Aggiornato il 4 Maggio 2023
Tassazione delle polizze vita Estere o Italiane
La tassazione delle rendite incassate sulle polizze vita avviene avviene tramite ritenuta d’acconto a titolo di imposta applicata dall’impresa di assicurazione secondo le aliquote vigenti per ciascun periodo sulle somme maturate come previsto dall’articolo articolo 26-ter del Dpr 600/1973. Le tasse da versare sulle somme ricevute da polizza assicurative sulla vita stipulate in Italia o all’estero dipendono sia dalla residenza fiscale del soggetto beneficiario sia dalla residenza fiscale della compagnia estera sia da momento in cui è stata stipulata in quanto sono soggette alle seguenti aliquote fiscali:
- Aliquota fiscale el 12,50% per le somme ricevute fino 31 dicembre 2011;
- Aliquota fiscale del 20% dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
- Aliquota fiscale del 26% dal primo luglio 2014 ad oggi.
Prima di tutto serve sapere dove il soggetto è considerato fiscalmente residente se in Italia, all’estero o addirittura in entrambi i paesi in quanto potrebbe esserci il caso di soggetto persona fisica che sia in Italia in base alla tributaria italiana, sia all’estero in quanto il pesce estero prevede sulla base dei dati in suo possesso che il soggetto sia effettivamente residente fiscalmente in quel paese
Infatti nel caso in cui entrambi i paesi esercitino la propria potestà impositiva sul medesimo soggetto persona fisica dei dovrà fare riferimenti ai meccanismi ri riconoscimento del credito per le imposte verste all’estero o seguire eventuali disposizioni contenute all’interno delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali tra paese della compagnia assicurativa e paese del beneficiario della polizza finalizzati entrambi a mitigare o eliminare l’eventuale doppia tassazione sulla stessa componente di reddito.
Come più volte spiegato in base al principio del World Wide Taxation il contribuente Italiano o estero che risulta fiscalmente residente italiano secondo la normativa italiana, dovrà versare imposte su tutti i redditi prodotti sia in Italia che fuori ivi incluse le somme incassate da polizze di assicurazione sulla vita sia italiane che estere.
Importante: costituisce la base imponibile su cui applicare le tasse Irpef (si chiamano imposte in questo caso) percepire su contratti di assicurazione sulla vita costituiscono redditi di capitale limitatamente alla quota di reddito che supera l’ammontare il premio pagato nel corso della vita della polizza assicurativa e non anche su tutte le somme versate a titolo di premio come si potrebbe immaginare a prima impressione.
Questo è quanto definito dall’articolo 44, comma 1, lettera g-quater che definisce come redditi di capitale: “I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni” e l’articolo anche all’articolo 45 comma 4 del Tuir che recita “I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.”
Come funziona le polizze assicurative sulla vita
Al di là di prodotti specifici che prevedono delle clausole particolari possiamo dire che la quasi totalità di prodotti assicurativi che coprono il rischio sulla vita prevedono l’erogazione della prestazione assicurativa al decesso del contraente o altro soggetto beneficiario scelto dallo stesso contraente ovvero procede allo scadere del contratto al riconoscimento di una rendita finanziaria periodica senza che muoia nessuno.
Come abbiamo avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie l’aliquota può variare da prodotto a prodotto ed in modo sostanziale.
Come avrete avuto modo di verificare nell’articolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie in cui sono anche indicate le somme percepite dal contribuente Italiano (residenza fiscale intendo) in base a prodotti assicuativi stipulati con compagnie assicuratrici estere, le tasse (anche se i chiamano imposte) da versare sono pari al 26% fisso sulla differenza sopra citata che altro non è se non il frutto dell’investimento.
Scadenza versamento tasse sulla rendita della polizza vita
Il prelievo impositivo avviene al momento della percezione della prestazione assicurativa sotto forma di ritenuta d’acconto Irpef a titolo di imposta dal soggetto che la eroga, ossia dalla compagnia di assicurazione. La stessa compagnia, se opera in Italia i regime di libera prestazione di servizi, dovrà rilasciare la certificazione Unica entro la scadenza del 31 marzo 2017 o anni successivi. Prima del 2017 la scadenza era del 28/29 febbraio.
Il prelievo sarà effettuato al momento della corresponsione delle somme spettanti con una trattenuta Irpef sotto forma ritenuta a titolo di imposta del 26% così come definito dall’articolo 26-ter, comma 3, Dpr 600/1973 che recita “Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta’ di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e’ tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.
Trattandosi di polizze che interessano un arco di tempo anche molto ampio è necessario verificare la corretta tassazione in quanto l’aliquota del 26% è stata solo ultimamente rivista dalla Legge di Stabilità 2016.
- Aliquota fiscale el 12,50% per le somme maturate fino 31 dicembre 2011
- Aliquota fiscale del 20% sui redditi o cedole maturate dal primo gennaio 2012 al 30 giugno 2014
- Aliquota fiscale del 26% dal primo luglio 2014 ad oggi (post DL 66 del 2014)
Consiglio pratico
Il consiglio pratico che do è quello di verificare sempre il rispetto delle differenza di aliquota tra diversi anni di imposta come anche l’applicazione di eventuali clausole di indicizzazioni delle rendite che potrebbe contenere la polizza assicurativa in quanto rappresentano gli elementi che più sono soggetti ad errori.
Inoltre verificate anche effettivamente che non vi stiano applicando la tassazione sull’intera somma corrisposta ma solo sul frutto dell’investimento ossia al differenziale tra quanto percepito e quanto versato come premi assicurativi durante la polizza.
Il dato dovrà confluire all’interno della vostra dichiarazione dei redditi modello 730 pre-compilato laddove la compagnia operi in Italia e sia obbligata alla trasmissione del flusso dei premi versati e delle rendite (per loro si chiamano sinistri) pagati nel corso del precedente anno di imposta.
Applicazione della ritenuta d’acconto Irpef sulla rendita corrisposta
La ritenuta d’acconto Irpef potrà essere applicata sia dalla rappresentante fiscale estera in Italia della compagnia straniera, sia per il tramite di un intermediario creditizio o finanziario che verserà nelle casse del beneficiario della polizze le somme spettanti. Laddove ciò avvenga è obbligata a darne preventiva comunicazione al contraente e beneficiario della polizza.
In quest’ultimo caso potrebbe verificarsi che la banca non abbia tutte le informazioni disponibili per poter applicare la ritenuta sulle somme corrisposte. Potrebbe anche verificarsi il caso che, pur avendole omette o indica in modo parziale o errato le ritenute applicate oppure le indica correttamente le versa in modo sbagliato errori nell’applicazione di aliquote o nel calcolo del montante da accreditare al beneficiario per esempio). Ora tralasciando il caso di certificazione unica errata che abbiamo avuto modo di approfondire in occasione di altri articoli qui è importante che sapete che la banca dovrà avere tutti i dati a disposizione per essere messa in condizione di effettuare la ritenuta d’acconto in modo corretto.
Chiarimenti dall’agenzia delle entrate
Tali dati riguarderanno l’importo dei premi assicurativi versati durante la durata della polizza vita Anche se può essere difficile saperlo qualora il contraente sia diverso dal beneficiario. Importanti chiarimenti sono offerti anche dalla circolare 41/E del 31 ottobre 2012, paragrafi 1.1 e 2 dell’agenzia delle entrate. Se la leggete sopra potreste confondervi in quanto si parla più che altro di tassazione sui premi incassati dalla compagnia di assicurazione per cui pesate maggiormente attenzione ai paragrafi indicati.
Problemi con doppie imposizioni Italia Estero
Qualora effettivamente si verifichi un caso di doppia tassazione tra paese della compagnia di assicurazioni e paese del beneficiario della polizza potrebbe manifestarsi il bisogno di ricorrere ai meccanismi accennati sopra riguardanti il riconoscimento del credito di imposta per le tasse versate all’estero.
Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Nella circolare del primo aprile 2016 l’agenzia delle entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina sulle polizze vita.
La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito “legge di stabilità 2015“) in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
In particolare, le disposizioni contenute nei commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, riscrivendo il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, hanno limitato, a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2015), l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.
Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
Sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 nel testo vigente prima delle modifiche recate dall’articolo 1, comma 658 della legge di stabilità 2015, i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Al riguardo, nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E era stato precisato che, se l’evento che determinava l’erogazione della prestazione era la morte, l’intero ammontare delle somme corrisposte (quindi comprensivo degli eventuali rendimenti finanziari) non era soggetto a tassazione.
L’esenzione dalla tassazione, pertanto, era intesa, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015, con riferimento all’intera somma che risarciva il verificarsi dell’evento morte a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita per il caso di morte dell’assicurato.
I commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando il citato quinto comma dell’articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, hanno limitato la predetta esenzione dall’imposta ai capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.
Nel rispetto del dato normativo, la modifica in esame si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche qualora l’evento morte sia avvenuto anteriormente a tale data.
Sul piano operativo, la modifica normativa in esame determina una diversificazione del regime fiscale applicato ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la cosiddetta “temporanea caso morte”, e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.
Nel caso di contratti di assicurazione “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari.
Diversamente, nel caso delle cosiddette polizze vita “miste”, è esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico” mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.
Più precisamente, tale reddito rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g–quater) dell’articolo 44, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917 (TUIR), e determinato ai sensi dell’articolo 45, comma 4, dello stesso testo unico in base al quale “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati“.
Ai fini della applicazione di tale disciplina nel caso delle predette polizze vita “miste”, si ritiene che l’ammontare della prestazione imponibile debba corrispondere alla differenza fra il “valore di riscatto” che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
Qualora le pattuizioni contrattuali stabiliscano un termine specifico per l’erogazione della prestazione il valore di riscatto è quello determinato a tale data (1) .
Inoltre, nel caso in cui non vi sia un termine espressamente previsto dalle condizioni di polizza si dovrà fare riferimento alla data del decesso,
Nella ipotesi in cui il valore di riscatto così determinato sia superiore a quanto effettivamente percepito dai beneficiari a seguito dell’evento morte, la tassazione avverrà con riferimento alla differenza fra l’importo globale della prestazione caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall’assicurato riferibili alla componente finanziaria.
Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto (in particolare nei casi in cui il decesso dell’assicurato si verifichi in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto) si ritiene di poter assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del decesso. Tale valore fornisce, infatti, una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.
A chiarimento di tali criteri, si forniscono i seguenti esempi:
Esempio 1 – Caso in cui il valore di riscatto è inferiore al capitale erogato
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro
Valore di riscatto pari a 3000 euro
Il valore di riscatto (3000) è inferiore al capitale erogato (4000)
Reddito imponibile = 3000 -1000 = 2000
Esempio 2 – Caso in cui il valore di riscatto è pari al capitale erogato
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari a 4000 euro
Valore di riscatto pari a 4000 euro
Il valore di riscatto (4000) è pari al capitale erogato caso morte (4000)
Reddito imponibile = 4000 – 1000 = 3000
Esempio 3 – Caso in cui il valore di riscatto è superiore al capitale erogato
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari 2000 euro
Valore di riscatto pari a 3000 euro
Il valore di riscatto (3000) è superiore al capitale erogato caso morte (2000)
Reddito imponibile = 2000 – 1000 = 1000
Esempio 4 – Caso in cui il valore di riscatto è mancante
Polizza “mista” vita stipulata il 1° gennaio 2010
Decesso il 31 gennaio 2015
Premi corrisposti per 1200 euro (di cui 1000 euro riferibili alla componente finanziaria e 200 euro riferibili al rischio demografico)
Capitale erogato caso morte pari 2000 euro
Valore di riscatto assente
Riserva matematica alla data del decesso (2000)
Reddito imponibile = 2000 – 1000 = 1000
Il reddito, determinato secondo le precedenti indicazioni, è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600.
Al riguardo, si ricorda che sui redditi sottoposti a ritenuta si applicherà l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi (cfr. circolare 27 giugno 2014, n. 19/E), in dettaglio:
- aliquota del 12,5 per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
- aliquota del 20 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
- aliquota del 26 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.
Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’articolo 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni individuati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cosiddetta white list)e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi. Tale riduzione è operata ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
Tassazione redditi per Prestazioni ricorrenti caso vita e caso morte
In passato l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con riferimento al trattamento fiscale da applicare ad alcune tipologie di polizze assicurative sulla vita collegate ad un titolo strutturato costituito, ad esempio, da una componente obbligazionaria e da una componente derivata. Tali polizze, oltre a corrispondere un capitale a scadenza, che potrebbe essere anche inferiore all’ammontare dei premi versati, prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti.
Coerentemente con i criteri di tassazione precisati con la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004, le prestazioni ricorrenti di una polizza sono tassabili qualora, alle prestabilite scadenze periodiche, sia determinabile con certezza la sussistenza di un vero e proprio rendimento finanziario della polizza stessa.
Sempre in base al medesimo documento di prassi, si precisa che le prestazioni ricorrenti assumono rilevanza ai fini della tassazione qualora, alla scadenza contrattuale o in occasione dell’eventuale riscatto anticipato il loro importo, aumentato dell’eventuale capitale minimo garantito, ecceda i premi versati.
In tale ambito appare opportuno chiarire quale sia in particolare il trattamento impositivo da applicare nel caso di polizze a vita intera che prevedono la corresponsione di varie prestazioni fra cui:
- prestazioni ricorrenti programmate, il cui ammontare viene calcolato sulla base di determinati parametri e finanziato mediante l’annullamento o il riscatto di quote di un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di un OICR collegato al contratto nel quale sono investiti i premi versati;
- corresponsione di un capitale al decesso dell’assicurato o in caso di riscatto anticipato, determinato in funzione del valore delle quote del predetto fondo o OICR al momento del decesso o della richiesta di riscatto”.
Si fa comunque riferimento a fattispecie nelle quali, in genere, non sussiste certezza per tassare il capitale corrisposto al momento dell’erogazione della singola prestazione, poiché la polizza non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, circostanza verificabile solo alla scadenza del contratto. L’investitore, infatti, si assume il rischio collegato all’andamento negativo del valore delle quote di OICR o dei predetti fondi interni che può risultare inferiore ai premi versati.
Tale eventualità induce ad escludere l’imponibilità delle prestazioni ricorrenti erogate nel corso della durata contrattuale in quanto alla data della loro corresponsione non sono maturati rendimenti che presentino il carattere della certezza tali da determinare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del DPR n. 600 del 1973.
La tassazione delle prestazioni ricorrenti è, pertanto, sospesa fino al momento dell’erogazione del capitale assicurato a seguito di riscatto o a scadenza del contratto.
La predetta imposta sostitutiva si applicherà sull’eventuale reddito venutosi a determinare al momento dell’erogazione della prestazione, qualora sussista un differenziale positivo tra l’ammontare delle prestazioni ricorrenti programmate aumentato della prestazione corrisposta alla scadenza o al riscatto anticipato, e l’ammontare dei premi versati.
Particolari considerazioni devono essere svolte nel caso in cui la prestazione finale sia corrisposta al beneficiario per effetto del decesso dell’assicurato.
Per queste polizze è necessario ripartire il reddito calcolato alla conclusione del contratto, ossia alla morte dell’assicurato, attribuendolo in modo proporzionale all’ammontare delle prestazioni ricorrenti erogate durante la vita dell’assicurato e a quello erogato all’atto del decesso, escludendo comunque dalla determinazione del reddito imponibile gli importi (prestazione e premio) riferiti al rischio demografico.
Rimane, quindi, fermo il principio delle precedenti pronunce dell’Agenzia delle entrate – che, come sopra illustrato, escludono a certe condizioni la tassazione delle prestazioni ricorrenti al momento del loro pagamento – nonché l’esenzione del reddito erogato in caso di morte dell’assicurato, limitatamente alla sola componente di rischio demografico. Anche in questo caso si applicano, infatti, le modifiche recate dal comma 658, articolo 1, della legge di stabilità 2015, all’articolo 34 del DPR n. 601 del 1973, per effetto delle quali tra i capitali erogati in caso di morte sono esenti solo quelli percepiti a copertura del rischio demografico.
Ad esempio, a fronte di un premio unico di euro 800, viene corrisposta una prestazione complessiva di 1.800 euro così ripartiti:
- 450 quali prestazioni ricorrenti (cedole) già erogate all’assicurato nel corso del contratto;
- 1.350 all’atto del decesso (di cui 500 a copertura del rischio demografico e 850 per la componente finanziaria determinata in base ai criteri illustrati nel paragrafo 1).
In tal caso, il reddito complessivo della polizza è pari alla differenza tra la prestazione erogata complessivamente (1.800) e i premi pagati (800) dal sottoscrittore.
Determinata l’incidenza del reddito complessivo sulla prestazione erogata (pari a 1000/1800), ai fini della tassazione, il reddito dovrà essere ripartito come segue:
- Reddito da assoggettare a tassazione in corrispondenza della quota della prestazione da attribuire al rendimento dell’investimento finanziario
1000/1800 x (450 +850)
1000/1800 x 1300 = 722,22;
- Reddito esente da imposta in misura pari alla quota della prestazione da attribuire alla copertura del rischio demografico:
1000/1800 x 500 = 277,77.
Ai fini dell’imposizione, infatti, il rendimento complessivo della polizza dovrà essere decurtato della parte dello stesso riferibile alla copertura del rischio demografico.
L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, risulta dovuta solo in relazione alla parte del capitale erogato non a copertura del rischio demografico; vale a dire la parte imponibile – ai sensi dell’articolo 45 comma 4 del TUIR – delle prestazioni periodiche corrisposte all’assicurato in vita e dei capitali corrisposti agli eredi a seguito del decesso dell’assicurato riferibile al rendimento finanziario della polizza.
NOTE:
Mi potete indicare un buon commercialista estero a Milano? grazie
Leggere prospetto informativo per verificare eventuale prelievo alla fonte estero e successivamente verificare convenzione contro le doppie imposizioni per verificare se è nel caso di richieder eunuchi eventuale credito di imposta in Ita per imposte pagate all’estero.
Leggi commento 29 novembre 2017 at 14:50
percepisco una rendita da polizza vita stipulata in italia. attualmente sono residente all’estero. Prima la compagnia assicuratrice effettuata la ritenuta in acconto Irpef sul 60% della rendita annuale, quindi in sede di 730/Unico l’importo della rendita faceva cumulo con gli altri redditi e ne scaturiva una imposizione ad aliquota marginale, ora come viene tassata?