura partecipa in via prioritaria l’Agenzia delle entrate. A supporto dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

La procedura di stralcio delle cartelle esattoriali

10 agosto 2021L’agente della riscossione ha trasmesso all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro. Importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
30 settembre 2021L’Agenzia delle entrate restituisce all’Agente della riscossione (ADER) l’elenco dei codici fiscali, segnalando quelli ai quali corrisponde un reddito imponibile superiore a 30.000 euro.
31 ottobre 2021Annullamento dei debiti relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate.  

Per i soggetti che rispettano i requisiti previsti dalla norma, i debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

Quali intrecci con la rottamazione-ter?

Possono essere oggetto di stralcio qui in esame, anche debiti per i quali il contribuente ha aderito in precedenza (e sta ancora pagando) alla rottamazione-ter, art.3 D.L. 119/2018, art.16-bis D.L. 34/2019 o al c.d saldo e stralcio, commi da 184 a 198 della Legge 145/2018, Legge di bilancio 2019.

Per verificare se tali debiti sono oggetto di stralcio, l’A.D.E.R., ha reso disponibile un apposito servizio web.

Accedendo al servizio, il contribuente potrà stampare in autonomia i bollettini di pagamento della rottamazione-ter o del saldo e stralcio. Calcolati al netto delle somme relative ai suddetti carichi eventualmente oggetto di stralcio Decreto Sostegni.

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