Cartella pagamento INPS successiva a quella dell’agenzia delle Entrate: cosa fare, cause di annullamento e richiesta sgravio

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo come comportarsi se avete ricevuto un accertamento fiscale dell’agenzia delle entrate e poco dopo vi dovessero notificare anche una cartella di pagamento dall’INPS per il recupero a tassazione di presunti contributi previdenziali e assistenziali non versati o versati in modo sbagliato o in misura inferiore alla somma effettivamente dovuta o pretesa dall’istituto. Questo al fine di fornire qualche strumento utile a tutela del contribuente e di darvi qualche chiave di lettura in più per comprendere come potrete muovervi verso la risoluzione del problema.

Possiamo infatti trovarci a dover far fronte ad un accertamento fiscale dell’agenzia delle entrate o dell’INPS che recupera a tassazione, ossia contesta il mancato versamento di imposte irpef, su un reddito imponibile non dichiarato o dichiarato in misura inferiore a quella effettuata nella dichiarazione dei redditi sia con il 730 sia con il modello Unico. Facciamo riferimento ad esempio a voci di reddito (da immobili, di lavoro autonomo redditi diversi, etc) non dichiarati al fisco. Fattispecie questa ormai piuttosto difficile da trovarsi per via dello spesometro e non solo, dal primo gennaio 2019 anche della fatturazione elettronica.

Considerate infatti che fino a pochi anni fa se vi accertavano ai fini delle imposte dirette (irpef, ires, Irap, etc) non era detto che vi sarebbe arrivata anche una cartella invitandovi a corrispondere anche i relativi o eventuali contributi INPS; anzi nella stragrande maggioranza dei casi non accadeva ma per un semplice quanto assurdo motivo: i due istituti non avevano un canale di comunicazione diretto con cui trasmettevano i rispettivi risultati delle verifiche ispettive, PVC processi verbali di constatazione o in generali accertamenti fiscali ma si limitavano ai rispettivi ambiti di competenza: è il classico caso, che si riscontra anche in qualsiasi altra azienda, dove la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra o anche se lo sa….è troppo tardi e sono spirati i termini per avviare un accertamento.

Fin qui buon per noi contribuenti che seppur dovessimo sbagliarci commettendo uno o più errori, almeno avremmo oltre alla possibilità di ravvedimento operoso o anche quella di non essere trovati o di risparmiare qualcosa.

Tuttavia nel caso in cui siate raggiunti da un avviso di rettifica del vostro reddito imponibile dall’agenzia delle entrate in cui vi viene proposto di aderire all’accertamento con adesione ai fini Irpef che vi fa ridurre le sanzioni è probabile che, nel caso in cui aderiate alle conclusioni proposte dall’Agenzia delle Entrate, vi potrebbe arrivare anche una cartella INPS in cui, in base al reddito proposto e da voi accettate l’INPS ridetermina eventualmente i minori contributi versati rispetto alla dichiarazione da voi presentata.

Un tipico esempio sono le plusvalenze sulle compravendite di fabbricati a cui l’agenzia delle entrate si attacca disconoscendo talvolta il valore della vendita adducendo che, secondo la ricostruzione basata sugli indici statistici OMI, il prezzo era troppo basso. La conseguenza è la rideterminazione del valore e del provento che viene imputato al contribuente venditore il quale si trova a dover contestare entro 60 giornali l’atto. Nello stesso trovate anche la proposta di accertamento con adesione con la riduzione ad 1/4 delle sanzioni che fa gola. Ma dietro ci potrebbe essere la fregatura…..perchè dopo aver aderito all’accertamento con adesione nella sostanza il fisco ha un’arma in più: è come se gli stesse dando ragione ed indirettamente prestate il fianco anche alla rideterminazione della base imponibile valevole ai fini INPS.

Per quello che riguarda la modalità di riscossione nel caso dell’INPS non si chiama avviso bonario o comunicazione ma avviso di addebito, che sarebbe nella sostanza uguale in quanto anche qui nell’ipotesi in cui questi i debiti ivi indicati non siano onorati si l’agenzia delle entrate provvederà a conferire incarico all’agente della riscossione per il recupero del proprio credito (presunto).

Modalità di accertamento

Nel caso di controlli automatici ex artt. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600 del 1973 sarà possibile condividere con l’agenzia delle entrate o con altro ente impositore elementi per rettificare le pretese contenute nell’accertamento.
Questo potrà essere fatto attraverso alcuni istituti orami ben conosciuto che sono:
  • il Reclamo;
  • la Mediazione;
  • l’Acquiescenza.

Non in ultimo è bene ricordare che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità in merito alla chiusura delle liti pendenti o il saldo e stralcio delle cartelle che potrebbero fornire importanti strumenti per chiudere definitivamente la partita con il Fisco con una spesa contenuta che riguarda nella maglio parte dei casi solo il pagamento di quanto richiesto senza l’applicazione di sanzioni o interessi.

I tentativi da parte del contribuente di rettificare le pretese avanzate dall’INPS non è detto che siano recepite correttamente o accolte per via anche dell’enorme contenzioso che devono gestire e delle istanze di autotutela per cui potrete comunque attendere la cartella e andare in contenzioso cercando di far valere le vostre ragioni. A tal proposito sarà utile fare una analisi di convenienza se pagare o presentare ricorso tributario.

Cosa fare prima di andare in contenzioso

Se vi accorgete che vi sono dei vizi formali, procedurali o stanziali non solo nell’atto in sé ma anche nel procedimento di formazione che riguardano sempre contenuti, tempistiche di notifica, prescrizione decadenza, firme dell’incaricato, responsabile, assenza di elementi determinanti per la corretta comprensione o tanti altri ancora potete impugnarlo proponendo all’ente emittente una mediazione o una conciliazione per annullare o richiedere uno sgravio parziale del tributo richiesto. Inutile dire che consiglio in questi casi di farsi assistere da un Dottore Commercialista di fiducia o da un avvocato con un buon piglio per il diritto tributario.
La tempistica di risposta per questo tentativo di iniziativa è di 90 giorni che sospendono di fatto il decorso dei termini per presentare ricorso. Tuttavia la richiesta fa si che non possiate più aderire ad una scontistica sulle sanzioni. Del resto altrimenti tutti presenterebbero mediazioni finalizzate unicamente al differimento dei termini di pagamento senza una effettiva ragione  da difendere per rettificare l’atto.
Nel caso invece presentiate istanza di mediazione o di conciliazione o istanza in autotutela questa sia accolta allora si arriverà alla definizione e sottoscrizione di un nuovo accordo con l’ente impositore.
Importante notare che in queste fattispecie dovrete versare i contributi previdenziali o assistenziali  sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali ma su questi non si applicheranno interessi e sanzioni.
Tuttavia giova segnalare che vi sono alcuni casi particolari:
Nel caso in cui abbiate ricevuto un avviso di accertamento per il quale avevano già siglato un accordo di mediazione l’INPS può emettere l’atto solo dopo che l’agenzia delle entrate ha comunicato il contenuto dell’accordo e attestato il suo perfezionamento con il pagamento di quanto definito nella mediazione. Se l’importo della mediazione è stato saldato interamente o se si è ancora nei termini per poterlo saldate l’INPS non potrà pretendere alcunché.
In caso di acquiescenza viene invece richiesto l’integrale pagamento della maggior imposta accertata e anche delle somme dovute dal contribuente a titolo di contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul maggior reddito prima di vedere la propria posizione come regolare a sistema.
Nel caso invece di PVC – Processo verbale di constatazione o Inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 sarà possibile definire immediatamente la situazione con il pagamento di 1/6 delle sanzioni minime richieste a cui applicare i contributi INPS.Sui contributi non si applicano tuttavia sanzioni o interessi
Nel caso della conciliazione giudiziale invece dinnanzi alla Commissione Tributarie di competenza il mancato pagamento entro i termini anche solo di una rata farò scattare a formazione di un nuovo ruolo delle rate scadute e in scadenza, saranno liquidati i contributi e calcolate in aggiunta anche le sanzioni e gli interessi.

Novità 2019: condono, saldo e stralcio, definizione liti pendenti, rottamazione

Rottamazione 
http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/ricorso-istanza-autotutela-on-line-moduli-modelli-format/45592/

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