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Accertamenti e cartelle di pagamento

Prelievi Conti correnti e Cassette di sicurezza: Quali rischi di accertamento si corrono e come comportarsi

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo di fornire alcuni importanti chiarimenti per evitare inutili allarmismi come quelli che sto leggendo su diverse testate giornalistiche che per attirare l’attenzione e farvi aprire la pagina internet cadono facilmente nel tranello del sensazionalismo.

Controlli conti correnti: cosa cambia

Il Decreto Legge n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) ha introdotto l’obbligo di comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate il totale delle operazioni attive e passive effettuate sui conti correnti dei propri clienti. Questa nasce dalla presunzione che i prelievi di contante allo sportello o al bancomat che si effettuano al di sopra di una certa soglia servono a remunerare attività in nero per cui visto che sono incapaci di prendere il vero evasore prendono te perché fanno prima e non hanno bisogno di forti indici di colpevolezza per farlo: basta il prelievo di contante allo sportello, come se fosse una pratica vietata dal legislatore. L’assunto parte da questo maledetto articolo 32, primo comma, n. 2 del D.P.R. n. 600/73 che a mio modesto avviso da un potere eccessivo l’agenzia delle entrate e agli organi di controllo in genere.

A queste vi ricordo che si aggiungono anche gli accessi, aperture e chiusure di cassette di sicurezza. A tal proposito un classico dell’evasore anni ’80 è dire che lui mette tutto nella cassetta di sicurezza credendo di essere il più furbo di tutti. Senza la complicità del titolare della banca non andate da nessuna parte e vi ricordo che stareste anche commettendo entrambi un illecito dal profilo penale per cui sconsiglio vivamente si seguire questa strada.

Nella sostanza la collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza ed il Dipartimento delle Finanze finalizzata alla lotta e al contrasto all’evasione fiscale aumenta. Non è detto che aumentino i controlli perchè il personale in forze è lo stesso per cui non mi aspetto un aumento dei controlli altrimenti implicitamente starebbero ammettendo che nell’anno passato qualcuno si è girato i pollici davanti alla scrivania.

La collaborazione più stretta dovrebbe però affinare i controlli ed indirizzarli meglio verso quei contribuenti che in base a monitoraggio e analisi di controlli aventi ad oggetto anche le movimentazione bancarie prestano il fianco maggiormente di altri ad ipotesi di evasione fiscale.

La Guardia di finanza nella sostanza potrà accedere a tutti i dati dell’agenzia delle entrate come per esempio proprio l’Anagrafe dei rapporti finanziari che le banche alimentano periodicamente con i flussi delle informazioni sui propri clienti.

Potrà così accedere a specifiche liste selettive di contribuenti selezionando quelli che sono a maggior rischio di evasione.

Già abbiamo avuto modo di leggere nella guida sui controlli dei conti correnti (gratuita) quale sia la fonte normativa del controllo, perchè è nata e come si sia modificata con il Decreto Legge n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia). Purtroppo so già che qualcuno starà pensando maledetto decreto e povera Italia. IL problema è di chi evade senza preoccuparsi di approfondire la normativa tributaria e cercare di risparmiare sulle imposte e sulle tasse senza contravvenire a disposizioni normative.

Vi anticipo già da adesso che se non avete niente da nascondere non dovete avere alcun problema o paura.

Gli indicatori di evasione fiscale si attivano solo per movimentazione sospette e parliamo di movimentazione ingiustificate superiori a 10 mila euro. Se ci fate caso quando andate in banca se provate ad effettuare un bonifico oltre questa soglia il dipendente ala cassa vi chiederà di specificare una causale. Questo avviene sia per i movimenti in entrata sia per i movimenti in uscita.

Non pensate vi siano solo questi di natura finanziaria ad indicare la via per scoprire l’evasore perchè sarebbe troppo difficile. Vi sono anche i nuovi ISAIndici Sintetici di affidabilità che stanno facendo il loro debutto dal prossimo anno in un clima di forte polemica da parte di tutti gli operatori di mercato.

Queste movimentazioni, insieme ad alcune delle informazioni in possesso della banca (data controparte, importo causale etc) confluiscono in un flusso telematico che la banca comunica all’agenzia delle entrate e che consentiranno da oggi anche Guardia di Finanza di procedere con analisi, monitoraggi e valutazioni volte all’identificazione dei soggetti persone fisiche e società da sottoporre a verifiche ispettive.

Tuttavia ricordo che, attualmente la norma riguardante l’obbligo di richiesta da parte della Guardia di Finanza al Direttore centrale dell’accertamento dell’agenzia delle entrate. La guardia di Finanza infatti ha compiti di polizia giudiziaria e non di accertamento fiscale. Nella sostanza non si presenta per farvi un piccolo accertamento per mancato versamento delle ritenute ma solitamente si presente perchè ha desunto delle movimentazioni sospette che fanno pensare ad una quadro più complesso di evasione.
L’autorizzazione da parte del Direttore dovrà essere concessa solo in presenza di evidenti elementi di rischio che in un ipotetico giudizio dovranno essere portati a supporto della verifica e delle conclusioni stante del contribuente sottoposto a controllo.

Altri indicatori sono per esempio le società che sono in perdita sistemica ossia chiudono l’anno in perdita civilistica o fiscale.

Accesso all’Anagrafe dei rapporti finanziari della Gdf

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziarie il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione alla gdf dei dati strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali.

Dov’è il problema allora?

Il problema che tutti lamentano è la violazione della privacy da parte dei soggetti coinvolti che sono:
  • Banche, Istituti di credito o altri enti finanziari, Poste Italiane e loro consulenti o software house che si occupano della generazione, controllo dei flussi e della loro trasmissione
  • Agenzia delle entrate
  • Dipartimento delle finanze
  • Guardia di Finanze

Violazione della Privacy

In realtà se ritengono questo avrebbero dovuto battersi per l’abrogazione nel 2011 cosa che non hanno fatto. Tuttavia il garante si è già espresso e anche se il dibattito è ancora aperto ad oggi questo è lo stato attuale.
A mio modesto avviso il vero problema sta nella conservazione e gestione dei dati. Dati che hanno un valore inestimabile dal punto di vista economico e che, se rivenduti o utilizzati da mani sbagliate possono violare la privacy ed essere utilizzati per scopi illegali. La conservazione degli stessi deve quindi rispondere a criteri e standard di sicurezza molto elevati.
Il Decreto recita a tale scopo che il provvedimento deve prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione. Purtroppo però a questo passaggio viene aggiunto che che la conservazione dura 10 anni mentre nella precedente formulazione il termine massimo di conservazione dei dati coincideva con il periodo accertabile dal fisco ossia entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi per cui 5 anni.
Il raddoppio dei termini di conservazione e quindi anche di possibilità di utilizzo oltre il termine congruo di 5 anni per utilizzare i dati sembra inutilmente oneroso in quanto significa raddoppiare i costi economici della conservazione di una mole enorme di dati.
Inoltre possiamo dire che ad oggi questa mole di dati in possesso dell’agenzia delle entrate non sembrerebbe essere mai stata utilizzata, tanto che con apposito provvedimento del 31 agosto 2018 l’agenzia delle entrate ha disposto che siano utilizzati per la definizione delle famose liste selettive in via sperimentale sull’anno di imposta 2016.

A quali Sanzione si va incontro?

Articolo 32 DPR600 del 1973

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