Novità Contratti Tempo Determinato 2022: Cosa Cambia per durata, rinnovi e proroghe

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Nel seguito una sintesi delle novità relative ai contratti a tempo determinato che sono state introdotto dai decreti Legge di recenti emanazione da parte del Governo al fine di fornire risposte alle domande e richiesto di chiarimenti che ci inviate.

Novità dalla legge di Bilancio 2021: cosa cambia

Il testo definitivo della nuova legge di bilancio 2021 introduce alcune novità in merito al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato. Più precisamente la Manovra finanziaria 2021 prevede che fino al 31 marzo 2021 i contratti potranno beneficiare di una proroga di 12 mesi purchè esercitata massimo fino alla scadenza del 31 marzo 2021. Fino a tale data i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati fino a massimo altri 12 mesi una sola volta anche in assenza delle condizioni particolari nel seguito riepilogate. Parliamo delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. In sostanza si prevede una modalità semplificata di estensione della durata del contratto a tempo determinato la cui facoltà tuttavia spetterà sempre al datore di lavoro.

Novità 2020: cosa cambia

Per quello che concerne le misure poste in essere a seguito degli eventi dovuti all’emergenza epidemiologica e al COVID 19 i datori di lavoro potranno beneficiare della della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 30 agosto 2020.

Per quello che concerne la durata del contratti a tempo determinato questa viene prorogato almeno di un periodo pari alla sospensione che si è avuta a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Questo significa che laddove l’attività sia stata sospesa per un mese, la nuova scadenza “naturale” del contratto viene traslata di un mese in avanti.

Nulla cambia invece rispetto al numero delle proroghe concedibili che possono essere sempre e solo 4.

La proroga vale anche per i contratti di somministrazione lavoro.

Per quello che concerne le modalità operative del rinnovo l’ufficio del personale o HR non dovranno indicare una causale ad hoc ma potranno indicare tra quelle previste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 che si riporta nel seguito:

Apposizione del termine e durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei contratti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi’ conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratti a tempo determinato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratti a tempo determinato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si
rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.

Il contratti a tempo determinato potrà essere prorogato o rinnovato in base a tale disposizione, non potrà superare la data del 30 agosto 2020.

Proroga o Rinnovo?

Si scrive proroga ma varrà anche il rinnovo dei contratti in essere. In caso di rinnovo, tuttavia, la mancata motivazione obbligatoria è subordinata vale solo per i contratti a tempo determinato in scadenza al 23 febbraio 2020 mentre non vale per i contratti scaduti prima del 23 febbraio o per quelli che sono iniziati dopo il 23 febbraio.

Ne consegue per i contratti che sono scaduti dopo il 23 febbraio o che sono stati avviati dopo tale data il rinnovo del contratto dovrà essere obbligatoriamente motivato pena la possibilità di esporsi alla trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. A tal proposito leggi l’articolo di approfondimento dedicato alla trasformazione contratto da determinato a tempo indeterminato: superamento della durata o dei rinnovi, quando scatta

La definizione di rinnovo lascia intendere che tra le parti debba esserci stato un precedente contratto di lavoro a tempo determinato anche sotto forma di somministrazione lavoro a
termine

Novità nei contratti di apprendistato

Altre novità riguardano non solo il contratto di somministrazione lavoro a cui si applica la disciplina prevista per il tempo determinato ma anche per i contratti di apprendistato.

Per quelli di primo livello infatti che prevedono la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quelli di alta formazione o di ricerca. Per questi contratti la durata è prorogato di un periodo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

In questo caso non potranno essere concordate durate superiori a tali date e non concedere almeno la stessa durata che si avrebbe avuto in assenza di sospensione esporrebbe sempre alla possibilità di trasformazione del contratto.

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