Mutui ipotecari: Domande e risposte su surroga rimborso, interessi
In primis chiariamo che per la scelta del migliore mutuo o per modificare quello che abbiamo già acceso dobbiamo chiarire qualis sono gli strumenti che abbimao a disposizione. Vi indichiamo pertanto cosa si intende per surroga del mutuo e quali sono i caratteri distintivi rispetto alla rinegoziazione del mutio e alla sostituzione del mutuo e dopo passiamo alle domande poste dai lettori.
La surrogazione del mutuo per l’acquisto di casa consiste nel subentro di altro istituti di credito nella posizione del mutuante, ossia di colui che concede il mutuo, trasferimento che avviene a costo zero, e ripetiamo senza alcun costo e che deve sostanziarsi in condizioni migliori e più vantaggiose per il mutuatario ossia di colui che percepisce il denaro, o per via di un migliore spread, o per via della tipologia di tasso applicato.
I fondi messi a disposizone dal nuovo istituto di credito andranno a ripianare il vecchio mutuo e a coprirlo per estinguerlo ma non potranno essere modificate le condizioni contrattuali e potrà essere modificata la durata.
Quello che cambia nella surrogazione del mutuo in pratica e che può cambiare perchè non è detto che tutte le variabili sianno ricontrattate e questo sta a voi anche andare a discutere sono la durata del mutuo, lo spread applicato, il titpo di tasso se variabile fisso o misto mentre resterà fisso l’importo del mutuo.
Costi aggiuntivi nella surrogazione? NO
Nel caso di surrogazione del mutuo vi chiarimao prima di tutto che l’operazione non è soggetta a costi aggiuntivi e pertanto non è richiesto atto notarile, non sono previste ulteriori commissioni bancarie o spese di gestione aggiuntive e non è prevista una imposta sostitutiva.
Benefici fiscali
Vi consigliamo invece di leggere la guida fiscale sulla detrazione degli interessi passivi sul mutuo nel 730 e nel modello unico in quanto anche nel caso della surroga gli interessi passivi saranno deducibili sempre nei limiti delle disposizioni stabilite dal fisco.
Esistono anche altri strumenti per modificare le proprie condizioni contrattuali o la propria rata del mutuo che sono la rinegoziazione del mutuo e la sostituzione del mutuo ipotecario.
Buongiorno innanzitutto,
vi espongo la mia situazione personale:
mutuo acceso nel 2003 di tipo misto (base Tasso fisso), con possibilità di intervenire e passare al variabile a scadenze biennali.
Il sottoscritto non ha esercitato tale diritto e nel luglio 2007, è cominciato altro biennio di rimborso con tasso fisso IRS 2 anni + 1.50%, circa il 6.50% finito in corretto e regolare ammortamento alla data odierna(residuo 100.000€ restanti 170 rate, rateo 907€), per circostanze e mia negligenza non ho provveduto alla surroga di altro Istituto e la mia banca non mi sottoposto alcuna proposta sostitutiva. Oggi con la contingente crisi sento pressante la sfavorevole situazione sopra descritta e non voglio commettere altre COSTOSE disattenzioni, alla luce delle novità in tema di rimborso e diritti dal decreto Bersani di accedere ad altre formule prodotto.
Cosa mi consigliate, cosa posso e devo fare?
Vi ringrazio anticipatamente, distinti saluti
M._______
RISPOSTA
Buongiorno M.,
Le possiamo dire che Tremonti è intervenuto con l’istituto della surroga del mutuo (DL 93/2008) che prevede la possibilità di rinegoziare il proprio mutuo mutuo.
I benefici sono riassumibili nella certezza di una rata fissa fino alla estinzione del mutuo, la trasformazione del mutuo in un finanziamento il cui tasso è bloccato ed infine il rimborso del debito è regolato ad un tasso fisso pari all’Interate Swap (Irs) a dieci anni, più 0,50 punti percentuali.
Tuttavia, anche chi ha stipulato un mutuo a tasso fisso potranno aderire all’istituto della surrogazione (D. 7/2007 c.d. “Bersani bis”) che prevede la possibilità di sostituire il debitore principale ed eventualmente anche le condizioni del mutuo.
Il beneficio fiscale consiste nella detrazione degli interessi passivi connessi a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale nei limiti quantitativi di 4.000 euro ( ex art. 15 comma 1 lett. b) DPR 917/1986).
Il nuovo mutuo non dovrà eccedere l’ammontare del capitale residuo del mutuo che si intende “sostituire”, maggiorato delle spese e degli oneri correlati. Qualora la differenza fra l’importo del nuovo mutuo e quello del mutuo che si intende “sostituire” sia dovuta a tali spese ed oneri accessori, allora gli interessi sul nuovo mutuo saranno integralmente detraibili (pur nei limiti quantitativi previsti dall’art. 15 comma 1 lett. b) D.P.R. n. 917/1986 limiti che la Finanziaria 2008 ha elevato ad € 4.000,00).
Per quello che concerne il rimborso invece DL 185/08, in vigore dal 29 gennaio 2009, è stato definito un tetto massimo del 4% per gli interessi sui mutui variabili, valido per tutte le rate in scadenza nel 2009, indipendentemente dal periodo a cui queste rate si riferiscono.
Lo Stato pagherà l’eccedenza tra gli importi delle rate derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e la soglia del 4%: il rimborso si riferisce però solo ai mutui ipotecari che:
- sono a tasso non fisso
- sono finalizzati all’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale (con l’esclusione delle case signorili, ville e castelli, accatastati con le categorie A1, A8 e A9);
- stipulati o accollati entro il 31 ottobre 2008;
- prevedono un tasso di interesse inferiore al 4%.
Per verificare il punto 4 è necessario sommare lo spread e il parametro di indicizzazione, (solitamente si prende l’Euribor).
La disposizione è indirizzata alla banche e pertanto opera in automatico senza alcuna richiesta da parte del mutuatario.
Per conoscere anche un altro importante strumento per modificare le condizioni contrattuali dle mutuo potete leggere l’articolo sulla rinegoziazione del mutuo.


Salve,volevo chiedere : quando andranno in vigore i rimborsi per i mutui con soglia al 4%?Io sono cliente della Banca popolare dell’emilia romagna,mi hanno detto addirittura che non sanno l’esistenza di questa legge!!Siamo sempre alle solite.Saluti.
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuongiorno Andrea,
se vuole può girare i seguenti riferimenti normativi così che potete entrambi verificare termini e modalità laddove rientrata nella previsione prevista dal legislatore.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185. (S.O. n. 263/L alla Gazz. Uff. n. 280 del 29 novembre 2008)
L’articolo è il numero 2.
Ti è piaciuto il commento?
Likesalve
io ho stiplato un mutuo a 30 anni per la mia prima casa, con la possibilita di applicare varie opzioni allo scadere dei 5 anni(passare al misto – variabile – rate costante). Dal 2007 ho scelto di passare per 5 anni al tasso fisso con un tasso del 6.15 e una rata di 758 euro.Volevo sapere se anche io rientravo nel rimborso del 4% per tutto il 2009?
Con la speranza di essere stato chiaro
Disitnti Saluti
Ti è piaciuto il commento?
LikeSalve,ho un mutuo variabile con opzione al fisso,durata 30 anni partito variabile 3 anni fa e passato al fisso x i prossimi 10 anni ad aprile 2008.La Banca popolare dell’emilia romagna mi contesta i rimborsi per la famosa legge dei mutui con tetto al 4%,perche’ adesso sono a tasso fisso.Io ho letto in molti siti che il mio mutuo rientra nella legge,ma loro……dicono che non e’ cosi’.Che posso fare?E’ vero?Grazie
Ti è piaciuto il commento?
LikePreciso che ho effetuato la surroga del mutuo a Febbraio 2009, in questi giorni ho ricevuto – senza effettuare alcuna richiesta – un rimborso dalla vecchia banca di euro 420,00 per il DL 185. Una volta chiamati mi è stato confermato che il rimborso si riferisce solo al periodo di Gennaio/Febbario 2009 in quanto il decreto prevede il rimborso a partire dal 01.2009.(vista la cifra potete capire che ero in mano a degli usurai!).
Mi confermate che il rimborso delgi interessi decorre effettivamente da quella data?
Non c’è alcuna possibilità di richiedere un rimborso per tutto quel periodo che mi hanno fatto pagare il mutuo a tassi da usura?
Grazie
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuongiorno Sara,
importante è sempre partire dalla norma e poi vedere se hanno ragione: la norma ci dice che:
. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che
offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto
dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la
possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al
tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale
europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con
quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e
gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni
emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicità e
trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le
banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai
citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d’Italia,
con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche
periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui
stipulati. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e
delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144,
comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 145 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
“Dal 1° gennaio 2009 ha infatti efficacia la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5 del decreto legge «anti-crisi» (Dl 185 del 29 novembre 2008, in via di conversione in Parlamento) : in base a questa disposizione, durante tutto il 2009, il pagamento delle rate dei mutui a tasso variabile stipulati entro il 31 ottobre 2008 resta a carico del mutuatario per la parte in cui l’importo della rata stessa comprende il rimborso del capitale e gli interessi calcolati fino alla soglia del 4 per cento. Se gli interessi sfondano il tetto del 4%, la parte eccedente è presa dallo Stato a suo carico a fondo perduto, cioè come aiuto che lo Stato offre a queste persone.”
In questo caso la banca ha proceduto correttamente, tuttavia c’è da chiedersi se gli interessi siano eccessivamente elevati. Tuttavia ha proceduto correttamente ad eefettuare la surroga dle mutuo in modo da abbattere le rate dle mutuo.
Ti è piaciuto il commento?
Likesalve! volevo sapere come si fa a sapere se si deve avere un rimborso in base alla legge tremonti?io ho un mutuo variabile con unicredit stipulato nel novembre 2006 e visto che con la mia banca nn posso usufruire della sospensione del mutuo nonostante abbia sempre pagato le rate e mio marito e’ da un anno in cassa integrazione e io non lavoro…………..ma l’unicredit fa riferimento al 730 del 2007(nonostante la crisi sia venuta dopo)……se almeno devo avere un rimborso vorrei saperlo.
Ti è piaciuto il commento?
LikeSalve,vorrei chiedere anche io una cosa:ho fatto il rogito il 10/12/2009,il notaio ancora non mi ha mandato la documentazione e ora mi sono ritrovata sul conto corrente un adebbito di 3.500 E,ho chiamato in banca per sapere che fine hanno fatto i miei soldi,e mi hanno risposto che mi verrano restituiti (non tutti) quando il notaio mandera’ a loro la documentazione.
Qualcuno mi puo spiegare che significa questa cosa?
Grazie.
Ti è piaciuto il commento?
LikeSe ci da il numero di telefono possiamo chiamarle il Notaio.
))
Ti è piaciuto il commento?
LikeIn data 18 giugno 2010 abbiamo effettuato la surroga del mutuo. Siamo passati dalla banca XXX (che io odio e non raccomanderà mai a nessuno al mondo!) alla banca YYY.
La nuova banca YYY ha effettuato il bonifico a favore della banca Credem con data valuta errata. In seguito, accorgendosi dell’errore, ha rifatto il bonifico con la valuta corretta (18 giugno). Questo secondo bonifico è stato effettuato in data 28 giugno. Nel frattempo è passato il giorno di addebito della nostra successiva rata in XXX (che non dovevamo pagare) e la banca XXX ha prelevato 1.000 euro dal nostro conto.
Dopo aver ricevuto il bonifico corretto da parte della YYY con la data di valuta 11 giugno, XXX ci ha rimborsati i soldi ma solo 800 euro.
Abbiamo pagato gli interessi a tutte e 2 banche per un periodo di 10 giorni. Non riusciamo capire come si può risolvere questa situazione.
La banca Ing direct ci dice che da parte sua la pratica è completata e la banca Credem dice che da parte sua non possiamo fare altrimenti che prendere questa differenza di 200 euro.
Cosa si può fare secondo voi?
Ti è piaciuto il commento?
Like