Aliquote IMU TASI 2023 Comune di Roma: prima casa e seconda casa Scadenza e versamento

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Aggiornato il 4 Aprile 2023

Nell’articolo trovate le Aliquote IMU e TASI 2023 che i contribuenti del Comune di Roma dovranno pagare attraverso il modello F24  o bollettino postale entro le scadenze di seguito descritte e secondo le modalità di calcolo indicate nella apposita tabella.

Il calcolo viene esplicitato sia per i proprietari della prima sia della seconda casa o anche per negozi e uffici. Le modalità di pagamento non hanno subito novità mentre il perimetro di applicazione delle esenzioni e le eccezioni di versamento si sono leggermente allargate.

IMU e TASI sulla prima casa non si deve versare in quanto godono dell’esenzione tranne nel caso di abitazioni di lusso. Per prima casa si intende l’abitazione principale ossia quella casa dove per intenderci oltre alla residenza anagrafica avete la dimora abituale vostra o dei vostri familiari a carico.

Ad oggi non sono ancora disponibili le aliquote per il 2023 per cui in assenza di altre indicazioni possiamo riferirci a quelle utilizzate per il 2022.

La scadenza per effettuare il pagamento della prima rata di acconto IMU  è fissata per il 16 giugno mentre il saldo IMU scade il 16 dicembre.

Aliquote IMU 2022

Ancora non sono state deliberate le nuove aliquote.

“Non ci sono delibere di approvazione delle aliquote relative all’anno selezionato. Non ci sono regolamenti relativi all’anno selezionato.”

ALIQUOTE E DETRAZIONI

  Casistica degli immobili  Aliquote e detrazioni
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).  0,6 %   Detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
  Casistica degli immobili  Aliquote e detrazioni
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP ora ATER), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, ora ATER, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.        0,76%   Detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.  0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.   N.B. Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2023. La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  Esenti  dal 2022 (art. 1, c. 751, L. 160/2019)  
Terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  1,06%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole)   1,06%    
Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.    N.B. Per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è applicata l’esenzione. Quindi con riferimento all’anno 2021, entro il 30 giugno 2022.     Esenti  2022  (art. 78, c. 3, D.L. 104/2020)   L’esenzione, già prevista anche per l’anno 2021, è legata all’emergenza sanitaria per Covid-19  
Teatri e sale cinematografiche, situati sull’intero territorio di Roma Capitale, che non rientrino nell’esenzione prevista dall’art. 78, c. 3, D.L. n. 104/2020, per il 2021 e 2022.  0,86%    
Unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/8 (per le sole autorimesse pubbliche), utilizzate direttamente dal soggetto passivo dell’IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo.   N.B. Entro il 31 marzo dell’anno successivo deve essere presentata la comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione0,86%
  Casistica degli immobili  Aliquote e detrazioni
(Modello giallo). La mancata presentazione della comunicazione comporta la non applicazione dell’aliquota agevolata per l’anno di riferimento.  La comunicazione, che sostituisce la dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi.   
Unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997.   N.B. Entro il 31 marzo dell’anno successivo deve essere presentata la comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione (Modello celeste). La mancata presentazione della comunicazione comporta la non applicazione dell’aliquota agevolata per l’anno di riferimento.  La comunicazione, che sostituisce la dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi.  0,86%
Unità immobiliari inserite nell’Albo dei “Negozi Storici” di Roma Capitale, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e 10 n. 130 del 14 giugno 2005, ovvero nell’Albo dei “Negozi Storici di Eccellenza” ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 del 1° febbraio 2010.  0,86%
Unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.   N.B. Entro il 31 marzo dell’anno successivo deve essere presentata la comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione (Modello lilla). La mancata presentazione della comunicazione comporta la non applicazione dell’aliquota agevolata per l’anno di riferimento.  La comunicazione, che sostituisce la dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi.  0,86%
Tutti gli altri immobili non ricadenti nelle casistiche sopra elencate1,14%  

AGEVOLAZIONI

  Casistica degli immobili  Riduzione
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.    N.B. Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato.  La dichiarazione è redatta sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Capitolina reperibile nella sezione Modulistica IMU/TASI.  del 50% della base imponibile  
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.   Per l’applicazione dell’agevolazione è necessario che:  il comodatario abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’abitazione;  il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;  il comodante abbia residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato e non possieda altre abitazioni in Italia (per intero o in parte), con l’unica possibile eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;  l’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non siano censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.    del 50% della base imponibile  
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998.   al 75% dell’imposta  (calcolata con aliquota ordinaria)
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non concessa in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.    Per l’applicazione dell’agevolazione occorre che vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione (Risoluzione del MEF n. 5/DF del 11 giugno 2021).   N.B. Per beneficiare della riduzione occorre presentare la Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si applica la riduzione.  La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.  al 37,5% dell’imposta  solo per l’anno 2022 (art. 1, c. 743, L.234/2021)   (calcolata con aliquota ordinaria – nell’anno 2021 la riduzione era al 50%)

INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU 2021

Il versamento della seconda rata dell’IMU per il 2021 deve essere effettuato entro il 16 dicembre
2021 sulla base delle delibere adottate dal comune per lo stesso anno 2021 a condizione che:
1) la delibera sia stata approvata entro il 31 maggio 2021 o, nei soli casi degli enti locali che hanno
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, entro il 31 luglio 2021;
2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021.
In ordine alla condizione di cui al punto 1), si precisa che le delibere di determinazione delle aliquote
dell’IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono essere
approvate entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione. Per l’anno 2021, tale
termine, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art. 151,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato differito, in via generale, ad opera dell’art.
11-quater, comma 2, del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al
31 maggio 2021. Per i soli comuni che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D. L.
n. 35 del 2013, il termine di bilancio è stato invece differito al 31 luglio 2021 dall’art. 52, comma 2,
del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ciò chiarito, si fa presente che la data di adozione delle delibere di determinazione delle aliquote
dell’IMU, quale risulta dal testo delle stesse, è riportata – come Data documento – nella tabella che
viene visualizzata sul sito internet www.finanze.gov.it in esito all’interrogazione per ciascun comune.
Nel caso in cui si riscontri che, per l’anno 2021, la delibera sia stata approvata dal comune oltre il
termine del 31 maggio 2021 o, per i comuni sopra individuati, del 31 luglio 2021, circostanza
che è evidenziata dalla nota “inapplicabile per il 2021 ex art. 1 c. 169 l. 296/06 (adottata oltre termine
bilancio)”, il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote IMU vigenti nell’anno 2020. Ciò
in quanto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata
approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione, le
stesse “si intendono prorogate di anno in anno”.
La delibera adottata oltre i predetti termini è da considerarsi in ogni caso applicabile ove costituisca
esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un
vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, nonché nelle fattispecie espressamente
previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il dissesto finanziario, per effetto del quale
l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n.
267 del 2000) e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del
bilancio; l’accertamento del disavanzo di amministrazione, che permette di modificare le aliquote
ai fini del rientro (art. 188 del D. Lgs. n. 267 del 2000); l’accertamento negativo in ordine al
permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000), che consente di variare
le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.
Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 2), si evidenzia che la data di pubblicazione della
delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU risulta – come Data pubblicazione – dalla tabella
che viene visualizzata in esito all’interrogazione relativa a ciascun comune.
Nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell’IMU pubblicata per l’anno 2021, oppure la delibera
sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2021, il versamento del saldo deve essere
effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2020, in quanto in materia di IMU la
pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre di ciascun anno
costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l’anno di riferimento. Tale termine
è stabilito dall’art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli atti pubblicati oltre
il termine del 28 ottobre 2021 sono contrassegnati da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia
per l’anno di riferimento (inefficace per il 2021 – pubblicata oltre il 28/10/21).
Qualora, tuttavia, la delibera pubblicata oltre il 28 ottobre 2021 costituisca una mera conferma
rispetto all’anno precedente, le aliquote con essa approvate saranno, di fatto, quelle da tenere in
considerazione per il versamento.
Inoltre, devono essere considerate efficaci, anche se pubblicate oltre il 28 ottobre 2021, le delibere
adottate dai Comuni in dissesto finanziario, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella
misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000), e quelle adottate nell’esercizio del
potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione
di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela
amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.
Occorre, poi, precisare che qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2021 sia
stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota “errata corrige”, a causa di un errore
intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il
testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione

>>> Sintesi Novità IMU

Comuni del Lazio e limitrofi di Roma

Le Aliquote devono essere deliberate dal Giunta Comunale come anche per gli altri comuni del Lazio come Campagnano, Ciampino, Fiano Romano, Fiumicino, Grottaferrata, Monterotondo e Subiaco. Lo stesso per comuni del Lazio, la TASI Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone la scadenza è fissata sempre a giugno e a dicembre. Valgono pertanto le stesse aliquote e scadenze, anche se vi consiglio sempre di controllare con la delibera alla mano che trovate al seguente link.

Calcolo IMU Comune di Roma

Nel seguito una utilissima tabella per il calcolo a seconda delle categoria :

CAT. CATASTALETIPOLOGIACRITERI DI CALCOLO IMUCompetenza
A/1, A/8, A/9Abitazioni di pregio di vario genereRC*1,05*160/100*aliquotaComune
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11Abitazioni di vario genereRC*1,05*160/100*aliquota 
A/10UfficiRC*1,05*80/100*aliquotaComune
da B/1 a B/8Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioniRC*1,05*140/100*aliquotaComune
C/1NegoziRC*1,05*55/100*aliquotaComune
C/2, C/6, C/7Box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principaliRC*1,05*160/100*aliquotaComune
C/3, C/4, C/5Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucroRC*1,05*140/100*aliquotaComune
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali(*)Dal 2013: RC*1,05*65/100*aliquota Anno 2012:RC*1,05*60/100*aliquotaStato (+Comune)
  
D/5Istituti di credito, cambio e assicurazioniRC*1,05*80/100*aliquotaStato
Terreni agricoliTerreni agricoliRD*1,25*135/100*aliquotaComune
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.Dal 2014: RC*1,25*75/100*aliquota (**) Anno 2012 e 2013: RD*1,25*110/100*aliquota (**)Comune
Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i fabbricati collabenti (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 Valore di mercato al 1° di gennaio di ogni anno/100*aliquotaComune

Modalità di calcolo dell’IMU e della TASI per il Comune di Roma

Anche il calcolo tasi 2018 rimane lo stesso e quindi calcolando l’importo in base alla rendita catastale rivalutata al 5% e moltiplicandola per il coefficiente in base alla categoria catastale dell’immobile e applicando l’aliquota TASI 2018 seconda casa e altri tipi di immobile.

Chi deve pagare la TASI 2021 a Roma?

La TASI 2020 è stata abolita e ricompresa nell’IMU come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alle Novità IMU

Calcolo Base imponibile IMU

La base imponibile dell’IMU e della TASI sono le stese e si ottengono dalla rendita catastale rivalutata del 5% a cui applicare il moltiplicatore sotto descritto che varia in funzione della categoria catastale.

La  moltiplicazione che dovete fare per ottenere la base imponibile è

RC*1,05*moltiplicatore=base imponibile

Moltiplicatori IMU

160 per le abitazioni del gruppo A  (esclusa la categoria catastale A10) e categorie C2, C6 e C7, 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5, 80 per la categoria catastale D5 e A10 (uffici e studi privati), 60 per il gruppo catastale D, escluso D5, 55 per la categoria catastale C.

La base imponibile andrà poi moltiplicata per l’aliquota dell’IMU o della TASI a seconda dei casi. Una volta ottenuto il valore da versare passiamo alle modalità di pagamento

Modalità di pagamento

Quelle del 2018 sono invariate rispetto allo scorso anno 2017 per cui non avete problemi al momento. Rispetto alle modalità di pagamento va utilizzato il modello di versamento F24 emanato dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i codici tributo che trovate sotto.

Modalità Versamento IMU 2020 Protocollo n. 214429 2020 Agenzia Entrate

Per la TASI invece si potrà utilizzare sia il modello F24 sia il bollettino postale TASI. Nel seguito trovate i codici tributo da utilizzare e le modalità di compilazione del modello così da non sbagliarvi. Una volta ottenuto l’ammontare riepilogo le scadenza perchè non si mai

Scadenze IMU TASI Comune Roma

Acconto IMU: entro il 16 giugno di ogni anno

Saldo IMU: entro il 16 dicembre

Acconto TASI: abolita dal 2020

Saldo TASI: abolita dal 2020

Se optate per il pagamento dell’IMU  in un’unica soluzione allora tutta entro il 16 giugno di ogni anno ma se ricade (esempio 17 giugno 2018).

Verifica Aliquote IMU

Nel seguito le delibere di approvazione delle nuove aliquote dal 2021 in attesa delle nuove delibere

Regolamento IMU 2021 comune di Roma_ ALIQUOTE IMU 2021_

ALIQUOTE IMU 2021 comune roma

Regolamento IMU 2021 comune di roma

Verifica Aliquote IMU

Mi raccomando sempre di verificare sul sito del comune di ubicazione dell’immobile se è stata approvata la delibera comunicale con le nuove aliquote.

Aliquote IMU 2020 ROMA Delibera COmunale 6894_DIMUNIC-12rm19h501d

Esempio delibere 2016:

Le aliquote IMU sono previste dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 19/02/2016.

Le aliquote TASI sono previste dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 19/02/2016.

Nello stesso articolo posterò anche le delibere comunali per il 2018 qualora dovessero intervenire variazioni.

A questo indirizzo trovate le delibere comunali vigenti (LINK)

Aliquote IMU TASI ROMA

  1. IUC ( IMU – TARI – TASI ) anno 2019
  2. IUC ( IMU – TARI – TASI ) anno 2018
  3. IUC ( IMU – TARI – TASI ) anno 2017
  4. IUC ( IMU – TARI – TASI ) anno 2016
  5. IUC ( IMU – TARI – TASI ) anno 2015
  6. IUC ( IMU – TARI – TASI ) anno 2014
  7. Calcolo IMU/TASI
  8. Ravvedimento Operoso (pagamento in ritardo di IMU e TASI)

Programma di Calcolo IMU TASI Roma

Se proprio on ve la sentite di fare questa moltiplicazione abbiamo a disposizione anche un programma di calcolo del comune di roma che vi consente di determinare la tassa da pagare.

Programma di calcolo Imu

Programma di calcolo Tasi

Codici Tributo da utilizzare

Nel seguito i codici tributo da utilizzare con gli esempi di compilazione: Codice tributo 3958 TASI abitazione principale e relative pertinenze, codice tributo 3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale, codice tributo 3960 TASI aree fabbricabili, codice tributo 3961 TASI altri fabbricati.
Per gli enti pubblici i codici tributo Tasi 2018 da utilizzare nel modello f24 EP sono il 374E per i Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale, il codice 375E per le aree fabbricabili, 376E per gli altri fabbricati e codice 377E per la quota di interessi relativi alla Tasi.

In alternativa il bollettino TASI 2018, da compilare e pagare in posta.

Ritardo o errori nel versamento dell’IMU o della TASI

Potete consultare l’articolo dedicato al ravvedimento Operoso IMU TASI dove trovare le modalità di calcolo per ravvedersi. L’assunto è sempre che prima vi accorgete dell’errore e più basse saranno le sanzioni e gli interessi da pagare. Vi anticipo che sono piuttosto contenuti, per cui sbrigatevi qualora vi siate accorti dell’errore!

Segnalo come utili:
Pagamento IMU dopo cambio di residenza

E se la casa è assegnata all’EX moglie? Chi paga IMU e TASI?

IMU 2020-2021: come sono cambiati ACCONTO e SALDO?

6 Commenti

  1. Per rispondere a questa domanda dovrebbe prima dirmi: ha una sua autonoma rendita catastale. Se si, paga IMU come un C6. Se costituisce pertinenza di abitazione principale tuttavia è esente. Se non è esente allora 8,6 per mille (categoria residuale)

  2. Nell’articolo si poteva fare una tabella con tutte le categorie e le varie aliquote per il Comune di Roma. Così non si capisce nulla. Un posto auto che aliquota ha???????

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