Nuovo contratto di apprendistato con la Manovra Economica 2011: cosa è e come funziona
Cosa è il contratto di apprendistato e come cambia dal 2012?
Da oggi entra in vigore la nuova disciplina introdotta con la Manovra Economica 2011, che porta vantaggi fiscali e non, sia per gli apprendisti sia per i datori di lavoro, e con cui assistiamo ad una equiparazione ad un contratto a tempo indeterminato con dei limiti, a fronte del quale sono previste delle agevolazioni fiscali a beneficio delle aziende.
Vediamo insieme quali sono le novità che vengono introdotte e cosa cambia in pratica per dipendenti, disoccupati e datori di lavoro.
Dopo la riforma del mercato del lavoro del 2003 già l’apprendistato aveva assunto, almeno nell’ottica del legislatore, un ruolo importante rimanendo l’unico contratto con finalità formative previsto dall’ordinamento (una volta venuto meno il contratto di formazione e lavoro).
La più recente riforma in materia del settembre 2011 fa confluire in un unico testo normativo di sette articoli l’intera disciplina dell’apprendistato.
Questo viene definito un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, quindi se da un lato perde la funzione mista di prestazione di lavoro compensata in parte da retribuzione e in parte da formazione, dall’altro acquista la connotazione di contratto a tempo indeterminato, che non è cosa da poco.
Le parti non possono infatti recedere durante il periodo di formazione se non per giusta causa o giustificato motivo.
Le nuove tipologie del contratto di apprendistato dopo la manovra economica 2011
Esistono tre diverse tipologie di apprendistato che non mutano (se non nel nome) rispetto a quelle precedentemente previste, a cui se ne aggiunge sostanzialmente una quarta:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per i lavoratori tra i 15 e i 25 anni, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Non può superare i 3 anni di durata determinata sulla base della qualifica e del titolo di studio da conseguire
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, per i giovani tra i 18 e i 29 anni che devono completare l’iter formativo e professionale anche nelle P.A. Può durare al massimo 6 anni sulla base dell’età e del tipo di qualificazione da conseguire;
- apprendistato di alta formazione e ricerca riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che aspirano al più alto livello di formazione in tutti i settori pubblici e privati nel campo delle ricerca del dottorato e del praticantato in studi professionali nell’ambito delle professioni ordinistiche. La durata è rimessa alle Regioni.
- apprendistato per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi per cui è previsto un regime contributivo agevolato e un incentivo, in caso di conferma al termine del rapporto, del 50% delle indennità di mobilità non percepite dal lavoratore durante l’apprendistato
Disciplina del contratto
Il D.Lgs 167/2011 definisce inoltre la sua applicazione normativa rendendola uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutti i settori (anche questo costituisce una novità) e affida alla contrattazione collettiva l’importante ruolo di superare progressivamente le difformità tra le varie discipline regionali esistenti entro un periodo – da considerarsi transitorio – di sei mesi.
Cosa dicono gli accordi interconfederali
Gli accordi interconfederali avranno il compito di disciplinare nei dettagli l’apprendistato rispettando alcuni principi generali quali, tra gli altri:
- forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di sotto-inquadramento del lavoratore fino a due livelli inferiori;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite fondi paritetici interprofessionali, anche attraverso accordi con le Regioni;
- possibilità di riconoscimento della nuova qualifica professionale sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
- registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Quanti apprendisti si possono assumere
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, ove non vi siano tali lavoratori, le tre unità.
Conviene assumere un apprendista
La normativa complessivamente comporta benefici per entrambe le parti e che potete trovare sintetizzati e descritti nell’articolo dedicato ai vantaggi per apprendisti e datori di lavoro dell’apprendistato.
Aggiornamento 2012: con la nuova riforma sul lavoro 2012 si sta cercando di agevolare tale categoria contrattuale rendendola meno onerosa rispetto al contratto di lavoro a tempo determinato ma al contempo si sta ecercando di disincentivarne il ricorso per quelle imprese che ne fanno un mero strumento per non procedere alla successiva assunzione intervenendosu un contributo ad hoc (dalle indiscrezioni inferiore al 2% del costo del lavoro) che andrà a finanziare l’ASPI o associazione sociale per l’impiego. Al contempo si impone all’impresa che assume con questa tipologia di contratto di assumere nuovi dipendenti in misura proporzionale o anche di riconfermarne altri.
Inoltre si interviene sulla durata minima del contratto di apprendistato e sull’obbligo di fromazione che dovrà essere inserito in un apposito libretto che mi ricorda tanto lo stesso obbligo di formazione del dominus per i praticanti che come sappiamo è difficilmente attuabile per via della differenza di peso che hanno le parti nel contratto.
Sinceramente ancora non capisco perchè non introducano per le imprese quello che già avvine in Germania ossia di incrementare la RAL dei lavoratori a tempo determinato rispetto al tempo indeterminato perchè non vedo il motivo di incrementare i contributi previdenziali di tali lavoratori il cui beneficio come sappiamo se lo vedranno lo vedranno tra 35 anni, è una follia.
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Buon pomeriggio.
Avrei un importante quesito da porvi.
Vi faccio un breve riepilogo della mia situazione.
Mi sono laureato in Economia del Turismo in estate 2010. Fino a dicembre 2010 ho lavorato presso Decathlon come commesso e nella stagione estiva 2011 come bagnino. Ora sono disoccupato e da circa 2 settimane sono iscritto nella lista di disoccupazione. Ora ho l’opportunità di essere assunto da mia ZIA (è titolare di un centro elaborazione dati che si occupa di contabilità) e stiamo cercando di capire qual’è la soluzione migliore per un datore di lavoro che vuole assumere, sempre ricordando che è mia zia quindi anche valutando un assunzione a tempo indeterminato, con accordo tra noi k se le cose non andassero bene potrei tranquillamente licenziarmi.
Premesso ciò volevo chiedervi una delucidazione in merito o se c’è qualche vostro articolo che possa aiutarmi.
Grazie mille!
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LikePer licenziarti c’è sempre tempo e modo da parte del dipendente. Io proporrrei di provre con il nuovo contratti di apprendistato o semplicemente una collaborazione coordinata e continuativa.
Con il primo minimizzte il costo a livello di pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, sempre che rispettiate le condizioni previste dalla norma per godre delle agevolazioni fiscali.
Certo con la collaobrazione coordinata e continuativa meglio ancora….altrimenti se tispetti i requisiti dei contribuenti minimi (hai meno di 35 anni?)…tu invece potresti godere di una tassazione agevolata del 5%. Insomma ce ne sono tante di soluzioni e dipende un pò da che intenzioni avete entrambi e da quanto vi volete legare.
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LikeSalve mi sta per scadere il mio contratto di aprendistato di 4 anni, con la nuova riforma sul lavoro 2012 il datore di lavoro dopo i 36 mesi è costretto ad assumere a tempo indeterminato ,sara’ cosi’ anche per me?
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LikeSembrerebbe di si, anche se è meglio attendere il testo definitivo della norma e vedere eventuali modifiche e verificare se le disposizioni hanno efficacia retroattiva o meno.
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LikeSalve…avrei una quesito da porvi.
Sono stato chiamato a presentarmi ad un colloquio di lavoro nel quale mi si proporrà un contratto di apprendistato di 36 mesi. La mia domanda è:
questa tipologia di contratto è riservata solo ai giovani dai 18 fino a 29 anni e 364 giorni,vero ?..perchè io compirò 30 anni il prossimo 1 maggio 2012 e l’offerta di lavoro è per il prossimo giugno 2012…quindi volevo sapere se devo già farmene una ragione (anche se chi mi ha chiamato per fissare il colloquio ne avrebbe già dovuto tenere conto prima di selezionarmi,credo!). Grazie
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LikeCerto, a questo punto richiami il personale e segnali la sua situaizone magari si accellerano i tempi.
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