Le Detrazioni e Deduzioni fiscali in presenza della NASPI

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Aggiornato il 28 Aprile 2023

Nel seguito vediamo quando e come è possibile fruire delle detrazioni e deduzioni fiscali Irpef in presenza della NASPI. Il trattamento economico della NASPI è soggetto a Tassazione Separata IRPEF il che si sostanzia nell’applicazione di una aliquota media basata sulle tasse pagate nei due anni precedenti. La domanda che si pone il lettore è se avendo in corso nella propria dichiarazione dei redditi sia detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione effettuati negli anni precedenti e sia deduzioni derivanti dalla presenza di altre tipologie di spesa può continuare a fruirne oppure debba rinunciarvi.

Primo chiarimento utile è ricordasse che la tassazione separata è una metodologia imposta dal legislatore per alcune tipologie di reddito che si basa sul prendere la media prodotta nei due periodi di imposta precedenti e su questi calcolare l’aliquota da applicare. Si prendono i redditi del biennio precedente a quello di dichiarazione del contribuente.

Nel seguito un esempio

Esempio

Reddito a tassazione separata percepito: €. 5.700,00
Reddito complessivo anno N-1: €. 32.750,00
Reddito complessivo anno N-2: €. 31.500,00
Calcolo della media annuale del reddito del biennio
32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00
64.250,00 : 2 = 32.125,00
Calcolo dell’aliquota da applicare al reddito a tas sazione separata
fino a 15.000 euro 23% = 3.450,00
da 15.000 a 28.000 euro 27% = 3.510,00
da 28.000,00 a 32.125,00 38%= 1.567,50
L’imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro
Calcolo dell’incidenza media
32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x = ossia 8.527,50 x 100 = 26,54 % Aliquota media della tassazione separata
32.125,00
Calcolo dell’imposta
5.700,00 x 26,54% = 1.512,78

Detrazioni e deduzione con la NASPI

Qui vediamo in pratica come funziona e di dare una risposta o semplicemente dei chiarimenti utili a risolvere il problema. Potrebbe accadere infatti che le detrazioni per oneri sostenuti in anni precedenti non trovino un’imposta IPREF capiente corrispondente da abbattere in quanto il reddito della NASPI va a tassazione separata per cui on da diritto a detrazioni fiscali se è l’unica fonte di reddito percepita.

Secondo chiarimento utile è quindi che i redditi soggetti a tassazione separata non danno diritto a detrazioni fiscali. Ci si pone allora il dubbio se non convenga attrarre a tassazione ordinaria il reddito percepito come indennità (che potrebbe non per forza essere solo la NASPI ma qualsiasi altre indennità soggetta a tassazione separata) in modo da aver un’imposta da ridurre.

L’agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che ciò non è possibile, ossi non possiamo modificare noi a priori il trattamento fiscale di una data tipologia di reddito solo per conseguire un vantaggio fiscale.

Tuttavia il diritto alla detrazione non è perso per sempre in quanto se parliamo per esempio di lavori di ristrutturazioni, risparmio energetico o altre tipologie che consentono la detrazione su più anni di imposta allora  nell’anno in cui il contribuente avrà a disposizione altre tipologie di reddito e budini di imposta da poter abbattere potrà riprendere a detrarsi e dedursi tali costi. Sarebbe curioso sapere però se può riprendere da dove abbia terminato oppure abbia perso le quote da detrarre relative agli anni in cui non aveva tasse da pagare.

Sarei dell’avviso che il contribuente può comunque riprendere da dove abbia sospeso. Indipendentemente dal principio dell’autonomia dei periodi di imposta l’Erario avrebbe comunque auto un vantaggio finanziario connesso alla disponibile di un maggior reddito tassato.

Sul punto se qualcuno ha degli approfondimenti sul tema sarebbe utile condividerli.

Vi segnalo comunque l’articolo dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata che vi potrebbe essere molto utile pe capire quali altri casi possono condurre al medesimo svantaggio.

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/tassazione-separata/19285/

Novità 2020 da Decreto Cura Italia NASPI e DISS COLL

Il Decreto Cura Italia interviene anche a sostegno dei lavoratori disoccupati introducendo una proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo

9 Commenti

  1. Buongiorno, ho percepito la Naspi nell’anno 2021 e sempre nello stesso anno sono state emesse a mio favore delle fatture mediche posso scaricarle in dichiarazione dei redditi??

  2. Buongiorno, ho percepito la naspi nell’anno 2021 ed ho eseguito trattamenti medici posso scaricare le fatture?

  3. La mia Naspi è calcolata su 945 euro lordi. Quando, dal quarto mese, la Naspi comincerà a decrescre del 3% , scenderà parimenti anche il lordo o rimarrà invece uguale?
    Grazie

  4. Salve
    mio marito percepisce la naspi, io che sono la moglie sono disoccupata,posso farmi mettere a carico suo?
    Nel caso dove trovo il modulo?

  5. Buonasera, sono in NASPI dal 03.03.2020 (ripresa dopo una sospensione di poco più di 4 mesi perché ho lavorato). Nel primo accredito avvenuto in aprile ho trovato una quota IRPEF relativa in parte all’anno 2019 ed in parte all’anno 2020. Dal mese di aprile ad oggi non mi hanno più sottratto l’IRPEF. Aggiornando le detrazioni direttamente dal sito INPS (ho modificato le detrazioni per figli a carico dal 100% per il 2019 al 50% per il 2020), prima di salvare le modifiche mi appare la seguente dicitura:”non è stata richiesta l’applicazione della detrazione di cui all’art. 11 del TUIR. ” Sapete indicarmi gentilmente se devo inserirla oppure no??? Ed in quale percentuale eventualmente? Per l’anno in corso ho lavorato con contratto part-time a tempo determinato presso un call-center, attualmente la naspi è l’unico reddito che percepisco. Preciso che L’importo del sostegno a reddito è partito dall’importo di €. 820,00 (lo indico nel caso vi servisse per una stima di reddito). Attendo una vostro riscontro, grazie. Daniela

  6. Salve io sto prendendo la Naspi solo che i primi 10 giorni se li hanno trattenuti L Inps per conguaglio IRPEF ma cosa sarebbe?

  7. Buongiorno mia figlia nel 2018 ha percepito la Naspi per i mesi da gennaio ad agosto. Ad ottobre ha iniziato uno stage retribuito.
    La tassa universitaria per sostenere la laurea e le varie spese mediche dentista etc può dedurle o posso metterle io in detrazione se non ha la capienza ?
    Grazie

  8. Buongiorno, mi troverei nella condizione di optare per la tassazione ordinaria (indennità di fine mandato di agenzia) proprio per portare in detrazione lavori di ristrutturazione. Potete indicare il punto in cui l’ADE avrebbe escluso tale o simile opportunità? Grazie

  9. Interessante il suo commento sulla necessità del recupero detrazioni ristrutturazione in modo consecutivo o non consecutivo specialmente di fronte a situazioni di straordinarietà nella produzione del reddito.
    Il mio caso (ma quella di moltissimi altri ex colleghi) che si sono trovati ad accedere ad un fondo esuberi del credito che è sottoposto a tassazione separata e come tale non sottoponibile a detrazioni in dichiarazione dei redditi. Pertanto non sarebbe neppure il caso di “incapienza” perché paghiamo aliquote del 27-30% ma semplicemente basterebbe “sospendere” il recupero della detrazione e riprenderlo da dove era stato interrotto al momento in cui si percepiranno dei redditi ad aliquota ordinaria. Mi risulta anche che altri fondi esuberi (es. ferrovieri) non sono a tassazione separata. Il perdere dei recuperi fiscali, anche per Naspi ecc. è iniquo e senza senso. Lasciare un’opzione in casi eccezionali non porterebbe via nulla all’Erario e sarebbe certamente più giusto. Vorrei tuttavia sapere se la legge prevede in modo assoluto la consecutività oppure se vi è spazio per un’interpretazione o una richiesta di chiarimento all’Agenzia delle Entrate.

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