Contratto part time 2023: novità del lavoro, licenziamenti, orari, diritti, doveri e contributi da versare

part time orario

Il contratto di lavoro part time o a tempo parziale, detto anche “a tempo ridotto”, con la riforma del lavoro del Governo Monti potrebbe subire una serie di modifiche e novità sul versante dei diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa. Qui potete leggere le principali caratteristiche, orari di lavoro, diritti e doveri del lavoratori, le modalità di interruzione del lavoratore.

Nel seguito trovate anche le ultime novità previste per coloro che hanno oltre venti anni di contribuzione.

Chi può accedere al contratto part time

Al contrario di quanto visto per alcune tipologie di contratto come per esempio quello di apprendistato che si può applicare solo ad alcuni settori di attività e alcune situazioni soggettive del lavoratore, il contratto di lavoro part time non subisce queste limitazioni e può essere esteso a tutti i settori e le tipologie di lavoro e può essere proposto sia ai lavoratori senza lavoro o disoccupati, sia a quelli con un altro lavoro o che sono in sostituzione maternità, sia i lavoratori che si trovano in mobilità.

Quali tipologie di contratto part time esistono: orizzontale, verticale, misto

  1. Il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
  2. Il contratto di lavoro part time di tipo verticale è un rapporto di lavoro a tempo parziale in cui la riduzione non riguarda l’orario giornaliero, ma la limitazione a determinati periodi nel corso della settimana, mese o anno. Il contratto prevede che in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno
  3. Il contratto di lavoro part time di tipo misto prevede il caso in cui l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno

Il contratto di lavoro a tempo ridotto o parziale potrà essere richieste anche da chi è affetto da gravi malattia invalidanti come per esempio malattie oncologiche che necessitano di terapie frequenti che non si conciliano con l’attività lavorativa a tempo pieno. Lo stesso diritto si acquisisce nello sfortunato caso in cui siano affetti familiari o conviventi. In calce trovate articolo di approfondimento gratuito dedicato allo specifico argomento.

Diritti e Doveri del Lavoratore e del datore di lavoro

Per quello che concerne gli obblighi a carico delle parti v’è da dire che il contratto di lavoro part time presenta le medesime caratteristiche del contratto di lavoro a tempo indeterminato (ovviamente non per quello che concerne gli elementi fondamentali che differenziano i due contratti in termini di assunzione e licenziamento) in quanto al pari dello stesso è un contratto di lavoro subordinato con gli stessi diritti e doveri: quello che cambia è solamente la definizione degli orari di lavoro giornalieri e del numero di ore settimanali oltreché comunicare eventuali variazioni.

Modificabilità del contratto di lavoro

Il contratti di lavoro part time può subire senza su accordo delle parti delle modificazioni anche in termini di orari di lavoro per cui può accadere che da tempo parziale diventi a tempo pieno e tornare come era prima senza vincoli di durata minima.

Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro

Per quello che concerne le caratteristiche del contratti a tempo parziale valgono le stesse previsioni del contratti di lavoro a tempo indeterminato per quelle che concerne le ferie godute, il pagamento degli straordinari, la retribuzione salariale mensile, la presenza di una busta paga nonchè anche del periodo di prova previsto per gli altri colleghi a tempo indeterminato.
Ma anche sul versante dei contributi previdenziali INPS o INAIL varranno le stesse regole previste per la contribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato

Per quello che concerne i diritti del lavoratore a tempo parziale o part time sono fatti salvi i diritti per quello che concerne per esempio la conservazione del posto del lavoro in caso infortunio o malattia e lo stesso si applicherà nella determinazione delle componenti economiche a questi corrispondenti in ragione della quantità di ore spese per il lavoro rispetto ad un collega a tempo indeterminato.

Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo:

  • ha diritto allo stesso trattamento economico e la stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno proporzionale alle ore lavorate naturalmente
  • ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti a meno di indennità o altri trattamento economici che, se dipendenti dalle ore lavorate, saranno decurtati proporzionalmente.
  • Per i lavoratori con part time verticale, l’indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente era prevista la prestazione lavorativa;
  • per l’assegno per il nucleo familiare bisogna fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari o superiore a 24 ore si ha diritto all’assegno nella misura intera;
  • se inferiore alle 24 ore a tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.

Con risposta all’interpello n. 45/2008 il Ministero del Lavoro ha precisato che il lavoratore in part-time verticale ha diritto alla corresponsione della retribuzione, nella sua parte fissa e variabile, secondo le medesime modalità temporali previste per i lavoratori a tempo pieno, salva diversa previsione della contrattazione collettiva.

quante ferie nel part time orizzontale o verticale

Gli straordinari nel contratto part time

Il datore del lavoro può richiedere al lavoratore anche di restare oltre l’orario di lavoro facendo gli straordinari sempre nei limiti della quantità massima definita dai contratti collettivi nazionali e a cui ovviamente il lavoratore può opporsi senza creare una giusta causa di licenziamento.

Richiesta di lavoro aggiuntivo: retribuzione, durata e come comportarsi

Il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di ore di lavoro supplementare, nel limite del 25% delle ore di lavoro settimanali concordate e indicate nel contratto di lavoro. La retribuzione di queste potrà essere anche inferiore a quella ordinaria ma deve essere concordata tra e parti. IN assenza di pattuizione esplicita le ore aggiuntive devono essere pagate in misura pari almeno alla paga oraria ordinaria. In alternativa al 125% del loro valore come avviene in altre tipologie contrattuali. Si raccomanda la richiesta scritta onde evitare di prestare il fianco a rivendicazione sia del lavoratore che potrebbe lavorare (come spesso si sente) molti più di quello richiesto sia del datore di lavoro che potrebbe così esporsi a vertenze del lavoratore.

Dal part time al contratto a tempo pieno

Nel contratto part time inoltre dovranno essere indicate le ore di lavoro da prestare per l’azienda anche senza indicazione precisa della fascia oraria. Non è prevista la nullità del contratto ma tuttavia si consiglia sempre di farla indicare dal datore di lavoro. Tuttavia c’è da dire che nel caso di trasformazione da contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non sono previste formalità da parte del datore di lavoro (anche se consigliabile sempre farle) valendo comunque anche le prove testimoniali (che è difficile da ottenere al lavoro per paura di perdere il posto) ma la trasformazione in senso inverso invece dovrà essere accordata e siglata per iscritto e sarà soggetta anche ad una convalida da parte della Direzione Provinciale del lavoro.

La trasformazione da full time a part time deve essere stipulata in forma scritta e poi avere la convalida da parte della  Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Il lavoratore può rifiutarsi di trasformare il full time in part time e questo non costituisce una giusta causa di licenziamento.

Inoltre nel caso in cui l’azienda decida di assumere persona con contratto di lavoro a tempo pieno deve dare la precedenza prima a quelli che hanno un contratto part time. Lo stesso nel caso in cui l’azienda decida di assumere persone con contratto di lacero part time deve prima proporre a quelli full time se desiderano trasformare il proprio contratto.
Il lavoratore affetto da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa accertata dalla ASL competente ha diritto alla trasformazione da full time a part time o tempo parziale sia verticale sia orizzontale.

Come si richiede il contratto a tempo parziale

Il lavoro part-time può essere richiesto dal lavoratore per esempio in seguito al manifestarsi di patologie che necessitano di cure, malattie (solo alcune) e allorquando il lavoratore abbia figli portatori di handicap o anche semplicemente un figlio di età inferiore a 13 anni. In ultimo i lavoratori dipendenti che sono a tempo pieno hanno un diritto di prelazione (passatemi il termine in quanto non è proprio così disciplinato) rispetto ad eventuali lavoratori nuovi assunti a tempo parziale, come a dire che il datore di lavoro deve prendere in considerazione eventuali domande di riduzione dell’orario del lavoro prima di assumere nuovi lavoratori esterni con contratti partime.

La richiesta del part time può avvenire da entrambe le parti. Laddove provenga dal lavoratore questi può richiederlo per cause particolari come malattie e necessità di cure mediche per sè o per i propri familiari. Si potrà richiedere il part time anche in sostituzione del congedo parentale.

Forma del Contratto

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta a pena di nullità e necessità di alcuni elementi indispensabili a vincolare vicendevolmente le parti ed instauri diritti e doveri per entrambi. Prima di tutto è necessaria l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e l’orario di inizio a di fine lavoro per giornata e con riferimenti ai giorni lavorativi durante la settimana ed il mese e l’anno.

Richiesta per Malattie Gravi

Cosa succede ai fini contributivi e della pensione con il part time?

Nulla in quanto ai fini della maturazione degli anni un anno di part time equivale ad un anno full time mentre dal punto di vista della quantificazione degli oneri contributivi versati e dell’ammontare del trattamento di pensionistico varrà in proporzione al lavoro in termini orari effettivamente svolto.

Importante però è che la retribuzione imponibile mensile non sia inferiore a quella minima prevista dall’art. 7 del D.L. 463/1983 ai fini dell’accredito del contributo settimanale. Pertanto, ove la retribuzione imponibile minima settimanale risulti rispettata, le settimana da accreditare non subiscono alcuna riduzione per effetto del part time, in quanto la riduzione di orario ha rilevanza solo agli effetti del calcolo della misura della pensione.

Novità 2020: cosa cambia Vediamo in un articolo cosa cambia in termini di durata del contratto, rinnovi e proroghe, anche a seguito delle modifiche introdotto e per effetto dell’emergenza epidemiologica, nei contratti di lavoro a tempo determinato.

Novità Contratti di lavoro a tempo determinato: cosa cambia

Novità dal Decreto Dignità 2018: Novità Contratto part time a tempo determinato

Qualcosa si muove ma vediamo se veramente è il solito proclama tipo le tutele crescenti che a mio avviso decrescono oppure qualcosa si fa. IN effetti sia per i contratti part time e determinato che quelli di somministrazione lavoro vedono ridurre sia il numero delle proroghe sia la durata. Questo naturalmente on significa assolutamente che il datore di lavoro sarà costretto ad assumere ma solo che sarà incentivato e obbligatoria a trovare di nuovi più in fretta avendo una rotazione accelerata dei posti di lavoro precari. Per cui di primo acchito mi chiedo…ma ancora ci stanno prendendo in giro?….Vediamo di andare più a fondo e fare qualche altra riflessione su queste novità (che ancora in vigore non sono diciamocelo).

Durata contratto

Dal punto di vista della durata il massimo impiego del lavoratore con un contratto siffatto potrà durare 24 mesi durante i quali i primi 12 mesi potranno essere stipulati senza specificare alcuna motivazione mentre già la prima proroga dovrà essere giustificata da esigenze di sostituzione (maternità, congedo parentale, aspettativa, etc) queste esigenze dovranno essere oggettive e straordinarie. Gli eventi straordinari dovranno essere motivati da esigenze che riguardano andamenti non ordinari della gestione societaria e del normale ciclo produttivo o gestionale della società. Ricordo che il calcolo dei 24 mesi funziona anche se un lavoratore ha dapprima avuto un tempo determinato e dopo sia stata assunto con contratto.

Congedo parentale a ore e Part time

In caso di part time verticale o misto, il congedo è fruibile per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, ed è indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti – vedi circ. 41/2006).

Ai fini della individuazione della retribuzione giornaliera – non comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive – occorre dividere la retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del congedo parentale per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese considerato.

L’indennità di congedo parentale, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra individuata), andrà  corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in questione.

Proroghe

Le proroghe che potranno essere concesse subiscono una riduzione da 5 a 4 e devono avvenire nell’arco dei 24 mesi. Le proroghe sono indipendenti dal numero dei contratti come avviene nel caso della durata.

Ricordiamo che se non intervengono altro motivazioni il superamento del numero delle proroghe o della durata determina la trasformazione automatica in contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’impugnazione dovrà avvenire non più entro 120 giorni ma entro 180 giorni dalla fine del contratto o comunque dall’interruzione (cfr Art.6, Legge n. 604 del 1966). Ricordo di leggere l’articolo dedicato al Decreto Dignità dove troverete eventuali modifiche prima dell’entrata in vigore.

Trasformazione contratto da determinato a tempo indeterminato: superamento della durata o dei rinnovi, quando scatta

Periodo Vacanza o interruzione tra contratti

Con il Decreto Dignità 2018 il periodo di vacanza tra più proroghe o contratti a tempo determinato è regolato dalla contrattazione collettiva del settore specifico laddove presente. Laddove non fosse indicata si dovrà fare riferimento alla normativa generale contenuto nell’articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che prevede un periodo minimo di 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi. Per i contratti superiori a 6 mesi invece il periodo minimo di vacanza è di 20 giorni. La previsione si applica sia nei confronti dei contratti e tempo determinato sia per i contratti di somministrazione.

Quali novità sono introdotte con il Decreto Dignità

Novità 2016 Nuovo part time per chi ha meno di venti anni di contribuzione chiamato anche contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Le novità con la riforma del lavoro 2012 e 2014

Con la riforma del lavoro 2012 sul versante della cosiddetta flessibilità in entrata dovrebbero essere introdotte una serie di novità tendenti a disciplinare la comunicazione di tutte le variazioni negli orari del contratto a tempo parziale verticale e misto in modo da scongiurare eventuali abusi da parte del datore di lavoro che oltre a far lavorare il dipendente oltre all’effettivo orario di lavoro potrebbe pagarlo in nero per la restante parte della giornata.
Inoltre si interviene affermando che i contratti collettivi nazionali del lavoro o Ccnl devono prevedere e allineare le proprie previsioni anche alla luce dei lavoratori a tempo parziale o ridotto o part time.

Il Job Act 2015: con l’astutissimo Job Act di Renzi inoltre scompare il principio di causalità legato in genere a tutti i contratti a termini che implicava la presenza di cause tecniche, organizzative, o di diversa natura la cui presenza impediva al lavoratore di trasformare il contratto a tempo indeterminato. In questo modo le imprese potranno liberamente assumere lavoratori a termine per cui precari senza nemmeno doverlo giustificare. Ci voleva proprio Renzi per dare una batosta così ai lavoratori.

Novità 2012: Potete anche approfondire le novità introdotte con l’articolo dedicato alla nuova riforma del lavoro 2012 che sarà presentata in parlamento con particolare riferimento ai nuovi contratti di apprendistato o le novità sul contratto a tempo determinato.

Nuovi contratti a “Tutele crescenti” (o decrescenti?)

Potete leggere alcune delle novità contenute nel nuovo corpus di norme dedicati ai nuovi contratti di lavoro a tutele crescenti, (o decrescenti valutatelo voi siete grandi, grossi e vaccinati)

Naturalmente c’è chi l’orario di lavoro se lo vede ridurre e chi invece lo vorrebbe ridurre volontariamente perchè ha bisogno di seguire i figli piccoli. A tal proposito vi segnalo una novità assoluta.

NOVITÀ : Il congedo parentale a ore

Vi segnalo l’articolo dedicato al nuovo congedo parentale a ore che in estrema sintesi si sostanzia nella possibilità di spalmare i giorni a disposizione per il congedo parentale in singole ore per cui potreste anche richiedere per esempio di uscire tutti i giorni due ore prima….un sogno e un diritto per molti:-)

Novità Contratti di lavoro a tempo determinato 2021: cosa cambia

Nuovo contratto di apprendistato

Licenziamento per giusta causa: quando scatta secondo la legge e esempi pratici

Domanda di congedo parentale a Ore: quando si ha diritto, quali requisiti e quanto dura 

Contratto a tempo determinato per coloro che hanno oltre venti anni di contribuzione

129 Commenti

  1. Buongiorno
    Ho un contratto Part time di 25 ore su turni.
    Nel contratto però non sono specificati ne i giorni ne le fasce orarie di lavoro ma solo dal lunedì alla domenica.
    Ho due minori sotto i 3 anni e vorrei sapere se posso chiedere una turnazione fissa all’azienda senza che essa me la possa negare.
    Grazie

  2. Ho un contratto di lavoro part time in una impresa di pulizia. Faccio mezzora ,dalle 7.00 alle 7.30, e poi altre 3 ore, dalle 14.00 alle 15.00. E’ legittimo questo buco di 7 ore?
    Sono divorziata con figlia minore in affido. Naturalmente mi vengono pagate solo 3.5 ore.

  3. lavoro da 4 anni con un par time ne faccio 8 e più ore ma non se ne parla di adeguamento salariale e contrattuale

  4. Salve,buon pomeriggio a tutti..ho un contratto a tempo determinato di 12 ore al mese,l’azienda mi ha detto che con il tempo passerà ad un partire più corposo,la mia domanda è questa,nell’attesa che mi aumentino le ore,mio marito perderà gli assegni familiari su di me?grazie mille attendo risposta

  5. Buongiorno,ho contatto parte time verticale del 2009 settore commercio.
    Volevo sapere se tengo obbligo di lavoro alla Domenica.
    Grazie mille

  6. Buongiorno, io ho un contratto full time di 40 ore settimanali e vorrei richiedere il part time di 30 ore settimanali. Non ho nessuna delle motivazioni sopra elencate, ma necessito di più tempo libero da deciare all’università. Posso richiederlo? Se si in che modo posso farlo?
    Grazie

  7. Buongiorno, ho un contratto parte time indeterminato e sul contratto non ho indicazioni circa la fascia oraria da coprire e tanto meno dei giorni settimanali, così che la mia azienda possa spostarmi a proprio piacimento ma recandomi dei danni, considerando che svolgo un’ altra attività in autonomia, potrei licenziarmi per giusta causa?

  8. Buon giorno lavoro con contratto part time di 15 giorni mensili indeterminato da circa due anni. Ne eseguo mediamente di giornate lavorative al mese intorno alle 20/22. L’azienda in cui lavoro occupa circa 300 operai, di cui soltanto 30 come me abbiamo questo tipo di contratto ed eseguiamo questa media di giornate: gli altri hanno invece un contratto full time indeterminato. Abbiamo chiesto di passare ad un contratto full time per nostra tranquillità, ma l’azienda rifiuta. Da rivolgerci al sindacato è paura di licenziamento: chiedo se è un nostro diritto passare ad un contratto full time indeterminato. Faccio presente, che negli ultimi sei mesi l’azienda ha assunto a contratto part time di 15 giorni mensili indeterminato ad occupare il mio stesso lavoro, altre 20 persone e ne vuole ancora assumere altri simili. Attendo una vostra risposta….Grazie

  9. Buonasera.. A tutti.. Scusate.. Io ho un contratto partime 21 ore settimanali.. Da undici anni.. Ho solo 3scatti d anzianità.. Da poco è subentrata ad assorbirci la camst.. Settore ristorazione turismo.. Sul contratto che ho firmato da un mese c’è scritto pagabase853. Totale riproporzionato all’orario 750..cosa significa.. L’orario è sempre lo stesso.. Anzi per mesi interi vado in sostituzione in altre cliniche lavorando sempre 4 o 5 ore al giorno.. Non c’è un modo per chiedere di avere più ore da contratto.. Anziché continuare a contare tutto e sperare che siano state pagate tutte?.. Non riesco ad arrivare a fine mese.. Grazie a tutti

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