Detrazione Fiscale sui Lavori di ristrutturazione ai fini Irpef su casa e box: la guida fiscale

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Last Updated on 4 Maggio 2023

Le agevolazioni fiscali sui costi per i lavori di ristrutturazione edilizia con la detrazione fiscale del 50% (dal 2021 torneranno al 36%) e la detrazione sul risparmio energetico per i lavori su casa, appartamenti o immobili in generale, sostenute da persone fisiche e valide ai fini IRPEF, hanno subito tante modifiche negli ultimi anni (vedi Decreto Sviluppo, Legge di Stabilità, Decreto Rilancio 2020), a partire dalla rimodulazione delle percentuali ammesse e alle diverse tipologie di interventi ammessi al beneficio. A questo si aggiunge anche il tentativo di una semplificazione nella comunicazione agli organi competenti per prendere gli incentivi. Vediamo qui come al solito di dare qualche chiarimento pratico per vedere come fruirne e quanto valgono.

La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie in sintesi

È possibile portare in detrazione dall’imposta lorda IRPEF così come previsto dall’art. 16-bis del TUIRDetrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica  degli edifici- imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

A seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 e come anticipato già nel consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2019 viene prevista la proroga della Detrazione Fiscale IRPEF sugli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e case compreso anche ed il bonus mobili e arredi e viene introdotte il “bonus facciate” per il rifacimento delle facciate degli edifici.

Oltre a questo la Manovra di Bilancio 2020 introduce anche altre proroghe ed il nuovo bonus facciate. Al fine di favorire infatti gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione  fiscale ai fini IRPEF dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus facciate“). Quest’ultimo insieme alle detrazioni per il risparmio energetico durerà almeno fino al 2023 e sarà aumentato fino al 110% potenziando anche le fattispecie che consentono la cessione del credito da parte degli acquirenti che non hanno capienza per poter ridurre le proprie imposte con il credito derivante dal bonus.

Per il Bonus Mobili e arredi la detrazione fiscale IRPEF spettante è sempre pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di spesa di euro 10.000. Il totale dei 10 mila euro deve essere riferito non al singolo acquisto ma al complesso delle spese sostenute in mobili e arredi. spese. La detrazione è suddivisa in dieci quote annuali costant

  • 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (e 2015 con la Legge Stabilità 2015) con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; prorogate anche con la Legge di stabilità 2016 per tutto l’anno 2016, 2017 e 2018
  • 36% (Regime ordinario che tutti conoscevamo), con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2019 (o 2017 se passa la legge di stabilità).

Per i lavori effettuati sulle singole unità abitative è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:

Nel 2018 possiamo quindi sfruttare detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute tramite bonifico parlante dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
o il 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Elenco dei lavori che godono delle detrazioni fiscali

Tenete a mente questi elenchi perchè sono molto importanti ed andranno condivisi con il geometra o architetto per individuare cosa dovrà scrivere nella SCIA o CILA prima di iniziare a fare i lavori e vi dirà anche se rientrate in una di quelle tipologie. E’ importante perchè non è titolato a saperlo il commercialista che fa un altro mestiere ma il tecnico che vi sta seguendo dovrebbe saperlo.

Le agevolazione sulle singole unità abitative, ossia sulle singole case sono consentite limitatamente agli Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 e più precisamente

Le macro classi di attività in cui si distinguono in:

  1. Manutenzione Straordinaria
    1. installazione di ascensori e scale di sicurezza
    2. realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
    3. sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di
    4. materiale o tipologia di infisso
    5. rifacimento di scale e rampe
    6. interventi finalizzati al risparmio energetico
    7. recinzione dell’area privata
    8. costruzione di scale interne
  2. Restauro e risanamento conservativo
    1. interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
    2. adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
    3. apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
  3. Ristrutturazione edilizia
    1. demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
    2. modifica della facciata
    3. realizzazione di una mansarda o di un balcone
    4. trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
    5. apertura di nuove porte e finestre costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
  4. Manutenzione ordinaria su parti condominiali
  5. Ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  6. Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
  7. Lavori di ristrutturazione finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  8. Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  9. Interventi per il risanamento e risparmio energetico
  10. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
  11. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici

Ulteriori precisazioni e chiarimenti possono portare a capire meglio quali sono le caratteristiche che questi lavori devono avere per portare allo sfruttamento del beneficio fiscale. Riassumendo quindi:

  • di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

L’elenco dei lavori quindi per cui è possibilre fruire della detrazione fiscale sono essenzialmente riconducibili a queste fattispecie normate:

Lavori di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e che sono conosciute più comunemente come spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Sono detraibili anche gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Poi ci sono quelli che riguardano i condomini che sono indicati alle lett. a), b), c) e d) dello stesso articolo visto. Sono detraibili anche tutti i lavori per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi così come disciplinato dal DL 201 del 2011.

Ma ce ne sono tanti altri come quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).

Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni viva voce, gli schermi a tocco o touchscreen, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Rientrano anche gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante) come per esempio l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti il montaggio di vetri anti-infortunio o l’installazione del corrimano

Vi sono anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Come esempio l’egenzia riporta, rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Consulta un esempio di elenco messo a disposizione dall’agenzia delle entrate riguardante l’elenco dei lavori di casa che godono delle agevolazioni fiscali.

Le spese che consentono la detrazione fiscale

Altri costi Detraibili insieme ai lavori di ristrutturazione

Oltre alle spese per gli interventi è possibile sommare anche le altre spese che si sostengono generalmente come quelle che trovate indicate nel seguito:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Il beneficio si fruisce in più rate

Nella pratica per il calcolo della detrazione fiscale ai fini irpef sulle spese derivante dalle spese di ristrutturazione prenderete l’importo sostenuto, calcolate il 36% (o oggi il 50%) o il 55% se parliamo del rispamrio energetico e dividetelo per il numero di anni che vi spettano ed avrete il risparmio effettivo annuo derivante dal sostenimento del costo di ristrutturazione agevolato.

Per risparmio si intende proprio quanto pagherete meno di imposte a fine anno rispetto a quelle che avreste dovuto pagare. La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni diventa stabile e non più soggetta a scadenze, la ripartizione rimane in 10 rate annuali (5 rate per gli ultrasettantacinquenni o con età maggiore di 65 anni e 3 rate per gli ultraottantenni o over 80 anni oramai non più prevista se non per coloro che vi avevano ricorso anni fa e stanno finendo di detrarre le rate) e il tetto massimo restano 96 mila euro o  48.000 euro quando finirà questa possibilità di agevolazione allargata che però vanno riferiti all’unità immobiliare e non più esclusivamente alla persona fisica che ha sostenuto il costo dei lavori. La possibilità di fruire di deroghe alla regola delle 10 rate è stata soppressa dal DL 201/2011 per cui vale solo per quella che ne hanno iniziato a fruire e stanno terminando il periodo di detrazione.

Nuove possibilità per la detrazione fiscale ai fini irpef sui costi di ristrutturazione

Gli interventi detraibili fiscalmente dall’irpef si allargano però,  sono infatti compresi, oltre quelli previsti dalla normativa vigente anche gli interventi per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali, o tutti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile, aggiungendo quindi alloggio del portiere, locali comuni, ascensori, acquedotti, fognature, ecc. (la detrazione chiaramente spetta al singolo condomino nei limiti della quota a lui imputabile), le spese per lavori di ristrutturazione eseguiti da imprese di costruzione su immobili destinati alla vendita.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il bonus fiscale i costi di ristrutturazione ai fini della detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio si applica anche agli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e comunque entro il 30 giugno 2013. La detrazione sugli interventi eseguiti spetta all’acquirente o assegnatario dell’immobile. Il beneficio si calcola sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione (e non può comunque superare l’importo massimo di 48 mila euro).
Stesso discorso per l‘eliminazione delle barriere architettoniche, che godranno anch’esse della detrazione fiscale del 36% interventi volti al conseguimento del risparmio energetico (con detrazione 55% dall’Irpef) o al contenimento dell’inquinamento acustico, le misure di sicurezza statica e antisismica e tutti gli interventi posti in essere incrementare la sicurezza domestica (prescritti o meno dalla legge).

Realizzazione di pertinenze quali box o garage

Per poter usufruire della detrazione del 36% è necessario che esista il vincolo di pertinenza tra l’abitazione ed il box o garage. In caso di acquisto di nuovo box l’agevolazione è prevista anche per il promissario acquirente se risulti dalla stipula di un compromesso di vendita regolarmente registrato. La detrazione spetta ugualmente anche se si acquistino contemporaneamente abitazione e box ancora in corso di costruzione, sia che lo si faccia con un unico atto notarile, sia che si stipulino 2 separati atti, fermo il fatto che il pagamento avvenga con bonifico, il costo sia attestato dall’impresa costruttrice e dal preliminare registrato emerga il vincolo di pertinenza.

Anche per il box già costruito si ha diritto all’agevolazione fiscale prevista al pari di quello che succede ai fini irpef per i cosi di ristrutturazione, ma limitatamente alle sole spese necessarie per la sua realizzazione che siano certificate dal venditore e fermo restando il necessario vincolo pertinenziale.

Nuova agevolazione acquisto o ristrutturazione BOX, posti auto, garage sia privati sia condominiali

A tal proposito ho scritto una guida dedicata proprio alla nuova detrazione fiscale per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto sia privati sia condominiali.

Come fruire del beneficio fiscale della detrazione sui costi di ristrutturazione: Semplificazioni operative

La novità rilevante consiste nel fatto che non si è più tenuti all’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (grazie al Decreto Sviluppo D.Lgs. 13 maggio 2011, n.70) ai fini dell’utilizzo del beneficio fiscale in quanto bisognerà indicarlo, nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, i dati catastali identificativi dell’immobile o, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a dover chiarire quali saranno i documenti da conservare ed esibire a cura del contribuente in caso di richiesta da parte degli uffici di controllo.

Non vi sarà quindi anche l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire. Non sarà più richiesta nemmeno la previsione di di inserire l’evidenza del costo della manodopera separato dal resto delle voci che la compongono nella fattura.

Viene mantenuta anche l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, mentre non sono più soggette a scadenza la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale e l’Iva al 4% sui beni acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (prima casa o non) ed edifici assimilati.

Tenete sempre tutta la documentazione

Nulla cambia rispetto agli obblighi di conservazione della documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione se non si vuole incorrere in un controllo che potrebbe determinare il disconoscimento delle agevolazioni fiscali per cui tenetevi le fatture e le ricevute dei bonifci bancari con cui avrete sono certo proceduto a saldare le fatture dei fornitori e se del caso anche eventuali comunicazioni alla ASL competente qualora richiesto dalla legge insieme alla dichiarazione di assunzione di responsabilità della stessa in merito agli obblighi in materia di sicurezza (se previsto in base alla tipologia di interventi effettuati).

Chi può usufruire del bonus?

Possono usufruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed al contempo risultano proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione o titolari di diritti reali sugli stessi, inclusi pertanto il proprietario, l’affittuario e l’usufruttuario ma anche i loro familiari o conviventi nel caso siano loro a farsi carico delle spese.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti che versano l’Irpef sia che siano residenti o meno nel territorio dello Stato e che sono proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

La detrazione fiscale è valida anche per i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile semprechè paghino le spese e le fatture siano intestate anche a loro.

In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione

In caso di comproprietà la detrazione spetterà a tutti i soggetti solo se si specifichi in fattura l’entità della spesa effettivamente sostenuta da tutti i soggetti. Ci si chiede se anche le società ne potrebbe ro fruire. La mia risposta è che seppur la norma, almeno quella sul risparmio energetico recita che le agevolazioni fiscali sono fruibili ai fini irpef ed ires v’è da segnalare che anche gli acquisti effettuati per il tramite di società sono in linea teroica fruibili ma sempre relativamente alla persone fisica che ne è socia o che imputa il reddito per trasparenza. A titolo di esempio potranno fruirne anche le SNC, le ditte oltrechè professionisti e ovviamente le persone fisiche, vere destinatarie del provvedimento agevolativo fiscale.

Dove si indica nel 730 il beneficio fiscale

Una volta abolita la comunicazione da fare al veccchio centro di Pescara dove venivano analizzate quasi tutte le richieste di rimborso dei crediti di imposto e di questo genere di agevolazioni fiscali, la detrazione del 36% e del 55% andrà indicata nel 730 e più precisamente nel quadro E, sezione III – B.

Vendita dell’immobile e trasferimento della detrazione

A differenza di quanto accadeva prima quando in caso di trasferimento tra vivi il diritto alla detrazione passava di diritto all’acquirente, ora il venditore può decidere di mantenere le detrazioni fiscali sulle spese sostenute anche se non più proprietario ma lo dovrà riportare nell’atto notarile ossia nel rogito. Tuttavia la detrazione fiscale ai fini Irpef ricordatevi che deve essere un valore sotto forma di diritto ad un credito di imposta ossia potremo definirlo un rimborso sui costi di ristrutturazione (anche se detto in modo improprio da un punto di vista tecnico) che ha un suo valore e che può essere quantificato ai fini della definizione del prezzo di compravendita dell’immobile. La detrazione fiscale irpef sulla ristrutturazione infatti continua a spettare al soggetto che ha sostenuto il costo effettivo per i lavori perché la norma recita proprio che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le detrazioni  non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Questo lo trovate nell’articolo 1 comma 7 della legge 449 del 1997.

Dove inserirlo nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico

Dal 2012 è stato abrogato l’obbligo di comunicazione dei dati a centro Operativo di pescara per lasciare spazio ad una procedura più snella che prevede la sola indicazione degli estremi catastali dell’immobile nel quadro E del 730 , l’anno di sostenimento del costo comprensivo dei dati catastali dell’immobile ossia il foglio, la sezione, la particella catastale, il subalterno il codice fiscale eventuali situazioni particolari in cui versa l’immobile, il numero delle rate in cui è stata suddivisa la spesa.
L’indicazione andrà effettuata nel quadro E del 730 dal rigo 51 o nel quadro RP del modello Unico sempre da l rigo 51 perché dovete considerare che a livello di detrazione delle spese c’è una rispondenza tra i due modelli.

Benefici per gli over 75 anni e over 80

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che coloro che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare: coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo; coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2011 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2008, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2011, 2012 e 2013.

Per le ristrutturazioni ante 2012, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l’inquilino.

Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista dal primo gennaio 2012.

Aggiornamento e chiarimenti dall’agenzia delle entrate grazie a Mauro: In merito alla detrazione del 36% su immobile rogitato il 5 Ottobre 2011, la circolare 25/E dell’ADE al paragrafo 1.2 chiarisce che dal 17/09/2011 se nel rogito non vi è un accordo volto a mantenere la detrazione, la stessa passa in automatico al compratore. Inoltre credo anche la quota relativa al 2011 (mod 730/2012) spetti per intero al compratore in quanto proprietario al 31/12 (circolare 19/E paragrafo 1.8).

Trasferimento della detrazione fiscale e altri casi particolari

Tuttavia vi segnalo anche l’articolo proprio dedicato al trasferimento della detrazione dei lavori di ristrutturazione. Può accadere infatti sia che stiate vendendo una abitazione che avete da poco ristrutturato e non vogliate trasferire le detrazioni fiscali, sia il caso in cui non abbiate reddito imponibile capiente per sfruttare la detrazione fiscale e vogliate trasferirla a qualcun altro che ne avrebbe la possibilità.

In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Consulta l’Elenco dei principali lavori di ristrutturazione di casa con le detrazioni fiscali stilato dall’amministrazione finanziaria.

Consulta l’Elenco delle detrazioni fiscali sui lavori condominiali stilato dall’amministrazione finanziaria.

Costruzione del BOX o posto auto

Leggi a tal proposito la guida alla detrazione fiscale per la costruzione del box o posto auto pertinenziale

Chiarimenti e consigli utili

Demolizione e ricostruzione: per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Se la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2011).

Riferimenti normativi delle modifiche

Legge numero 449 del 1997
Decreto sviluppo numro 138 del 2011 articoli 12 e ss.

I commenti a questo articolo sono CHIUSI, per segnalare correzioni utili, aggiornamenti normativi e altre informazioni utili agli altri lettori di Tasse-Fisco, scrivere a info @ tasse-fisco.com

129 Commenti

  1. Inoltre…Colonna 5 (Codice): indicare il codice:
    ‘1’ se il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che, avendo un’età non inferiore a 75
    anni, aveva scelto di rateizzare o aveva rideterminato la spesa in 5 rate;
    ‘4’ se il contribuente nell’anno 2015 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la
    spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. In questo caso non vanno compilate le colonne 6 e 7;

  2. Bisognava indicare il 65% ma non credo vi siano problemi a sostenere quella del 65%. Sinceramente on mi è mai capitato. Al più potreste avere un accertamento ma basta che gli fate vedere le fatture e non dovrebbero sanzionarvi.

  3. Abbiamo sostituito due condizionatori e la fattura intestata a mio padre 88enne. Vorrei sapere se la fattura va bene come detrazione al 50% o se bisognava farla al 65% e se viene spalmato in 3 anni data la veneranda età e bonifico bancario

  4. Sono un pensionato della Sanità Pubblica di 76 a.
    che deve ristrutturare il tetto della casa con la detrazione fiscale prevista per il 2015.
    Gradirei conoscere se il rimborso fiscale avverrà
    in 5 o 10 anni.
    Grazie e cordiali saluti.

  5. Buongiorno, un’informazione. Nel caso in cui abbia venduto l’appartamento sul quale ho effettuato il lavori soggetti ad agevolazione nel corso dell’anno 2014, nella dichiarazione dei redditi 2015 (relativa all’anno passato quindi), potro’ ancora inserire le rate? Il rimborso viene calcolato percentualmente ai giorni di possesso che ovviamente non saranno 365?

    Grazie

  6. Le colonne 5, 6 e 7 (Situazioni particolari) devono essere compilate esclusivamente: dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile nel 2014 (codice 4 in colonna 5); dalle persone di età non inferiore a 75 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti al 2012, hanno rideterminato negli anni 2010 e 2011 il numero delle rate di detrazione (vedere gli esempi riportati alla fine di questa sezione)

  7. dal 2015 le spese di ristrutturazione possono essere ripartite solo in 10 rate, indipendentemente dall’età del contribuente. E’ corretto?

  8. Buongiorno, dovrei ristrutturare una piccola casetta intestata a mio zio che mi ha lasciato con testamento, attigua al mio appartamento e volevo sapere visto che sono disoccupata e non percepisco slcun reddito,e vivo con mia madre pensionata se posso usufruire delle detrazioni per ristrutturazione anche se personalmente non presento nessuna dichiarazione dei redditi.
    cordiali saluti

  9. Mia mamma ha 85 anni e sta sostituendo gli infissi quest’anno fiscale 2015.
    Potrà portare il prossimo anno in detrazione il 65% della spese.
    Sapete se la ripartizione sarà fatta in 3, 5 o 10 anni nel nel 730-2015, cioè quello del prossimo anno.

  10. si possono detrarre le spese sostenute per anticipo sui materiali, sempre pagate tramite bonifico, anche se non è stata presentata ancora la domanda per l’inizio lavori al Comune”

  11. Salve,
    io ho fatto dei lavori di ristrutturazione: verniciatura, sostituzione pavimentazione e bagno. I lavori non li ha fatti una ditta li ho fatti io proprietario della casa. Chiedo, ho tutte le fatture dei materiali li posso scaricare dall’irpef che sono p.Iva?

  12. Volevo sapere se la detrazione per il rifacimento del tetto è valida anche se, compilando il mod.730, sono già a credito di imposta per altre detrazioni.

  13. Buonasera.
    Sto rifacendo la pavimentazione in palladiana del cortile perchè ormai danneggiata. Devo fare qualcosa prima che la ditta emetta la fattura o basta il pagamento con bonifico x detrazione?

  14. Per la detrazione questi interventi dovrebbe arrivarsi il condominio e lei per il tramite della certificazione dell’amministratore riportante le rate pagate nell’anno di imposta le indicherà nella sua dichchuarazione dei redditi.

  15. Salve, ho 75 anni e dovrei ristrutturare con urgenza il balcone dell’appartamento in cui vivo e sono proprietario con mio marito.Si dovrebbe trattare di manutenzione ordinaria ma vorrei,cortesemente,sapere a quanto ammonta la % della detrazione e cosa devo fare.. necessito di Vs consigli,grazie!

  16. Salve, ho 75 anni e dovrei ristrutturare con urgenza il balcone dell’appartamento in cui vivo e sono proprietario con mia moglie. Si dovrebbe trattare di manutenzione ordinaria ma vorrei,cortesemente,sapere a quanto ammonta la % della detrazione e cosa devo fare.. necessito di Vs consigli, grazie!

  17. La dovrebbe pagare con bonifici parlanti. Ha fatto una DIA prima o altra comunicazione similare che fa rientrare questi lavori nell’ambito di lavori di ristrutturazione? Ha consultato l’elenco che vi ho riportato con gli esempi degli interventi ammessi alla detrazione?

  18. Dimenticavo abito in un condominio di soli tre appartamenti da un anno e mezzo e non c’è amministratore. Gli altri inquilini sono molto anziani. Quindi posso fare qualcosa io?

  19. salve!!vorrei rifare il pavimento del balcone (circa 40 metri quadri) per usufruire delle detrazioni cosa devo fare avendo la fattura dell’artigiano???? grazie

  20. No ma dovrebbe chiedere al suo amministratore spiegazioni e lo faccia possibilment eper iscritto perchè negligenze da pate sua che impattano su un suo risaprmio fiscale dovrebbero esser risarcite. Tuttavia mi sembra strano per cui immagino più che non possiate accedere alle detrazioni fiscali per qualche altro motivo.

  21. mi piacerebbe saperne di più. Se dovessi fare il codice fiscale del condominio lo poso fare io? e cosa devo fare?
    Grazie

  22. c’è da chiedersi perchè non lo abbia….perchè lo dovrebbe avere ed aprirlo non impiega tanto

  23. volevo sapere se in un condominio sprovvisto di codice fiscale ogni proprietario può detrarre la spesa dell’imbiancatura della scala condominiale. Grazie

  24. Ci hanno detto che per gl’ultra 80 è scaduta la possibilità di riavere in sole 3 rate della detrazione fiscale sulla ristrutturazione, e vero?

  25. spese di ristrutturazione sostenute nell’anno 2013 effettuate regolarmente con i relativi bonifici ma per dimenticanza non indicate nell’unico/2014 redd. 2013, posso indicarle nell’anno 2014? (unico2015)

  26. Buongiorno, se l’immobile ristrutturato viene venduti, le detrazioni passano al nuovo proprietario salvo diverso accordo. Premesso quanto sopra, se il nuovo proprietario è incipiente le detrazioni possono essere fruite dal coniuge, se l’acquirente incipiente è a carico fiscalmente?

  27. Si deve effettuare la ristrutturazione per cui si informi con un architetto e vedete di fare una Cila o una Scia che costano poco e magari non richiedono grandi interventi e così beneficia della detrazione anche sui mobili.

  28. Buongiorno, a seguito del recente nubifragio avvenuto a Santa Marinella, ho dovuto riacquistare tutti i mobili della mia casa. Vorrei beneficiare del Bonus Mobili a disposizione per le calamità naturali:
    è sufficiente conservare ed esibire con il 730 la fattura d’acquisto? o devo esibire anche una certificazione del comune attestante la calamità naturale?
    non devo effettuare una ristrutturazione immobile ma per avere la detrazione devo chiedere un permesso inizio lavori?

  29. In base a chi sostiene materialmente la spesa ossia chi effettua il bonifico (e che sia parlante lo ricordo sempre)

  30. Salve,
    io e la mia ragazza abbiamo da poco avviato i lavori di ristrutturazione di una casa di cui siamo locatari con contratto di tipo “Comodato d’uso gratuito” (regolarmente registrato). Il contratto è intestato a entrambi. La mia domanda è la seguente: se volessimo entrambi usufruire delle detrazioni fiscali il limite di spesa si dividerebbe in parti uguali (48.000 a testa) o rimarrebbe comunque per unità immobiliare? Mi spiego meglio con un esempio pratico.

    Presupponendo di avere una spesa di 96000€, la detrazione al 50% sarebbe di 48000€ da spalmare su 10 anni (quindi 4800€ per anno). Se la mia irpef annua fosse di circa 4000€, io potrei farmi carico della spesa per una quota pari a 80.000€ (e di godere quindi delle detrazioni per 40.000€).

    La rimanente parte della spesa (16.000€) potrebbe essere detratta dalla mia ragazza senza avere effettu sulle mie detrazioni (poichè rimarremmo comunque nel tetto di 96.000€ per unità immobiliare) o nel momento in cui dovesse anche lei beneficiare delle detrazioni la spesa massima dovrà essere ripartita in parti uguali (48000 a testa)?

    In sintesi, le detrazioni devono essere ripartite tra gli aventi diritto in parti uguali o vengono ripartite in base a chi effettua di fatto i bonifici di pagamento?

    Le chiediamo questo perchè entrambi riusciremmo a godere totalmente delle detrazioni mentre se dovessi beneficiarne da solo saremmo fuori di 16.000 che invece potrebbe caricarsi la mia ragazza.

    La ringrazio per la risposta.

  31. Buongiorno,
    volevo sapere se per la sola tinteggiatura esterna (con cambio del colore) posso usufruire delle detrazione al 50% e dell’iva agevolata al 10%

    Grazie

  32. sono proprietaria di 2/3 di un appartamento in fase di ristrutturazione.
    potrò detrarre l’intero importo delle spese sostenute? (nel limite max previsto)
    grazie. distinti saluti

  33. salve vorrei sapere se posso avere l’iva agevolata al 10% sull’ampiamento autorimessa interrata e realizzazione muri di contenimento sulla dichiarazione cosa devo barrare? grazie

  34. Salve,
    vivo con la mia compagnia (abbiamo una bimba di 3 anni) in un’immobile intestato a mio suo suocero il quale ci ha dato la possibilità di utilizzarlo. Dovremmo operare una ristrutturazione per la quale sarò io a sostenere le spese di ristrutturazione. Vorrei sapere se posso usufruire delle agevolazioni fiscali.

  35. Penso che la nora è chiara: se non scrivete nulla nell’atto notarile che è l’unico che l’agenzia delle entrate potrebbe leggere, la detrazioe si trasferisce all’acquirente, ma siete sempre liberi di disciplinare diversamente nell’atto, come volete voi insomma.

  36. Buonasera,
    La norma alla quale lei fa riferimento è contenuta nell’art. 4, comma 1, lett.c del D.L.6 dicembre 2011, n. 201 che inserisce nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 l’articolo 16-bis.
    La norma recita:

    ” In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. …”

    Le istruzioni riportate nel fascicolo allegato alla compilazione dell’UNICO non dicono niente di più o di meno di quello riportato nella norma, chiariscono solo che quanto detto nella norma vale non solo per le vendite ma anche per le donazioni.
    Tutto ruota sulla locuzione “SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI”.
    Un accordo tra le parti come può realizzarsi? E’ fin troppo ovvio che se due persone mettono per iscritto un accordo e nessuno dei due lo disconosce, fino a prova contrario è un accordo e ha la sua validità ed efficacia.
    Lei cosa ne pensa?
    La ringrazio.
    Cordiali saluti e buone vacanze.

  37. In questo caso più delle istruzioni andrei a leggere la norma cosa disciplina per vedere se lo spunto da lei avuto sia corretto e conseguenetemente applicabile. In tutta onestà le dico che sto facendo le valige per partire per cui cercare la norma potrebbe impiegare un pò di tempo. Ci vuole provare lei da sola e se poi ha difficoltà mi riscrive? Saluti

  38. Buonasera,
    In merito al trasferimento della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione di immobili donati, le istruzioni dicono che il beneficio della detrazione passa al nuovo proprietario salvo “diverso accordo tra le parti”. Ora un accordo tra le parti si può, ovviamente, realizzare con una clausola all’interno dell’atto notarile della donazione. Ma una Scrittura Privata è ” un accordo tra le parti”.
    Chiedo : può essere sufficiente la Scrittura Privata per giustificare che la detrazione fiscale permanga in capo al donante?
    Se ciò non fosse fattibile, quali altre strade sono percorribili perché il donante mantenga il beneficio della detrazione?
    Vi ringrazio di cuore.
    Cordiali saluti.

  39. Quest’anno ho sostenuto delle spese di ristrutturazione sull’immobile intestato a mio marito . le fatture sono intestate a me e i bonifici per agevolazioni fiscali sono stati predisposti da me. le istruzioni prevedono che io possa scaricare tali spese sostenute per conto del familiare convivente, ma come vengono inserite nel modello unico, dato che è richiesta l’indicazione dell’immobile e che in questo caso non è nel mio quadro RB?

    Grazie

  40. Buongiorno,

    Se ho capito bene la detrazione 36% sui lavori di ristrutturazione ai fini Irpef sulla casa valgono anche per la realizzazione di una nuova costruzione che va a sostituire la vecchia che è stata rasa al suolo dal terremoto (calamita naturale) ,giusto? la domanda è: “anche se la medesima costruzione ha gia diritto a contributo statale per la ricostruzione della stessa”? o sono due cose differenti? nel senso che uno riguarda la ricostruzione ed uno il risparmio energetico?!?

    grazie

  41. Buongiorno,

    chiedo se si può usurfruire dell’agevolazione fiscale del 50% per la costruzione di una recinzione, pertinente all’abitazione, con rete metallica e pali in legno.

    Grazie
    Flavio

  42. Salve,
    Siamo una coppia di 75 e 73 anni
    Abbiamo ristrutturato un appartamento
    Facendo tutte le procedure richieste.
    Facendo la pratica al Caf mi è. Stato comunicato che non percepito nessun
    Rimborso, perché ho Irpef a zero.
    Volevo sapere chiarimenti.
    Grazie

  43. Buongiorno , volevo gentilmente avere delucidazioni in ordine al recupero dei crediti x ristrutturazione. La casa l’abbiamo intestata alla figlia e nel 2011 ha effettuato alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio e cambiato i serramenti, facendo richiesta di un mutuo, ora lei e anche il marito sono disoccupati , come possono fare x il recupero delle spese sostenute. Grazie attendo una Vostra gentile risposta . Cordialità . Mario

  44. Cambiare in corsa il metodo di detrazione sicuramente accende una lapadina per cui potrebbero chiederle spiegazioni. Forse al tempo bisognava chiedersi meglio cosa indicare.Però nel suo caso voi siete coniugi, avete il conto cointestato, la casa è intestata a lei ma siete smepre coniugi per cui qual’è il problema?

  45. Salve,
    nel 2011 abbiamo, io e mio marito, provveduto ad alcuni lavori di ristrutturazione della nostra unica abitazione. Purtroppo, tempo addietro, la casa è stata accatastata a mio nome perchè proprietaria del terreno su cui è stata costruita.
    Le fatture sono state intestate solo alla sottoscritta ma le spese di ristrutturazione sono state pagate dal conto comune intestato ad entrambi. Pertanto il mio caaf consiglia, e così è stato fatto per due anni, di effettuare la detrazione solo sulla sezione a me intestata del 730 perdendo quasi totalmente la detrazione, in quanto incapiente.
    Ora mi chiedo, a distanza di due anni, possiamo dividere al 50% le spese di ristrutturazione e di seguito anche le detrazioni con mio marito, in quanto coniugi conviventi, comproprietari di fatto e contitolari del conto bancario da cui sono state pagate le spese?
    Attendo con trepidazione suoi commenti in merito, vista la scadenza ormai prossima per il 730.
    La ringrazio
    Antonia

  46. Purtroppo no è troppo tardi. Al più potrebbe vedere con l’ufficio se ci possono essere gli estremi per presentare un’istanza di rimborso per la maggiore irpef versata.

  47. Buongiorno. Anche mia moglie l’anno scorso si è dimenticata di inserire la detrazione per le spese di ristrutturazione della casa eraditata dal papà. C’è la possibilità di recuperarla con una dichiarazione “aggiuntiva/sostitutiva”?
    Cosa devo indicare sul 730 di quest’anno per recuperare almeno l’ultima rata? (indicare “1” nella 5° colonna della sezione III A?.
    Grazie per l’aiuto

  48. Buonasera,
    la mia domanda:
    Per lavori di ristrutturazione effettuati dal mio condominio, in possesso della dichiarazione dell’amministratore, ho provveduto ad inserire la detrazione del 36%.
    Il problema è dipeso dal fatto che per 2 anni ho dimenticato di inserire la II e la III rata dei 10 stabiliti. DOMANDO: Posso recuperare le rate dimenticate? E in che modo? Insieme alla IV rata (quella di questa dichiarazione)? Oppure semplicemente “sforando” i 10 anni? Cioè per i lavori effettuati nel 2010, avendo “scaricato” solo la I di 10 nella dich.2010, ed avendo dimenticato la II (nella dich.2011) e la III (nella dich.2012), posso recuperarle nella dich.2013 insieme alla IV, e se si come. Oppure continuerò con una rata annuale e terminerò con la dich.2021?
    Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, confido in un riscontro sollecito e cordialmente ringrazio e saluto.
    mario

  49. Salve, qualche anno fa abbiamo sostenuto dei lavori di ristrutturazione nel condominio in cui abito. Volevo sapere se le detrazioni relative devono essere presentate ogni anno oppure se, dopo la prima volta, automaticamente, vengono computate fino alla loro scadenza senza necessità di ripresentarle. In caso contrario è possibile recuperare le quote relative agli anni “persi”?
    Grazie anticipatamente per la risposta.
    Alessandro

  50. Da nessuna parte basta l’indicazione nella dichiarazione dei redditi oltre alla lettura degli articoli correlati.

  51. dove si deve andare per la avviare la pratica per la detrazione del 36% per la ristrutturazione della palazzina

  52. Purtroppo si nel senso che la detrazione funziona se c’è capienza ossia imposte da versare.

  53. Nel 2011 ho effettuato lavori di ristrutturazione edilizia per un appartamento lo scoeso anno ho fatto l’unico ed è risultato un rimborso di € 1.250,00 portato a credito poichè non avevo un sostituto di imposta. Quest’anno ho fatto il 730, avebdo un sostituto di imposta, ma il caf, dove mi sono rivolta, mi ha detto che l’importo che potevo detrarre è commisurato alla mia IRPEF 2012, nel 2012 ho purtroppo lavorato pochi mesi,e qundi il rimborso che mi spetta è di soli. 453,00. A questo punto mi chiedo è giusto il calcalo fatto al CAF? allora se io non avessi lavorato non avrei potuto recuperare nulla, se è cosi come dice il caf quando si parla di risparmio fiscale allora bisognerebbe chiarire meglio, spiegare che il risparmio fiscale vale solo se una persona ha un lavoro, e se non lo perde, come nel mio caso, altrimenti non serve a nulla……Ringrazio anticipatamente e resto in attesa di un Vs. cortese riscontro in merito. RG

  54. abbiamo effettuato delle ristrutturazione ai box sia pertinenziali che non. Dalla legge si evince che solo i box pertinenziali possono scaricare il 36% ,
    l’ammiinistratore mi ha confermato che effettivamente possono scaricare solo i pertinenziali , e vero o la legge si estende a tutti i box?

  55. Salve,
    sto effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria, come da SCIA approvata dal comune dove risiedo. Siccome il progetto presentato include la realizzazione di nuovi muri, si rende necessario l’acquisto di nuove porte. Vorrei sapere se questo acquisto fa parte delle detrazioni fiscali al 50%, visto che deriva da interventi effettuati sui tramezzi e divisori in muratura (una manutenzione straordinaria che ha portato ad un nuovo assetto o nuova distribuzione delle stanze nell’appartamento):la spesa per le porte è detraibile?
    Grazie anticipatamente,
    Fabio

  56. Buongiorno sono proprietario di due appartamenti in una villa trifamiliare. Non esiste un formale condominio. Dobbiamo procedere alla ristrutturazione di tutte le facciate, grondaie, faldalerie etc.etc. Se la spesa è interamente sostenuta (quindi anche pagata con bonifico) dal sottoscritto posso detrarre il 100% della spesa oppure solo la quota parte relativa ai due appartamenti di proprietà.

    Grazie

  57. Beh non le nascondo che potrebbe ma dovrebbe trovare proprio uno pignolo a cui però’ potrebbe opporre che ha proceduto lei. Certo che a quel punto il funzionario del l’agenzia le chiederebbe se non è’ scemo di vedere anche il bonifico che suo padre ha rifatto a lei per restituire la somma che lei ha sostenuto per conto dei suoi genitori.

  58. Buonasera,
    mio padre e mia madre stanno effettuando un risanamento conservativo per il quale hanno richiesto regolari permessi. Per problemi dal conto on-line di mio padre, ho effettuato a novembre un bonifico per spese di ristrutturazione dal conto a me intestato, indicando regolarmente mia madre e mio padre come beneficiari della detrazione (al 50%) e tutti gli altri elementi richiesti (legge agevolativa, dati e p.iva della ditta, fattura di riferimento).
    Nella ricevuta del bonifico che mi è arrivata dopo qualche giorno, ho notato che ero presente anch’io tra i destinatari della detrazione, oltre mia madre e mio padre.
    Ho chiesto lumi alla banca: mi hanno spiegato che il bonifico per ristrutturazione deve riportare necessariamente anche il titolare del conto, tra i destinatari della detrazione.
    Questa cosa porterà problemi ai miei per la detrazione in questione?
    E nel caso, esiste un possibile rimedio?
    Grazie mille.
    Andrea

  59. Buonasera, sono comproprietaria con mia sorella, di un appartamento che fino al 30/06/2012 era abitato da il mio ex coniuge e da mio figlio per sentenza di divorzio. l’ex coniuge ha sostenuto delle spese di ristrutturazione portandole in detrazione . Di comune accordo possiamo lasciare che le quote residue possa portarle in detrazione sempre l’ex coniuge, nonostante non abiti più nell’appartamento? E nel caso sia possibile che tipo di documentazione occorre?

    Grazie.

  60. Le sue sono tante domande. Le consiglio di leggere gli articoli dedicati alla deduzione delle spese di manutnezione oridnaria e straordinaria.

  61. buongiorno in data 4/12 ho fatto un’e-mail di richieste
    cortesemente chiedo notizie per la risposta
    saluti
    antonietta

  62. Buongiorno
    sto acquistando una casa che ha bisogno di essere ristrutturata sulla parte sotto, cioe’ al piano terra, ho bisogno del cambio d’uso per portarla da garage ad abitazione per uso B & B.
    tutte le spese che sostengo per la presentazione del progetto posso recuperarle e in che modo?
    inoltre i lavori di muratura per creazione di finestre e porte interne ed esterne compresi gli infissi posso recuperarli? e in che misura?
    i bagni che andro’ a fare compresi di impianti termici ed elettrici posso recuperarli tutti e in quale misura ?
    poi aggiungero’ una caldaia a pellets questa in che percentuale la recupero e in quanti anni? se l’acquisto dopo il 31/12/2012 cambia la percentuale?
    i lavori di pavimentazione li recupero o no?
    se cortesemente mi da queste risposte la ringrazio.

  63. buon giorno, nel condominio sono stati deliberati lavori di ristrutturazioni su parti comuni. Non tutti i condomini pagheranno entro giugno 2013. La detrazione compete comunque ai condomini che hanno pagato (e che quindi consentiranno all’amministratore di effettuare i bonifici entro giugno 2013) per quota parte, oppure è necessario che tutti i condomini (e successivamente l’amministratore faccia il bonifico) versino le quote straordinarie, affinchè tutto il condominio (che è il soggetto intestatario delle fatture e dei bonifici) possa godere della detrazione?

  64. buon girno, la mia mamma 90 anni ha cambiato le finestre vecchie e sul bonifico ha scritto:intervento ristrutturazione L.214/2012 -art.16-bis tuir ha diritto ad avere in tre anni l’agevolazione fiscale?

  65. Salve, volevo sapere se sono deducibili i lavori di ristrutturazione di un terrazzo condominiale “con infiltrazioni” dal 730 e in che misura?
    “Grazie”

  66. Buongiorno ho provveduto a cambiare la caldaia, passando da atmosferica a condensazione. per avere l’agevolazione fiscale del 50% con la fatturazione dell’iva al 10% gli installatori mi chiedono una autocertificazione, è corretto?
    Grazie

  67. Non conosco cause ostative a farlo sempre considerando la tipologia di servizi e beni acquistati

  68. Buongiorno,
    sono in procinto di ristrutturare un casale, attualmente non ancora accatastato.
    Potrò portare in detrazione le spese sostenute per i tecnici (geologo, ingegnere, progettista) anche se fatturate e pagate con bonifico a fine 2011 e nei primi mesi del 2012, cioè prima della richiesta di accatastamento (che avverrà in questi giorni)?
    grazie

  69. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione,
    rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999 (fonte agenzia entrate).
    Si tratta di:
    ■ ascensori e montacarichi;
    ■ infissi esterni e interni;
    ■ caldaie;
    ■ video citofoni;
    ■ apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
    ■ sanitari e rubinetteria da bagni;
    ■ impianti di sicurezza.
    Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
    Godono anche dlele detrazioni fiscali irpef in quanto manutenzione straordinaria e comprensive anche dei lavori per installarlo (opere murarue per intenderci)

  70. Buongiorno,
    abbiamo rifatto tutto l’impianto dei citofoni in condominio e installato uno nuovo con videocitofoni per chi li voleva.
    In questo caso e’ possibile la detrazione del 36/50%?
    Grazie

  71. Salve, mio padre è l’intestatario del permesso di costruire dell’abitazione, ma sarò esclusivamente io a sostenerne tutte le spese e ad usufruire della stessa. in seguito faremo poi un atto per il passaggio della proprietà. Per me è prima casa, per mio padre no. Posso cmq beneficiare di questa agevolazione? grazie

  72. Con il piano casa della regione Lazio vorrei ampliare la mia abitazione per recuperare un bagno ed una cameretta al primo piano per il mio bambino invalido al 100%. Vorrei sapere se posso detrarre l’ irpef del 50% e pagare l’ iva per i lavori al 4%.

  73. salve,una domanda io dovrei finire di pagare dei lavori nel mio condominio entro fine anno 2012,la mia domanda e’:ma la detrazione delle spese l’avro’ tutta a giugno 2013 o verra’ spalmata negli anni?

  74. Buongiorno,
    dovremmo rifare nella nostra palazzina (non c’è condominio) dei lavori per la fognatura. Il pozzetto è nella nostra cantina e una volta sostituito, verrà allacciato a quello comunale.Le spese totali vorremmo dividerle per ogni unità abitativa, ma per ottenere le detrazioni cosa serve?Basta solo il bonifico alla ditta (che è individuale)?Serve la comunicazione all’Asl?Certa di un Vostro riscontro porgo distinti saluti

  75. Visto che si tratta di casa dei miei genitori, potrei optare per comodato d’uso gratuito? Così poi l’acqisto potrei farlo con calma. In questo caso dovrei prendervi per forza la residenza oppure essendoci un comodato d’uso vale già per detrarre il 50% dalle spese che andrò a sostenere?
    Ringrazio per la risposta.

  76. Ricapitolando lei ha le chiavi di casa e può effettuare lavori nonostante non abbiate firmato ancora il compromesso: e cosa osta al completamento dell’acquisto?
    Tecnicamente comuque non vi sarebbero problemi perchè la detrazione si ha vedendo la situazione al momento del pagamento delle fatture per fare i lavori per cui prima che finiscono spero abbiate stipulato l’atto defiintivo.

  77. Buongiorno, ho sentito vari notai ma tutti hanno pareri diversi: se stipulo un compromesso di compravendita di una casa con già lavori ristrutturazione iniziati e che stanno continuando, posso già usufruire della detrazione fiscale del 50 o 55% dal momento del compromesso anche se ovviamente essendo già i lavori iniziati,non c’è il mio nome nella dichiarazione inizio lavori presentata in comune? E la percentuale da detrarre sarebbe in base al valore pagato per la casa? Tipo il 25% di detrazione del valore acquistato? Esiste scadenza enrto la quale dovrei poi fare l’acquisto vero e proprio?

  78. Si e non solo perchè avrà delle agevolazioni anche sull’iva che paga ai suoi fornitori. L’argomento è ampio per cui navighi nel sito nella categoria immobili e utilizzi il motore di ricerca interno al sito per orientarsi.

  79. Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
    Devo acquistare una casa (villetta) in costruzione (attualmente non accatastata) di proprietà di mio fratello. (la casa è al tetto senza impianti)
    Se si provvede ad accatastare la casa prima della vendita, come casa in costruzine, è possibile usufruire della pratica di ristrutturazione 50%per la realizzazione degli impianti, infissi e tutti i lavori necessari a renderla abitabile.
    Grazie
    Stella

  80. Non consegnerà documentazione ma si limiterà ad indicare il dato nel modello Unico. Per evitare problemi con l’amministrazione le consiglio però di cordinarsi con il venditore a cui chiederà (forse è meglio) copia della documentazione e anche del dat da inserire in dichiarazione.

  81. Ho acquistato nel 2012 un immobile con annesso box pertinenziale, per il quale erano ancora “utilizzabili” 6 delle 10 rate della detrazione del 36% ai fini IRPEF.
    Nel contratto di compravendita non è specificato nulla circa la detrazione, quindi – a quanto ho capito – passa in capo all’acquirente cioè a me.
    Quali documenti dovrò presentare in sede di dichiarazione dei redditi per certificare il mio diritto a tale detrazione?
    Cosa fare nel caso in cui il venditore non sia in grado di fornirmeli (tutti o in parte)?
    Grazie per l’attenzione

  82. Ho scritto proprio nei giorni precedenti degli articoli sull’applicazione dell’iva al 4% e al 10%. Per il resto le anticipi comunque che è come dice lei e se ciò avviene è per disincentivare l’evasione fiscale.

  83. Sparita quella a tre anni e quella a cinque anni per lasciare posto a quella di 10 anni. Tuttavia le ricordo che l’amministrazione finanziaria chiarisce che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare: coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo; coloro che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
    Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 di- cembre 2011 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2008, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta, 2011, 2012 e 2013.
    Spero di esserle stato utile

  84. Ho una casa al mare a me intestata nella quale sto per installare due condizionatori a pompa di calore per riscaldamento. Posso fruire del recupero del 36%? In quanti anni (ho 82 anni e il rimborso decennale mi interessa solo come augurio!!) dato che mi hanno detto che è sparita la possibilità di rimborso in 3 anni!!!
    Grazie cordiali saluti

  85. Stanno per uscie una seriedi articoli dedicati proprio all’argomento iva 4, 19 e 20 per cento con esempi specifici…attendete al rientro dalle vacanze

  86. No mi dispiace, siete tanti e cerco di fare il possibile ma soprattutto se ti può essere di aiuto trovate publicati due nuovi articoli sull’argomento con l’elenco dei lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali in modo da agevolarvi nella ricerca e nella fruizione del beneficio fiscale.

  87. Scusatemi, non siete riusciti a processare la mia domanda? Grazie ancora della cortesia, saluti
    Andrea

  88. Salve,
    Avrei bisogno di un chiarimento:dovrei effettuare una manutenzione straordinaria di un appartamento di mia proprietà.
    Secondo la legge dovrei far fatturare tutto all’aziendà edile che dovrebbe farmi i lavori giusto?
    In parole povere,pavimeno,sanitari,impiantistica idraulica e reltive spese dovebbero essere tutte fatturate all’azienda edile…
    Come mai su 4 imprese contattate tutte si sono rifiutate?
    E perche se voglio acquistare io il materiale edile non vogliono applicarmi l’iva al 10%?
    Sembra proprio che non vogliano incentivare questa “santa”setrazione.
    Attendo un vs. Aiuto in merito.
    Grazie

  89. Salve.
    Chiarissime le vostre delucidazioni. Un paio di questioni le ho però incontrate con risposte in contrasto:
    1) la detrazione viene calcolta sull’intero importo fatturato (compreso di IVA) o solo sull’imponibile?
    2) in caso di lavori, il cui pagamento viene effettuato tra luglio 2012 e giugno 2013, una persona di età superiore ai 75 anni per quanti anni avrà diritto al rimborso della detrazione al 50?
    grazie se mi potrete rispondere
    e complimenti per il vostro sito.
    Gianni

  90. Buongiorno,vorrei chiedervi gentilemente se solo la decorazione interna in appartamento e detraibile (e se in 10 anni)al 50% ossia configurabile in manutenzione ordinaria e con IVA al 10%. Grazie in anticipo a chi vorrà risponermi.

  91. Salve,

    Mia moglia ha in eredita’ (comproprietario con i suoi fratelli) la casa dove andremo ad abitare. Facciamo fare lavori di ristrutturazione e ci e’ stato consigliato di fare domanda di rimborso (50%). Qual’e’ il modulo da riempire, si puo avere il rimborso anche se non siamo (ancora) i soli proprietari, e tutto questo e’ compatibile con la richiesta di IVA al 10%? Vi ringrazio in anticipo per le risposte!

  92. Dal 27 giugno di quest’anno mia moglie è proprietaria di un’appartamento a lei intestato. Noi abbiamo residenza in una altro appartamento nella stessa città ed abbiamo iniziato ad inizio luglio i lavori di ristrutturazione: essendo lei con lavoro precario, abbiamo pensato di intestare a me, marito, le fatture e i pagamenti. E’ possibile che si vada incontro a problemi in fase di agevolazione fiscale IRPEF (50%) perchè non sono proprietario ed ho la residenza in un altro indirizzo?
    Grazie della cortese risposta, Andrea

  93. Negli articoli di approfondimento avevo trattato il caso dell’intestazione della fattura ad altro soggetto diverso rispetto a quello che aveva effettuato il versamento.

  94. Io e il mio compagno abbiamo effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, pagati regolarmente da lui tramite apposito bonifico bancario. (le fatture sono intestate ad entrambi, ma i pagamenti sono stati effettuati da lui). Il prossimo anno però lui non presenterà il modello 730 perchè disoccupato, posso beneficiare io del rimborso? Facendo il 730 il rimborso mi verrebbe accreditato in busta paga?
    Grazie!

  95. Caro TASSEFISCO, consiglierò questo sito a molti di sicuro. Per usare parole povere intendi dire che avendo io sostenuto la spesa di acquisto della casa con box pertinenziale, quindi proprietario al 31/12/2011 ho diritto a detrarre la rata relativa all’anno 2011 nella dich. redditi 2012, giusto?

  96. La detrazione si ha nell’anno di sostenimento della spesa. Grazie per averc scritto e consigliaci a tuoi amici

  97. Grazie a te. Un’ultima domanda: essendo proprietario al 31/12/2011 allora ho diritto alla detrazione relativa all’anno fiscale 2011 (mod. 730/20122 o unico 2012), giusto???

  98. Mia moglie, casalinga senza redditi, ha avuto in eredità la casa dei genitori nella quale vorrebbe effettuare ristrutturazioni e ottenere il bonus fiscale del 50%. E’ possibile che sia io, marito, con reddditi ma senza la proprietà dell’immobile, ad ottenere l’agevolazione fiscale del 50% sul mio 730? Grazie
    Roberto

  99. In merito alla detrazione del 36% su immobile rogitato il 5 Ottobre 2011, la circolare 25/E dell’ADE al paragrafo 1.2 chiarisce che dal 17/09/2011 se nel rogito non vi è un accordo volto a mantenere la detrazione, la stessa passa in automatico al compratore. Inoltre credo anche la quota relativa al 2011 (mod 730/2012) spetti per intero al compratore in quanto proprietario al 31/12 (circolare 19/E paragrafo 1.8)

  100. Buongiorno,

    sto acquistando la mia prima casa [e’ una casa nuova] con box di pertinenza e volevo usufruire della detrazione fiscale del 36%. Richiedendola alla societa’ da cui sto acquistando mi e’ stato detto che non e’ possibile richiederla perche’ loro non sono la societa’ costruttrice, ma la societa’ che ha rilevato un lotto di appartamenti con box dalla societa’ costruttrice quando le due societa’ si sono divise dalla joint-venture con cui hanno costruito. Leggendo un po’ di cose in giro, pero’ non mi torna la questione e leggendo questo articolo ancora meno, nel senso che invece io la detrazione sembra che possa richiederla o sbaglio? Riesce a darmi delucidazioni in tal senso? Grazie mille.

  101. Ho un appartamento di mia proprieta in Italia, ci abito un mese l’anno. lavoro all’estero. prendo la paga fuori dell’Italia e pago le tasse all’estero.
    devo pagare anchio la la tassa sulla casa?
    Grazie dell’attenzione.

  102. Volevo sapere se la sostituzione di n. 7 persiane di legno con altrettante di alluminio, in una abitazione dà diritto alla detrazione del 36%
    Grazie

  103. Carissimo tasse e fisco, innanzitutto devo complimentarmi per la celerità nei commenti…:)
    Oggi sono stato contattato dall’ADE che mi ha detto che effettivamente vi era una situazione “strana” però mi hanno inoltrato la circolare nr 19 di Giugno che chiarisce al paragrafo 1.6 e 1.8 che in assenza di indicazioni prevale la disciplina previgente. Cosa ne pensi?

  104. Concordo con lei e per quel diverso trattamento di quei mesi. Il problema a mio avviso del call center è proprio questo e mi stupisce che dentro non c’è nessuno che lo capisca. A me è capitato in passato spesso che davano risposte diverse a seconda di quello che ti capitava per cui ho smesso di contattarli.

  105. Concordo, l’atto è del 5 Ottobre 2011. Ma l’ADE mi aveva prima risposto (1 mese fa) che il 2011 spettava al venditore e poi dal 2012 a me. Poi in una seconda mail mi rispondeva che “forse” non era così e che anche loro aspettavano un chiarimento, io ho fatto notare la guida fiscale e allora mi hanno detto che dovevano controllare. Il problema a detta di molti è che la nuova norma (in vigore nel periodo dell’atto) diceva che il venditore aveva facoltà di tenere o lasciare il diritto…ma la mia domanda è stata, come per tutti: perchè se non specificato resta al venditore? L’ADE ha risposto che al tempo aspettavano un chiarimento da parte dell’ADE stessa che è arrivato…praticamente mi sembra di capire che da Settembre 2011 (DL138/11) a Gennaio 2012 chi ha fatto atti come il mio ha subito un trattamento diverso da tutti quelli prima e tutti quelli dopo il chiarimento. Resta un mistero.

  106. Ok, la guida però consideri che è del febbraio 2012 e il suo attto si è perfezionato quando era vigente una norma diversa.Concorda?

  107. Grazie per la risposta, ma in pratica se lei fosse il mio commercialista farebbe detrarre le rimanenti annualità a me compratore ai venditori (atto notarile del 5/10/11). In molti siti sull’argomento si diceva che si attendeva un chiarimento dell’agenzia delle entrate che, stando a vedere la guida fiscale 2012 di Febbraio 2012 è stato fatto, infatti scrive che se non diversamente specificato il diritto passa al compratore. Grazie

  108. Io penso quello che leggo sulla legge che qui riporto “Le parole “oppure possono essere trasferite” sono state così sostituite alla precedente “spettano” dall’art. 2, comma 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e l’entrata in vigore è del 17 settembre 2011. Inoltre Le parole “possono essere utilizzate” sono state così sostituite alle precedenti “non utilizzate in tutto o in parte” dall’art. 2, comma 12-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sempre in vigore dal 17 settembre 2011. Per cui si tratta di riscrivere l’articolo ante modifica se l’atto è intervenuto prima di tale data e verificare quale fosse il comportamento. IL testo attuale è quello da lei riportato ossia In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

  109. io ho acquistato casa con atto a ottobre 2011 con box pertinenziale sul quale vi era in atto detrazione da parte del venditore. Nulla è stato scritto nel rogito e ora loro dicono che la detrazione spetta a loro in quanto la Legge 449/97 (come modificato dall’art. 2 co. 12-bis del DL 138/2011) dice all’art. 7 “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare””.
    La legge 201/2011 chiarisce che il venditore può tenere il diritto se lo specifica ma dice anche che è valido dal 1°Gennaio 2012. L’agenzia delle entrate una volta dice che spetta me, una volta dice che spetta al venditore, ma la loro guida fiscale “febraio 2012” e l’annuario fiscale 2012 dicono che spetta al compratore se non specificato nell’atto…cosa ne pensate voi???

  110. il bonifico deve essere effettuato dal conto dell’intestatario della casa?se viene effettuato da altra persone il pagamentop ma la casa non è sua cosa si fa?potrà godere della detrazione l’intestatario anche se il pagamento non è stato effettuato dal suo conto personale?

  111. Buongiorno
    da anni compilo la dichiarazione congiunta con mia moglie e dal 2007 scarico le spese per il box (15.000 in totale) al 50% con mia moglie. Ho notato nel compilare il 730-12 che anche eliminando i dati di mia moglie dal rigo E41 l’importo finale a credito non varia, se invece scarico io al 100% il credito aumenta di circa 300 euro. Vi chiedo cortesemente informazioni, grazie

  112. DETRAZIONE per il BOX: ok il rigo E 51 per i dati catastali , ma DOVE si mette la cifra ??
    Grazie

  113. io devo dichiarare nel 730 la detrazione per il box pertinenziale.
    ho ricevuto dichiarazione del costruttore del valore di realizzo comprensivo di manodopera. Nel 730, quale valore devo dichiarare? quello comprensivo?
    oppure il valore dedotto del costo della manodopera?
    grazie

  114. mmm, risponderei consecutivi perchè non ricordo siano previste situazioni di riporto della detrazione negli anni successivi, ma provo a dare un ulteriore sguardo alla norma.

  115. la ripartizione rimane in 10 rate annuali

    domanda:
    Devono essere 10 anni consecutivi oppure si possono saltare degli anni per mancanza di reddito e poi riprendere successivamente.
    Grazie

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