Trasferimento detrazioni fiscali Irpef lavori ristrutturazione e risparmio energetico anche in caso di donazione o permuta

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

ristrutturazioneChiarimento alle domande sul trasferimento della detrazione fiscale IRPEF per i lavori di ristrutturazione 50% e anche quelle sul risparmio energetico, sicurezza o eliminazione di barriere architettoniche ex articolo 15, 16 e 16-bis,  comma  8, del TUIR per il recupero del patrimonio edilizio a seguito dell’acquisto della casa, immobile o appartamento e anche per quelle relative al risparmio energetico o al bonus mobili e arredi in quanto la norma per come era scritto presta il fianco a diverse interpretazioni

Il primo problema da sciogliere

Il primo problema sta nel capire come interpretare quanto scritto “…[…] in caso di vendita” in quanto per come è scritto la norma si da la possibilità alle parti di accordarsi in sede di stipula dell’atto dinnanzi al notaio o anche per scrittura privata ma che diventa fondamentale disciplinare in quanto altrimenti o si rischia di indicare entrambi una detrazione di imposta Irpef che sarebbe poi successivamente ripresa a tassazione con le dovute sanzioni oppure nessuno più la indica con una mancata ottimizzazione del carico fiscale da parte di entrambi.

Grazie ad un chiarimento dell’agenzia delle entrate su cui a detta di alcuni lettore il call center davano risposte discordanti in quanto in effetti la norma poteva ingenerare dei quesiti  al riguardo e diverse interpretazioni è uscito un chiarimento ufficiale contenuto nella circolare AE 25 del 2012 in cui si risponde proprio ad una domanda di un lettore in tal senso su come debba essere interpretata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui reddito.

La risposta dell’agenzia delle entrate

L’agenzia delle entrate risponde che in base all’articolo 4, comma 1, lett.  c)  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201 modificata in sede di conversione in legge dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214 in caso di acquisto di una casa che ha subito degli interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio e che può beneficiare per un numero di anni delle  detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare (in futuro del 50%) degli  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  le rate non ancora emerse in sede di dichiarazione 730 o unico e per intenderci il credito residuo a titolo di detrazione fiscale non ancora utilizzato dal contribuente “è trasferita per i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo  diverso  accordo  delle   parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

Dopo la modifica intervenuta dal DL 138 del 2011 ricordiamo per gli atti perfezionati dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge  di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in  presenza  di  un espresso  accordo  delle  parti,  nell’atto  di  vendita  è  consentito   il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore” come chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 25 AE del 2012 e che altrimenti si trasferiscono all’acquirente.

Trasferimento delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione di casa in caso donazione o permuta

Per vendita l’agenzia delle entrate ritiene che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in  cui si realizza una cessione dell’immobile, anche a titolo gratuito per cui anche in caso di donazione o permuta.
In tal senso si afferma che la detrazione spetta come può facilmente intuirsi in capo al donante o proprietario dell’immobile (che ha anche sostenuto la spesa per primo).

Dichiarazione da rendere nell’atto qualora non avete intenzione di trasferire le detrazioni fiscali

Un esempio di dichiarazione da rendere nell’atto notarile potrebbe essere questa: “La parte venditrice dichiara e garantisce che, in occasione dei lavori di cui alla citata D.I.A. n.____ del______, ha presentato presso l’Ufficio competente la pratica per ottenere la detrazione d’imposta di cui all’articolo 1 comma 7 della legge n.449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni, detrazione che, per accordi intervenuti fra le parti, continuerà ad essere utilizzata dallo stesso venditore, così come consentito dall’articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi (D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986)

 A tal proposito vi consiglio di leggere anche l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare perchè hanno subito dei cambiamenti con il decreto sviluppo 2012.

Casi Particolari: Usufrutto, donazione, comodato d’uso, successione

Abbiamo approfondito il ragionamento e scritto un articolo appositamente dedicato ad alcune fattispecie ancora più particolari in quanto legante alla vicenda del trasferimento del possesso dell’immobile oggetto di detrazioni fiscali. Invero è doveroso partire dal presupposto che il diritto alla detrazione sull’Irpef nasce dal sostenimento della spesa e non per il fatto che si abbia l’immobile.

Questo ci può far capire come le detrazioni fiscali viaggino nel caso di vicende successive al trasferimento della proprietà.

A tal proposito potete leggere l’articolo dedicato al Trasferimento delle detrazioni in caso di Usufrutto, donazione, comodato, successione

Casi particolari e Domanda su bonus mobili e arredi

Il bonus fiscale mobili e arredi non può essere trasferito come avviene nel caso delle agevolazioni fiscali sopra menzionate come chiarito anche dall’agenzia delle entrate pertanto resterà in capo al soggetto venditore dell’immobile che ha materialmente sostenuto la spesa.

Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e Comma 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/detrazione-spese-ristrutturazione-inquilino-chi-come-indicazione/37263/

88 Commenti

  1. Salve ho una domanda ad aprile 2016 ho fatto delle ristrutturazioni per le quali andrò il prossimo anno ha detrarre nel 730. Però Forse quest’ anno vendo la casa oggetto di ristrutturazione per comprarne un altra. Da quel che ho capito le detrazioni in corso , se concordate con il mio acquirente posso tenerle, ma anche se non ho ancora se non ho ancora dichiarate? grazie

  2. Buongiorno, vorrei farvi una domanda a cui non sono riuscito a trovare risposta.
    Ho acquistato casa (prima casa) nel 2012 e sto usufruendo delle detrazioni fiscali del 50%. A fine anno dovrei vendere questo appartamento e acquistarne un altro, sempre prima casa, (per il quale potrò sempre usufruire delle detrazioni fiscali del 50%).
    Ho visto che è possibile poter continuare a usufruire delle detrazioni del 50% del primo appartamento se vi sono accordi intervenuti fra le parti (quindi la detrazione continuerà ad essere utilizzata da me che sono venditore, così come consentito dall’articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi).
    La domanda è quindi: posso usufruire di 2 detrazioni cumulabili tra loro? Una riguardante il primo appartamento che vendo di cui “mi porterei via le detrazioni” più le detrazioni sul nuovo appartamento che comprerò?

    Grazie mille

  3. Mmmm…non mi viene in mente nulla che non abbia un costo. Non so infatti se sia configurabile anche una donazione di un credito tributario. IN teoria il credito tributario essendo cedibile potrebbe anche essere donato, ma dovrebbe approfondire molto meglio la fattispecie. Chieda lo stesso al Notaio.

  4. Dopo aver effettuato la donazione di un immobile (da mia mamma a me) ci siamo resi conto che 20 mila euro di detrazioni irpef sono sono state trasferite a me. Questo non era voluto, perché sono residente all’estero, quindi probabilmente non potrò usufruirne. Il notaio purtroppo non ci ha chiesto al momento della donazione se volessimo donare anche le detrazioni irpef da ristrutturazione o meno.
    Per una rettifica dell’atto di donazione il notaio chiede parecchi soldi. Possiamo in alternativa fare una scrittura privata? Quale sarebbe la procedura esatta?

  5. Mmmm…a dirle il vero non saprei. Dovrebbe far fede quello definitivo e non il preliminare. Non è una dimenticanza da poco in questo caso.

  6. Buongiorno, ho ceduto un immobile inserendo nel contratto preliminare di vendita che i benefici fiscali per tutte le spese inerenti a lavori straordinari sostenute in data antecedente sarebbero rimasti a favore della parte promittente venditrice. Sull’atto notarile, però, non si fa menzione di questa clausola. Posso in ogni caso proseguire a detrarmi tale spese in virtù di quanto dichiarato nel compromesso? Grazie

  7. Si spiega nell’articolo che “l’agenzia delle entrate ritiene che l’espressione “vendita” debba intendersi riferita a TUTTE le ipotesi in cui si realizza una CESSIONE dell’immobile, anche A TITOLO GRATUITO, per cui anche in caso di donazione o permuta”. Il mio quesito è il seguente: Si può intendere che è ammesso trasferire le detrazioni fiscali dal proprietario ANCHE all’usufruttuario, quando l’usufrutto viene costituito nel corso del periodo decennale di rimborso IRPEF? Chiarimenti esaustivi su questa fattispecie è per me di fondamentale importanza. Grazie.

  8. Ho acquistato,ora con solo preliminare, un appartamento ristrutturato e del quale il vecchio proprietario non conserva le opere effettuate (nuova pavimentazione,impianto idrico,termico e totale pitturazione).Posso ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge per le seguenti spese che sto sostenendo ? :
    -sostituzione infissi con nuovi a taglio termico,finalizzati al risparmio energetico.
    -acquisto di cucina con relativi elettrodomestici
    -acquisto stanza da letto

  9. Ci vuole il consenso di entrambe le parti e secondo me potrebbe bastare una scrittura privata anche se le devo dire che semmai l’agenzia dlele entrate facesse unc ontrollo al massimo potrebbe leggere l’atto che avete firmato in cui questa previsione non ci sarebbe per cui poi glielo dovreste spiegare. Stiamo parlando comunque di una forma di controllo che l’agenzia delle entrate non so quanto sia nelle condizioni di fare visti gli scarsi ritorni economici che avrebbe però vedete tra di voi.

  10. Provi a passare per l’agenzia delle entrate facendo una piccola istanza anche in carta semplice in cui chiede che le siano riconosicute le detrazioni a partire dall’anno relative al contribuente, allegando atto di compravendita immobiliare, raccomandate con cui intima alla controparte di indicargli quote da indicare. Non so se l’agenzia delle entrate farà qualcosa ma secondo me quando la conroparte si vede arrivare da lei un’intimazione per avere questi dati ed in cui gli gli dirà anche che ha effettuato la comunicazione in agenzia delle entrate non credo sia così scemo da contianure ad indicarle nella sua dichiarazione con il rischio di vedersi applicare poi non solo il disconoscimento delle detrazuni ma anche le sanzioni e gli interessi legali. Per correttezza comunque gli invii prima una raccomandata con la richiesta di comuncarle i dati entro un numero ragionevole di giorni.

  11. Da come mi scrive sembrerebbe rispettare i disposti normativi validi ai fini della detrazione fiscale

  12. Riguardo al mio quesito del 22 ottobre sul bonus mobili,vorrei specificare che i lavori di ristrutturazione iniziati nel 2013, sono terminati nel 2015. Le fatture che mi sono state cedute su cui è attiva la detrazione sono appunto riferite a questi 3 anni. Posso quindi usufruire del bonus mobili per gli acquisti di mobili entro il 31 dicembre?

  13. Bella domanda…a cui mi piacerebbe rispondere di si ma al momento non sono in grado di farlo perchè mi sentirei più di dirle che l’acquisto di bonus può essere fatto solo fino all’anno di ultimazione dei lavori altrimenti potremmo acquistare mobili con il bonus anche se abbiamo ristrutturato casa 25 anni fa…mi sembrerebbe unpò troppo lasca come previsione normativa da parte del legislatore…

  14. Ho acquistato da privato un immobile oggetto di ristrutturazione. Mi sono state ceduti 9/10 delle quote di detrazioni. Posso ora comprare mobili e usufruire del bonus?

  15. Ho comprato un alloggio che era stato recentemente ristrutturato dal vecchio proprietario. Purtroppo i rapporti si sono deteriorati dopo l’acquisto. Nell’atto di vendita non è stata fatta alcuna indicazione sull’attribuzione del beneficio, pertanto dovrebbe spettare a me. Come faccio a sapere se esiste un credito in mio favore ed eventualmente riscuoterlo senza la collaborazione del vecchio proprietario?
    Ringrazio chi vorrà rispondere.

  16. Buongiorno.
    Qualche hanno fa sono state eseguite opere di ristrutturazione in un appartamento di proprietà di mia moglie.
    Alcune fatture sono state intestate a me, altre a mia moglie quindi entrambi abbiamo beneficiato del recupero del 55% tramite il proprio 730.
    Siamo in separazione dei beni, ci stiamo per separare e sono stato rimborsato della mia spesa iniziale.
    Cosa succede per le restanti detrazioni a mio nome?
    Posso continuare beneficiare delle detrazioni per i restanti anni per poi versare il corrispettivo alla mia ex-moglie?
    Cosa succede in caso di separazione? E in caso di divorzio?
    Grazie

  17. Nel caso in cui l’immobile sia venduto e non sia stata inserita nel rogito la clausola per far continuare a beneficiare delle detrazioni il venditore, è possibile rimediare e in che modo? Grazie

  18. Desidero sapere se posso fare la donazione dell’immobile ristrutturato nell’anno 2014 e su cui è stata fatta la detrazione del 50%. La certificazione unica 2015 relativa all’anno 2014 e già stata presentata al CAF. Desidero sapere se posso continuare a mantenere le detrazioni fino alla fine . Grazie

  19. Io sto usufruendo da 3 anni della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. La casa è intestata a mia moglie, ma le fatture dei lavori sono intestate a me, e usufruisco delle detrazioni in quanto godo dell’usufrutto dell’immobile. Adesso volendo vendere l’immobile cosa succede? Chi acquista da mia moglie potrà godere comunque delle detrazioni fiscali? E nell’eventualità che non avessimo intenzione di trasferire le detrazioni fiscali io potrei continuare a godere di queste?

  20. Sinceramente non ricordo se c’era un termine entro cui notificare nel 2007 al centro di pescara la documentazione per fruire del beneficio fiscale (ma dubito sinceramente), al massimo mi immagino che la rata del 2007 non fosse detraibile e quella degli anni successivi si. Il principio di cassa in questo caso qudini penso valga come anno da cui far partire l’agevolazione.

  21. Ho acquistato una casa su cui era in corso una detrazione del box pertinenziale. Bonifico e rogito del 2007, l’ex proprietario nel unico 2011 ha inserito la rata 4 di 10. Ad Ottobre subentro e dopo lunghe battaglie ottengo i documenti dalla controparte e quest’anno faccio il mod. 730/2012. Alchè il CAF esaminando la documentazione dice che sulla casa la detrazione non è fattibile in quanto il bonifico separato legge 449 fatto dall’ex proprietario, è del 2007, mentre la raccomandata a pescara è del 2009, pertanto non essendo stata fatta entro l’anno fiscale della spesa (principio di cassa) il diritto è decaduto. é corretto secondo voi?

  22. Si dipende da diversi fattori però che sono costituiti dalla tipologia di lavori, dalle modalità di pagamento, dal periodo di effettuazione.

  23. Mi è stato proposto da una ditta edile di fiducia un pacchetto tutto compreso, cioè una ristrutturazione completa del mio appartamento (piastrelle,sanitari, impianti, ecc.) diciamo chiavi in mano…
    Con un Unico Bonifico al termine dei lavori posso ottenere le detrazioni del 50% ?

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